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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4866
DDL0393-0002
Progetto di legge Camera n. 393 - testo presentato - (DDL12-393)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C393. TESTIPDL
...C393.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC393 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il nuovo sistema elettorale
  maggioritario, che già tanti cambiamenti ha prodotto e
  continuerà a produrre nella cultura politica di questo Paese,
  impone il cambiamento di alcune delle regole fondamentali che
  proprio nel sistema elettorale proporzionale, oltre che in
  indubitabili ragioni storiche, trovavano giustificazione e
  fondamento.  E' il caso della norma contenuta nell'articolo 66
  della Costituzione che attribuisce alle Camere la "verifica
  dei poteri" degli eletti, vale a dire il sindacato sulla
  regolarità delle operazioni elettorali, sull'assenza di cause
  di ineleggibilità al momento dell'elezione e sulla mancanza di
  cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità
  determinanti la decadenza dalla carica.
    Già il Virga, nel suo saggio su "La verifica dei poteri"
  scritto nel 1949, commentando le lunghe discussioni in seno
  all'Assemblea costituente circa l'organo a cui dovesse
  attribuirsi la verifica dei poteri, a proposito del sistema
  adottato così si esprimeva: "Il sistema di verifica
  parlamentare, oggi dominante, ha costituito oggetto di critica
  da parte di numerosi autori i quali hanno auspicato
  l'introduzione del sistema di verifica giudiziaria o, quanto
  meno, di un sistema misto.  Si è detto che il sistema di
  verifica parlamentare costituisce una anacronistica
  sopravvivenza di tempi ormai remoti, perché oggi più non
  sussiste il pericolo che il potere esecutivo o il potere
  giudiziario si servano della verifica dei poteri per coartare
  la volontà del potere legislativo o per influire sui risultati
  elettorali.  Si è rilevata l'inopportunità di affidare un
  sindacato di mera legittimità, quale è quello sulle
  controversie elettorali, ad una assemblea politica, il cui
  giudizio non potrà essere sereno ed
 
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  imparziale, perché influenzato da considerazioni politiche e
  dalla disciplina di partito.  Si è osservato che la verifica
  dei poteri affidata alle Camere parlamentari, lungi dal
  garantire, viola il principio della separazione dei poteri,
  perché all'organo legislativo viene attribuita una funzione
  giurisdizionale in materia elettorale.  Si è infine prospettato
  il pericolo che la maggioranza possa servirsi della verifica
  dei poteri come arma contro la minoranza.
    Ma se il sistema di verifica parlamentare presenta
  indubbiamente gravi difetti, bisogna riconoscere che tali
  difetti sono notevolmente attenuati dall'adozione del sistema
  elettorale proporzionale.  Infatti la proporzionale, mentre
  generalmente pone in primo piano i partiti a scapito dei
  singoli candidati invece nelle controversie relative alla
  verifica dei poteri provoca l'effetto opposto e cioè accentua
  l'attrito fra i singoli candidati piuttosto che fra i partiti;
  mentre, nel sistema maggioritario, l'annullamento di una
  elezione porta come conseguenza o la proclamazione al posto
  del deputato non convalidato dell'avversario del collegio
  (che, di solito, appartiene ad un diverso partito) ovvero la
  dichiarazione della vacanza del collegio, nel sistema
  proporzionale, in seguito all'annullamento dell'elezione di un
  deputato, subentra il primo dei non eletti della stessa
  lista".
    Chiunque può scorgere in queste parole, scritte
  all'indomani della approvazione, da parte dell'Assemblea
  costituente, della nostra Carta fondamentale, tanti dei temi
  che attualmente vengono svolti nei commenti giornalistici e
  nelle sedi politiche di dibattito: il pericolo che la
  maggioranza parlamentare possa falsificare il risultato
  elettorale nell'intento di tutelare, magari, qualche alta
  personalità la cui elezione appaia dubbia, il dibattito
  sull'indipendenza della magistratura dal potere politico,
  finalmente e clamorosamente dimostrata, fra le altre, dalle
  inchieste su "tangentopoli", la separazione dei poteri e la
  funzione di garanzia che alcuni poteri rivestono.  Pochi altri
  temi come questo risultano essere tanto attuali così come
  poche, per la verità, sono le norme della Costituzione che,
  come questa, risulta indispensabile cambiare.
    Il sistema scelto, cioè l'attribuzione della verifica alla
  Corte di cassazione, riproduce un emendamento già proposto in
  sede di dibattito costituente dall'onorevole Romano.  Molte
  sono le alternative e non sono mancate negli anni le pronunce
  a favore di questa o di quella; in particolare molti illustri
  giuristi, come il Mortati, hanno mostrato di preferire un
  sistema misto, come quello inglese del 1868, che prevedesse
  l'attribuzione del giudizio ad un organo composto da una parte
  di giudici ed una parte di estrazione politica, oppure
  l'intervento dell'organo giudiziario come giudice dei ricorsi
  contro le decisioni dell'organo politico; altri, come Leopoldo
  Elia, invece della Corte di cassazione hanno dichiarato la
  loro preferenza per il controllo effettuato da parte della
  Corte costituzionale.
    La proposta di legge costituzionale presentata ci sembra la
  più adeguata e corretta per il contesto all'interno del quale
  la soluzione prospettata si colloca; ci auguriamo comunque che
  il dibattito parlamentare sia celere e denso di proposte
  originali come si addice ad una sede che legittimamente
  pretende, nei limiti stabiliti dall'articolo 138, di
  modificare la Costituzione.
 
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