| (Controlli sulla destinazione delle risorse pubbliche ad
incentivi fiscali).
1. All'articolo 81 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Gli incentivi fiscali possono essere concessi a condizione
che la loro durata sia, di norma, temporanea e il costo di
ciascuno di essi sia esplicitamente indicato nel bilancio. Il
Governo è tenuto a fornire annualmente informazioni analitiche
documentate circa gli effetti economici degli incentivi in
vigore".
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