| (Definizioni).
1. Ai sensi della presente legge, si intende per:
a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione
riportata sulla etichetta e relativa:
1) al valore energetico;
2) ai seguenti nutrienti: proteine, carboidrati,
grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali,
elencati nella tabella allegata alla presente legge e presenti
in quantità significativa conformemente alla stessa;
b) informazione nutrizionale: una descrizione e un
messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che
un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali
inerenti all'energia (valore calorico) che esso fornisce, a
tasso
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ridotto o maggiorato, o non fornisce; o inerenti ai nutrienti
che esso contiene, contiene in proporzione ridotta o
maggiorata, o non contiene. Non costituisce informazione
nutrizionale la dichiarazione quantitativa o qualitativa di
nutrienti, quando essa è richiesta dalla legislazione
vigente;
c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la
seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) x
6,25;
d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato
dall'uomo compresi i polialcoli;
e) zuccheri: tutti i mono e disaccaridi presenti in
un alimento esclusi i polialcooli;
f) grassi: i lipidi totali, compresi i
fosfolipidi;
g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non
presentano doppi legami;
h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con
un doppio legame cis;
i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con
doppia interruzione cis, cismetilenica;
l) fibra alimentare: la sostanza definita secondo
la procedura prevista dalla direttiva 90/496/CEE del
Consiglio, del 24 settembre 1990, e misurata con il metodo di
analisi determinato secondo detta procedura;
m) valore medio: il valore che rappresenta meglio
la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento
tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni
stagionali, alle abitudini di consumo e ai fattori che possono
farne variare il valore effettivo.
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