| (Presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
recanti etichettatura nutrizionale).
1. L'etichettatura nutrizionale, l'esposizione e la
presentazione dei prodotti alimentari che ne sono provvisti,
nonché la relativa pubblicità, non devono indurre in errore
l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare in
relazione alla natura, all'identità, alla qualità, alla
composizione, alla quantità, alla durabilità, all'origine o
alla provenienza, al modo di fabbricazione o di ottenimento
del prodotto stesso, alle tecnologie utilizzate, ai
trattamenti applicati.
2. L'etichettatura nutrizionale, l'informazione
nutrizionale, l'esposizione e la presentazione dei prodotti
alimentari che ne sono provvisti, nonché la relativa
pubblicità, non devono altresì attribuire al prodotto
alimentare proprietà o effetti che non possiede, o
caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari
analoghi possiedano le stesse caratteristiche.
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