| (Ambito di applicazione).
1. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
destinati al consumatore nonché la loro presentazione e la
relativa pubblicità sono disciplinate dalla presente legge.
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì
anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali,
mense e altri servizi di ristorazione collettiva; non si
applicano alle acque minerali naturali né alle acque destinate
al consumo umano, nonché agli integratori alimentari.
3. Sono fatte salve, qualora più restrittive, le
disposizioni di legge riguardanti specifiche categorie di
prodotti e alimenti.
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