Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4856
DDL0392-0008
Progetto di legge Camera n. 392 - testo presentato - (DDL12-392)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C392. TESTIPDL
...C392.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC392 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Unità di misura).
      1.  Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o
  loro componenti devono essere espressi numericamente.  Le unità
  di misura da usare sono le seguenti:
        a)  valore energetico: kJ e kcal;
        b)  proteine: grammi (g);
        c)  carboidrati: grammi (g);
        d)  grassi (eccettuato il colesterolo): grammi
  (g);
        e)  fibre alimentari: grammi (g);
        f)  sodio: grammi (g);
        g)  colesterolo: milligrammi (mg);
        h)  vitamine e sali minerali: le unità di misura
  specificate nella tabella allegata alla presente legge.
    2.  I valori di cui al comma 1 devono essere espressi su 100
  g o su 100 ml oppure sul contenuto della confezione se questa
  contiene un'unica porzione inferiore a 100 g. Inoltre, questi
  dati debbono essere espressi per razione, se questa è
  quantificata sull'etichetta, o porzione, o sul singolo
  elemento che compone la confezione, o secondo unità di uso
  comune di consumo e comunque in modo chiaro e semplice per il
  consumatore.
    3.  Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento
  al momento della vendita.
    4.  I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono essere
  espressi come percentuale della razione giornaliera
  raccomandata (RDA) riportata nella tabella allegata alla
  presente legge.  La percentuale della dose giornaliera
  raccomandata (RDA) per
 
                               Pag. 9
 
  vitamine e sali minerali può essere fornita parimenti
  nell'ambito di una rappresentazione grafica, secondo le
  modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 7, comma
  4.
    5.  Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i
  polialcoli o l'amido, tale dichiarazione deve seguire
  immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati nel
  modo seguente: carboidrati g... di cui:  a)  zuccheri g..;
  b)  polialcoli g..;  c)  amido g....
    6.  Nel caso in cui vengano dichiarati la quantità o il tipo
  di acidi grassi o la quantità del colesterolo, tale
  dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione
  della quantità di grassi totali nel modo seguente: grassi g...
  di cui:  a)  saturi g..;  b)  monoinsaturi g..;  c)
  polinsaturi g..;  d)  colesterolo mg....
    7.  I valori dichiarati sono valori medi debitamente
  stabiliti, a seconda dei casi, in base:
        a)  alle analisi dell'alimento effettuate dal
  produttore;
        b)  al calcolo in base ai valori medi noti o
  effettivi degli ingredienti impiegati;
        c)  ai codici in base a dati generalmente fissati e
  accettati.
    8.  L'etichetta deve inoltre contenere l'indicazione delle
  tecnologie applicate, l'origine delle materie prime e l'elenco
  dei trattamenti, secondo la terminologia appositamente
  indicata dal Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sentiti l'Istituto nazionale della
  nutrizione, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto
  nazionale per le conserve alimentari.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-392 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0392 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=007 PAGFIN=0009 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=039200 00 FASCIDC=12DDL0392 SORTNAV=0039200 000 00000 ZZDDLC392 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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