| (Diritto di informazione e di accesso).
1. Anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 23
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni cittadino ha diritto
di prendere visione o estrarre copia, previo il pagamento dei
soli costi di riproduzione,
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dei documenti inerenti all'attività di vigilanza, controllo e
comparazione svolta dall'Istituto nazionale della
nutrizione.
2. L'Istituto nazionale della nutrizione rende nota la sua
attività di vigilanza, controllo e comparazione ai cittadini e
ai consumatori, anche mediante l'utilizzazione dei mezzi di
comunicazione di massa.
3. L'Istituto nazionale della nutrizione informa,
attraverso una relazione annuale, da inviare entro il 31
dicembre, il Parlamento in merito alla propria attività e in
particolare in merito alle competenze attribuitegli dalla
presente legge.
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