Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4859
DDL0392-0011
Progetto di legge Camera n. 392 - testo presentato - (DDL12-392)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C392. TESTIPDL
...C392.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC392 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Informazioni ulteriori
                     per il consumatore).
      1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della
  sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  sentiti l'Istituto nazionale della nutrizione, l'Istituto
  superiore di sanità nonché le associazioni dei consumatori
  maggiormente rappresentative, viene indicato per quali
  categorie di prodotti alimentari destinati al consumatore è
  obbligatorio riportare in etichetta informazioni
  riguardanti:
        a)  la data di preparazione e di confezione;
        b)  le modalità di conservazione e, in relazione a
  queste, la data di scadenza;
        c)  la durabilità ovvero il tempo di vita media;
        d)  la quantità, espressa in valori percentuali
  rispetto al peso o al volume totale del prodotto, degli
  ingredienti presenti;
        e)  quale dispositivo debba essere utilizzato dai
  produttori e riportato sulla confezione, per l'indicazione al
  consumatore dello stato di conservazione dei prodotti, nonché
  le modalità per l'applicazione e le caratteristiche di tale
  dispositivo.
    2.  Le informazioni di cui al comma 1, nonché le
  informazioni nutrizionali di cui alla presente legge, non
  sostituiscono gli altri obblighi derivanti dalla legislazione
  vigente in materia di etichettatura.
    3.  E' fatto obbligo ai distributori nonché ai commercianti
  di conservare i prodotti
 
                              Pag. 12
 
  alimentari secondo le modalità descritte sulle etichette.
    4.  E' consentito alle ditte produttrici fornire ulteriori e
  più dettagliate informazioni ai consumatori anche mediante un
  foglio illustrativo da allegare o inserire all'interno della
  confezione, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
  vigenti e della terminologia e della simbologia grafica
  adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 4, della
  presente legge, quando si riferisca a prodotti forniti di
  etichettatura nutrizionale.  Il predetto foglio illustrativo
  deve essere inviato all'Istituto nazionale della nutrizione,
  il quale ha facoltà di stabilire eventuali modifiche.  Tale
  documentazione è archiviata a cura dell'Istituto nazionale
  della nutrizione e può essere oggetto di diritto di accesso ai
  sensi dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-392 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0392 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=005 PAGFIN=0012 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=039200 00 FASCIDC=12DDL0392 SORTNAV=0039200 000 00000 ZZDDLC392 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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