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1. Il Ministero della sanità vigila sulla corretta
applicazione della presente legge, avvalendosi dell'opera di
controllo delle
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strutture del Servizio sanitario nazionale, degli Uffici
provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'Istituto nazionale della nutrizione, del Nucleo
antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi di
Polizia municipale.
2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila
sulla correttezza e la veridicità delle comunicazioni
pubblicitarie in relazione alle finalità della presente
legge.
3. Sull'attività di controllo di cui ai commi 1 e 2, entro
il 31 dicembre di ogni anno, è inviata una relazione al
Parlamento.
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