| (Prodotti alimentari non confezionati).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, su
proposta dell'Istituto nazionale della nutrizione, sentite le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,
adotta un decreto che stabilisce la portata e le modalità
delle informazioni nutrizionali, di cui alla presente legge,
per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla
vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere
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confezionati o i prodotti alimentari confezionati nel luogo di
vendita a richiesta dell'acquirente o confezionati per essere
venduti immediatamente.
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