| (Competenze
dell'Istituto nazionale della nutrizione).
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 258,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"c- bis) predisporre adeguate e periodiche campagne
informative rivolte al consumatore finale orientate alla
migliore comprensione dell'etichettatura nutrizionale;
c- ter) predisporre, in collaborazione con il
Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero
della sanità, periodiche campagne informative relative ad una
sana e completa alimentazione, anche in riferimento alla
funzione dell'etichettatura nutrizionale e alla sua migliore
comprensione, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;
c- quater) fornire, con onere a carico dei
richiedenti, la propria collaborazione alle imprese che
intendano riportare l'etichetta nutrizionale sui loro prodotti
o predisporre una campagna informativa o pubblicitaria;
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c- quinquies) vigilare sull'applicazione delle norme
relative alla etichettatura, in particolare a quella di tipo
nutrizionale, anche svolgendo controlli campione sui prodotti
finali, avvalendosi degli organismi e delle strutture
pubbliche preposte a tale scopo, agendo anche su segnalazione
delle associazioni dei consumatori;
c- sexies) svolgere, anche su richiesta, test
comparativi dei prodotti alimentari e accertare il loro valore
nutrizionale, anche in relazione a quanto dichiarato
nell'etichettatura nutrizionale".
2. L'Istituto nazionale della nutrizione, per lo
svolgimento delle proprie funzioni e per i compiti
derivantigli dalla legislazione vigente, può avvalersi della
Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti, istituita con decreto del Ministro della sanità 3
agosto 1990.
3. All'articolo 1, primo comma, lettera d), della
legge 6 marzo 1958, n. 199, le parole: "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero della sanità;".
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, il Ministero della sanità e
il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stipulano con
l'Istituto nazionale della nutrizione, la RAI, le associazioni
dei consumatori maggiormente rappresentative, un accordo di
programma di durata decennale volto alla diffusione della
educazione alimentare degli studenti e dei consumatori, con
particolare riferimento alla conoscenza della etichettatura
nutrizionale.
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