| (Informazioni da riportare
nell'etichettatura nutrizionale).
1. Nel caso in cui si fornisca una etichettatura
nutrizionale, le informazioni date devono essere quelle del
gruppo 1 o del gruppo 2, nel seguente ordine:
a) gruppo 1:
1) valore energetico;
2) quantità di proteine, carboidrati e grassi;
b) gruppo 2:
1) valore energetico;
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2) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi,
acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.
2. Nel caso in cui si fornisca un'informazione nutrizionale
per zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio,
le informazioni devono essere quelle elencate nel gruppo 2, di
cui alla lettera b) del comma 1.
3. L'etichettatura nutrizionale può inoltre riportare le
quantità di una o più delle seguenti sostanze:
a) amido;
b) polialcoli;
c) acidi grassi monoinsaturi;
d) acidi grassi polinsaturi;
e) colesterolo;
f) vitamine o elementi minerali elencati nella
tabella allegata alla presente legge, se presenti in quantità
significativa conformemente alla stessa.
4. E' obbligatorio dichiarare le sostanze che appartengono
o compongono una delle categorie di nutrienti di cui ai commi
1 e 3, quando esse sono oggetto di una informazione
nutrizionale. Inoltre, quando si indica la quantità di acidi
grassi polinsaturi o monoinsaturi o il tasso di colesterolo, è
necessario fornire anche la quantità di acidi grassi saturi;
tuttavia la dichiarazione del contenuto di questi ultimi non
rappresenta, in tal caso, una informazione nutrizionale ai
sensi del comma 2.
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