| Onorevoli Colleghi! -- Il nuovo sistema elettorale
maggioritario, che già tanti cambiamenti ha prodotto e
continuerà a produrre nella cultura politica di questo Paese,
impone il cambiamento di alcune delle regole fondamentali che
proprio nel sistema elettorale proporzionale, oltre che in
indubitabili ragioni storiche, trovavano giustificazione e
fondamento. E' il caso della norma contenuta nell'articolo 66
della Costituzione che attribuisce alle Camere la "verifica
dei poteri" degli eletti, vale a dire il sindacato sulla
regolarità delle operazioni elettorali, sull'assenza di cause
di ineleggibilità al momento dell'elezione e sulla mancanza di
cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità
determinanti la decadenza dalla carica.
Già il Virga, nel suo saggio su "La verifica dei poteri"
scritto nel 1949, commentando le lunghe discussioni in seno
all'Assemblea costituente circa l'organo a cui dovesse
attribuirsi la verifica dei poteri, a proposito del sistema
adottato così si esprimeva: "Il sistema di verifica
parlamentare, oggi dominante, ha costituito oggetto di critica
da parte di numerosi autori i quali hanno auspicato
l'introduzione del sistema di verifica giudiziaria o, quanto
meno, di un sistema misto. Si è detto che il sistema di
verifica parlamentare costituisce una anacronistica
sopravvivenza di tempi ormai remoti, perché oggi più non
sussiste il pericolo che il potere esecutivo o il potere
giudiziario si servano della verifica dei poteri per coartare
la volontà del potere legislativo o per influire sui risultati
elettorali. Si è rilevata l'inopportunità di affidare un
sindacato di mera legittimità, quale è quello sulle
controversie elettorali, ad una assemblea politica, il cui
giudizio non potrà essere sereno ed
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imparziale, perché influenzato da considerazioni politiche e
dalla disciplina di partito. Si è osservato che la verifica
dei poteri affidata alle Camere parlamentari, lungi dal
garantire, viola il principio della separazione dei poteri,
perché all'organo legislativo viene attribuita una funzione
giurisdizionale in materia elettorale. Si è infine prospettato
il pericolo che la maggioranza possa servirsi della verifica
dei poteri come arma contro la minoranza.
Ma se il sistema di verifica parlamentare presenta
indubbiamente gravi difetti, bisogna riconoscere che tali
difetti sono notevolmente attenuati dall'adozione del sistema
elettorale proporzionale. Infatti la proporzionale, mentre
generalmente pone in primo piano i partiti a scapito dei
singoli candidati invece nelle controversie relative alla
verifica dei poteri provoca l'effetto opposto e cioè accentua
l'attrito fra i singoli candidati piuttosto che fra i partiti;
mentre, nel sistema maggioritario, l'annullamento di una
elezione porta come conseguenza o la proclamazione al posto
del deputato non convalidato dell'avversario del collegio
(che, di solito, appartiene ad un diverso partito) ovvero la
dichiarazione della vacanza del collegio, nel sistema
proporzionale, in seguito all'annullamento dell'elezione di un
deputato, subentra il primo dei non eletti della stessa
lista".
Chiunque può scorgere in queste parole, scritte
all'indomani della approvazione, da parte dell'Assemblea
costituente, della nostra Carta fondamentale, tanti dei temi
che attualmente vengono svolti nei commenti giornalistici e
nelle sedi politiche di dibattito: il pericolo che la
maggioranza parlamentare possa falsificare il risultato
elettorale nell'intento di tutelare, magari, qualche alta
personalità la cui elezione appaia dubbia, il dibattito
sull'indipendenza della magistratura dal potere politico,
finalmente e clamorosamente dimostrata, fra le altre, dalle
inchieste su "tangentopoli", la separazione dei poteri e la
funzione di garanzia che alcuni poteri rivestono. Pochi altri
temi come questo risultano essere tanto attuali così come
poche, per la verità, sono le norme della Costituzione che,
come questa, risulta indispensabile cambiare.
Il sistema scelto, cioè l'attribuzione della verifica alla
Corte di cassazione, riproduce un emendamento già proposto in
sede di dibattito costituente dall'onorevole Romano. Molte
sono le alternative e non sono mancate negli anni le pronunce
a favore di questa o di quella; in particolare molti illustri
giuristi, come il Mortati, hanno mostrato di preferire un
sistema misto, come quello inglese del 1868, che prevedesse
l'attribuzione del giudizio ad un organo composto da una parte
di giudici ed una parte di estrazione politica, oppure
l'intervento dell'organo giudiziario come giudice dei ricorsi
contro le decisioni dell'organo politico; altri, come Leopoldo
Elia, invece della Corte di cassazione hanno dichiarato la
loro preferenza per il controllo effettuato da parte della
Corte costituzionale.
La proposta di legge costituzionale presentata ci sembra la
più adeguata e corretta per il contesto all'interno del quale
la soluzione prospettata si colloca; ci auguriamo comunque che
il dibattito parlamentare sia celere e denso di proposte
originali come si addice ad una sede che legittimamente
pretende, nei limiti stabiliti dall'articolo 138, di
modificare la Costituzione.
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