| 1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1995 è autorizzata
l'effettuazione di cinque lotterie nazionali annuali: la
lotteria di Merano, la lotteria di Monza, la lotteria di
Agnano, la lotteria di Venezia, la lotteria di Viareggio,
nonché di una lotteria internazionale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, a decorrere
dall'anno 1995 è autorizzata l'effettuazione di lotterie
nazionali fino ad un massimo di tre ogni anno.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le
manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 2.
4. Le lotterie di cui al comma 2 sono individuate tenendo
conto della rilevanza nazionale od internazionale, del
collegamento con fatti e rievocazioni storiche, artistiche,
culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della
finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento
abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una
equilibrata ripartizione geografica, e garantire,
nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di
manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche
di rilevanza nazionale.
5. Il decreto di cui al comma 3 è emanato entro il 31
ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo".
2. Nel titolo della legge 4 agosto 1955, n. 722, la parola
quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".
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