| (Modalità della etichettatura nutrizionale).
1. Le informazioni riguardanti l'etichettatura
nutrizionale devono essere tabulate
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in un'unica tabella, con le cifre incolonnate se lo spazio lo
consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati possono essere
disposti su una o più righe.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere
opportunamente evidenziate, in modo da renderle chiaramente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non devono
in alcun caso essere nascoste, oscurate o interrotte da altri
elementi scritti o grafici.
3. Le informazioni nutrizionali devono comunque figurare
anche in lingua italiana.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, su
proposta dell'Istituto nazionale della nutrizione, sentite le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,
adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto al fine di stabilire ed aggiornare
le dimensioni e le caratteristiche della tabella di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché della rappresentazione
grafica di cui all'articolo 6, comma 4, informandolo a criteri
di unicità e semplicità di linguaggio e di grafica, prevedendo
anche il ricorso a strumenti informativi quali gli indicatori
cromatici e i biosensori.
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