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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4850
DDL0392-0002
Progetto di legge Camera n. 392 - testo presentato - (DDL12-392)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C392. TESTIPDL
...C392.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC392 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- "Nel corso degli ultimi trent'anni
  l'alimentazione degli italiani è profondamente cambiata.  Lo
  sviluppo dell'economia, i grandi mutamenti sociali, la spinta
  a raggiungere un più elevato tenore di vita, hanno fatto
  emergere la tendenza a consumare con maggior frequenza e in
  più larga misura quei generi alimentari un tempo considerati
  rari e pregiati.  La possibilità di nutrirsi con una maggiore
  varietà e ricchezza di cibi ha portato indubbi benefìci, con
  la scomparsa pressoché totale delle cosiddette carenze
  nutrizionali.  Per contro, la prevalente tendenza a mangiare
  più del necessario, spesso accompagnata da notevoli squilibri
  fra i vari componenti della dieta, ha portato gli italiani ad
  essere più
  esposti ad altri gravi rischi, come la maggiore incidenza di
  obesità, di ipertensione, di aterosclerosi, di diabete,
  eccetera".
    Con queste affermazioni non certo rassicuranti, inizia la
  pubblicazione, a cura dell'Istituto nazionale della
  nutrizione, riguardante le linee guida per una sana
  alimentazione.
    E' ormai evidente, nella comunità scientifica
  internazionale, l'interdipendenza sempre più estesa tra
  nutrizione e salute.
    Infatti già dalla fine degli anni sessanta si cominciò a
  lavorare presso il  Codex Alimentarius Who/Fao  sulla
  etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.  A tali
  lavori parteciparono i paesi membri del  Codex Alimentarius,
  numerose organizzazioni internazionali e la CEE: infine nel
 
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  1975 le "linee guida" sulla etichettatura nutrizionale sono
  state adottate dalla Commissione del  Codex.
    E proprio sulla base di tale lavoro anche la Comunità ha
  emanato una direttiva del Consiglio, la 90/496/CEE del 24
  settembre 1990, riguardante la etichettatura nutrizionale dei
  prodotti alimentari.
    La Repubblica federale di Germania e i Paesi Bassi hanno
  già una legislazione in vigore, la Gran Bretagna nel luglio
  1987 ha emesso alcune raccomandazioni sulla etichettatura
  nutrizionale, mentre negli Stati Uniti, sin dagli anni
  settanta, l'etichettatura nutrizionale è un'indicazione
  volontaria che segue regole fissate dalla  Food and Drug
  Administration.  Attualmente gran parte delle aziende di
  prodotti alimentari riporta le informazioni nutrizionali.
  Alcune catene di supermercati impiegano addirittura
  particolari simbologie (un bollino di diversi colori applicato
  sulla confezione), per indicare all'acquirente, ad esempio,
  gli alimenti poveri di sale, quelli con un ridotto tenore di
  grassi o di zuccheri.
    In Italia, come dimostra una accurata indagine del Comitato
  difesa consumatori, è ancora esiguo il numero di articoli con
  etichetta nutrizionale, anche se, soprattutto negli ultimi
  tempi, molte aziende iniziano ad introdurre riferimenti, anche
  nella pubblicità, ai valori nutrizionali.  Di particolare
  rilievo, per il numero dei prodotti e per il numero di
  consumatori raggiunti, è l'iniziativa promossa dalla COOP
  ITALIA.
    Secondo l'indagine citata si possono distinguere, nelle
  etichette attualmente adottate in Italia, quattro livelli di
  informazione:
      1) la versione più semplice si limita a riportare, in
  aggiunta agli obblighi di legge, il valore calorico riferito
  al peso o al volume;
      2) nel secondo livello si specifica, oltre al valore
  calorico, la percentuale di: grassi, proteine e
  carboidrati;
      3) in alcuni casi si differenzia il tipo di grassi
  (saturi o insaturi) e di carboidrati: semplici come lo
  zucchero da cucina, o complessi come quelli presenti nel pane,
  nella pasta, nelle patate, eccetera;
      4) l'informazione raggiunge il massimo quando si trovano
  le diciture sul contenuto di sali minerali (sodio, calcio,
  eccetera), vitamine, fibre e alcool.  A volte viene anche
  presentato un grafico che illustra il profilo nutritivo dei
  singoli componenti, vale a dire l'apporto percentuale in
  funzione del fabbisogno energetico quotidiano.
    Dal punto di vista della terminologia, siamo nella
  confusione più totale.  Per indicare, ad esempio, lo stesso
  principio nutritivo si usano indifferentemente i termini:
  protidi e proteine, lipidi e grassi, glucidi e carboidrati
  oppure valore calorico e valore energetico.
    Insomma, pur non togliendo meriti alle iniziative spontanee
  delle singole aziende, l'assenza di una normativa chiara
  favorisce la confusione nel linguaggio e nel tipo di
  messaggio, disorientando invece di guidare il consumatore
  verso acquisti consapevoli.
    E' necessario, oltre alla determinazione di norme chiare ed
  obblighi precisi per le aziende, intervenire sui meccanismi di
  mercato, al fine di facilitare la diffusione e la comprensione
  della etichettatura nutrizionale.  Più in generale dobbiamo
  porci l'obiettivo di una maggiore "trasparenza" dei prodotti,
  della loro presentazione, della relativa pubblicità.  E solo un
  consumatore informato può divenire realmente soggetto attivo
  all'interno del mercato e dell'universo delle merci; riuscendo
  con il proprio comportamento, con le proprie scelte anche a
  riorientare le politiche aziendali, il mondo della produzione.
  Insomma il consumatore informato può essere uno dei
  protagonisti in quel complesso processo che deve portarci alla
  riconversione ecologica dell'economia.
    Proprio da queste considerazioni prende l'avvio la presente
  proposta di legge: è tempo che il Parlamento, che così poco si
  preoccupa dei problemi dei consumatori, intervenga con una
  disciplina chiara e semplice in grado di fornire ai
 
                               Pag. 3
 
  cittadini elementi preziosi di conoscenza, nonché di
  determinare una alimentazione sempre più cosciente ed
  equilibrata.
    L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della
  legge, mentre l'articolo 2 fornisce le definizioni.  Con
  l'articolo 3 viene definita l'obbligatorietà della
  etichettatura nutrizionale, mentre con l'articolo 4 si
  individuano le informazioni da riportare in etichetta.  Gli
  articoli 5 e 6 forniscono gli elementi tecnici riguardanti i
  fattori di conversione e le unità di misura.
    L'articolo 7 stabilisce le modalità della etichettatura.
  L'articolo 8 detta norme per i prodotti alimentari non
  confezionati, mentre con l'articolo 9 viene prevista la
  obbligatorietà, per una serie di prodotti, di
  riportare ulteriori informazioni per il consumatore.
    Vengono poi attribuite, con l'articolo 10, nuove competenze
  all'Istituto nazionale della nutrizione, mentre l'articolo 11
  garantisce ad ogni cittadino il diritto di informazione ed
  accesso riguardo l'attività dell'Istituto nazionale della
  nutrizione.
    Con l'articolo 12 si prevedono norme per la presentazione e
  la pubblicità dei prodotti alimentari muniti di etichettatura
  nutrizionale, mentre l'articolo 13 determina l'attività di
  controllo sulla applicazione della legge.
    Infine, l'articolo 14 stabilisce le sanzioni per i
  trasgressori alle norme della legge.
 
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