| (Unità di misura).
1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o
loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità
di misura da usare sono le seguenti:
a) valore energetico: kJ e kcal;
b) proteine: grammi (g);
c) carboidrati: grammi (g);
d) grassi (eccettuato il colesterolo): grammi
(g);
e) fibre alimentari: grammi (g);
f) sodio: grammi (g);
g) colesterolo: milligrammi (mg);
h) vitamine e sali minerali: le unità di misura
specificate nella tabella allegata alla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1 devono essere espressi su 100
g o su 100 ml oppure sul contenuto della confezione se questa
contiene un'unica porzione inferiore a 100 g. Inoltre, questi
dati debbono essere espressi per razione, se questa è
quantificata sull'etichetta, o porzione, o sul singolo
elemento che compone la confezione, o secondo unità di uso
comune di consumo e comunque in modo chiaro e semplice per il
consumatore.
3. Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento
al momento della vendita.
4. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono essere
espressi come percentuale della razione giornaliera
raccomandata (RDA) riportata nella tabella allegata alla
presente legge. La percentuale della dose giornaliera
raccomandata (RDA) per
Pag. 9
vitamine e sali minerali può essere fornita parimenti
nell'ambito di una rappresentazione grafica, secondo le
modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 7, comma
4.
5. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i
polialcoli o l'amido, tale dichiarazione deve seguire
immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati nel
modo seguente: carboidrati g... di cui: a) zuccheri g..;
b) polialcoli g..; c) amido g....
6. Nel caso in cui vengano dichiarati la quantità o il tipo
di acidi grassi o la quantità del colesterolo, tale
dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione
della quantità di grassi totali nel modo seguente: grassi g...
di cui: a) saturi g..; b) monoinsaturi g..; c)
polinsaturi g..; d) colesterolo mg....
7. I valori dichiarati sono valori medi debitamente
stabiliti, a seconda dei casi, in base:
a) alle analisi dell'alimento effettuate dal
produttore;
b) al calcolo in base ai valori medi noti o
effettivi degli ingredienti impiegati;
c) ai codici in base a dati generalmente fissati e
accettati.
8. L'etichetta deve inoltre contenere l'indicazione delle
tecnologie applicate, l'origine delle materie prime e l'elenco
dei trattamenti, secondo la terminologia appositamente
indicata dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'Istituto nazionale della
nutrizione, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto
nazionale per le conserve alimentari.
| |