| (Obbligatorietà della etichettatura).
1. L'etichettatura nutrizionale è obbligatoria quando
sull'etichetta, nella presentazione o nella pubblicità viene
data una
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informazione nutrizionale. Nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 1, vengono
individuati i prodotti o le categorie di prodotti, destinati a
soggetti particolari quali, fra gli altri, bambini, anziani,
malati, donne in gravidanza, per i quali si rende obbligatoria
l'etichettatura nutrizionale.
2. L'etichettatura nutrizionale è facoltativa in tutti gli
altri casi.
3. Tutti i soggetti che intendano utilizzare
l'etichettatura nutrizionale devono attenersi alle indicazioni
contenute nella presente legge in conformità alle modalità
dettate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di cui all'articolo 7, comma 4.
4. I produttori che intendano fornire informazioni
aggiuntive a quelle previste nella presente legge, sia per
quanto riguarda l'etichettatura che il messaggio pubblicitario
di un prodotto, devono inviarne dettagliata comunicazione
all'Istituto nazionale della nutrizione, il quale ha facoltà
di stabilire eventuali modifiche. Tale documentazione è
archiviata a cura dell'Istituto nazionale della nutrizione e
può essere oggetto di diritto di accesso ai sensi
dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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