| (Informazioni ulteriori
per il consumatore).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti l'Istituto nazionale della nutrizione, l'Istituto
superiore di sanità nonché le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, viene indicato per quali
categorie di prodotti alimentari destinati al consumatore è
obbligatorio riportare in etichetta informazioni
riguardanti:
a) la data di preparazione e di confezione;
b) le modalità di conservazione e, in relazione a
queste, la data di scadenza;
c) la durabilità ovvero il tempo di vita media;
d) la quantità, espressa in valori percentuali
rispetto al peso o al volume totale del prodotto, degli
ingredienti presenti;
e) quale dispositivo debba essere utilizzato dai
produttori e riportato sulla confezione, per l'indicazione al
consumatore dello stato di conservazione dei prodotti, nonché
le modalità per l'applicazione e le caratteristiche di tale
dispositivo.
2. Le informazioni di cui al comma 1, nonché le
informazioni nutrizionali di cui alla presente legge, non
sostituiscono gli altri obblighi derivanti dalla legislazione
vigente in materia di etichettatura.
3. E' fatto obbligo ai distributori nonché ai commercianti
di conservare i prodotti
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alimentari secondo le modalità descritte sulle etichette.
4. E' consentito alle ditte produttrici fornire ulteriori e
più dettagliate informazioni ai consumatori anche mediante un
foglio illustrativo da allegare o inserire all'interno della
confezione, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
vigenti e della terminologia e della simbologia grafica
adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 4, della
presente legge, quando si riferisca a prodotti forniti di
etichettatura nutrizionale. Il predetto foglio illustrativo
deve essere inviato all'Istituto nazionale della nutrizione,
il quale ha facoltà di stabilire eventuali modifiche. Tale
documentazione è archiviata a cura dell'Istituto nazionale
della nutrizione e può essere oggetto di diritto di accesso ai
sensi dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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