Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4877
DDL0396-0002
Progetto di legge Camera n. 396 - testo presentato - (DDL12-396)
(suddiviso in 86 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C396. TESTIPDL
...C396.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC396 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
  decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
  differimento di termini previsti da disposizioni legislative
  in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
  n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
  ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
  successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
    Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
  volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
  approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con
  emendamenti.
    Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
  approvò la reiterazione del decreto-legge n.48 del 1993
  nell'identico testo originario, non potendo conoscere
  anticipatamente le modifiche approvate dal Senato il giorno
  successivo.
    Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
  n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
  stato reiterato con il decretolegge 30 giugno 1993, n.212,
  facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
  provvedimenti e, da ultimo, con i decretilegge 29 ottobre
  1993, n.429, e 28 dicembre 1993, n. 542 e 26 febbraio 1994,
  n.134.
 
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    Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
  differimento di termini (atto Senato n.624), il cui esame è
  stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi
  decreti-legge, non ha concluso l' iter  dell'esame
  parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal
  provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti
  provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per
  l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre
  1992, n.493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490,
  convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n.38).
    Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
  differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
  nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
  recanti il differimento al 1993 della possibilità di
  utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
  interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
  finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
  afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
  n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
  del decreto-legge n.48 del 1993.
    Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
  disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme
  fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
  termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione
  di interventi finanziari dello Stato.
    Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
  di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
  anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
  oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
  decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
  ed ora anche per il 1993 ed il 1994, la disciplina previgente,
  non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
  l'adozione.
    Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
  normative non meramente formali, anche se talvolta
  accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
  termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
  cui procedure non sono state completamente definite.
    Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
  i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
  provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
  emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
  decretolegge n.48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta
  ampliato rispetto al decretolegge n.130 del 1993 onde tener
  conto delle decisioni parlamentari in merito.
    Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori
  pubblici ad utilizzare nel 1993 e nel 1994 le disponibilità in
  conto residui del capitolo 7014 non impegnate precedentemente,
  allo scopo di predisporre un programma di studi per la
  revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale
  degli acquedotti.
    Poiché le procedure di affidamento degli studi di che
  trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi,
  di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante
  interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo
  slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1993 e
  1994.
    Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato
  ad utilizzare nel 1993 e nel 1994 le somme stanziate nel 1991,
  ed ancora disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la
  sistemazione di acquedotti interregionali di competenza
  statale.
    Con l'articolo 2 viene prorogato al 31 dicembre 1994 il
  termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto
  dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.385, recante
  misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di
  procedure semplificate relative alla approvazione di progetti
  di opere interessanti la rete ferroviaria.
    Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame
  i progetti delle linee di alta velocità interessanti i
  tracciati di Milano-Roma-Napoli.
    Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla
  definizione dei relativi progetti, si rende necessario
  conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le
  amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite
  conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato
  articolo 7 della legge n.385 del 1990.
 
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    Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1994 i
  termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n.289, ultima
  normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
  rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
  decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.65, riguardanti la
  realizzazione di impianti sportivi.
    Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
  decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.168 del 19
  luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
  con la citata legge n.289 del 1989.  L'ulteriore finanziamento
  di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
  legge 30 dicembre 1991, n.412, recante disposizioni in materia
  di finanza pubblica, richiede la continuità della efficacia
  della normativa contenuta nella citata legge n.289 del
  1989.
    Con la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, si
  intende rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite
  massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto
  dall'articolo 27, comma 3, della legge n.412 del 1991.
    Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
  che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
  per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
  lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
  società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
  interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
  applicato dall'Istituto medesimo.
    A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
  e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
  necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
  Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
  impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province
  autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
  finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
  state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti
  provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome
  di soggiorno, cura e turismo.
    La legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha previsto,
  all'articolo 1, comma 2, l'erogazione di 1.500 miliardi per la
  realizzazione di opere di edilizia scolastica, mediante mutui
  concessi dalla Cassa depositi e prestiti, con oneri di
  ammortamento a totale carico dello Stato.
    A tale fine, è stato ripartito tra le regioni il relativo
  finanziamento.
    Queste ultime hanno, poi, provveduto a pubblicare sui
  rispettivi bollettini ufficiali i relativi piani
  programmatici, con l'indicazione degli enti locali destinatari
  dei mutui, delle opere da realizzare e delle rispettive quote
  di finanziamento.
    Ciò ha consentito agli enti locali interessati di contrarre
  i mutui presso la Cassa depositi e prestiti e gran parte delle
  opere programmate sono state regolarmente attivate.
    In taluni casi, però, alcune amministrazioni locali, dopo
  la pubblicazione dei programmi di cui sopra, hanno
  rappresentato l'esigenza di apportare modifiche agli stessi,
  proponendo o la devoluzione ad altre opere dei finanziamenti
  già concessi e divenuti inattuali od inutilizzati, ovvero la
  semplice revisione dei piani, ove tale necessità si sia
  manifestata ancor prima dell'avvenuta concessione del
  mutuo.
    In considerazione dell'esigenza di garantire una adeguata
  erogazione del servizio scolastico, attesa la stessa
  ratio  della legge n. 430 del 1991 - finalizzata ad
  assicurare, con interventi contingibili ed urgenti, la
  funzionalità delle necessarie strutture - si ritiene che, a
  fronte delle mutate condizioni di fatto e di diritto che
  avevano giustificato, a suo tempo, l'adozione del piano
  inizialmente programmato, ben si possa prevedere una
  modificabilità dello stesso; e ciò anche in relazione al
  generico potere di revoca riconosciuto all'attore
  amministrativo, laddove esigenze sopravvenute lo
  giustifichino.
    Si è reso necessario, pertanto, un apposito, tempestivo
  intervento legislativo, diretto ad ovviare alle suesposte
  situazioni di netto disagio in cui si è venuto a trovare un
  buon numero di enti locali, non potendosi apportare le
  opportune modifiche al piano programmatico ovvero ai
  finanziamenti già concessi, attesa la mancanza di
 
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  un'espressa normativa che li consenta, secondo la rigida
  interpretazione della Cassa depositi e prestiti.
    In tal senso dispone il comma 4 dell'articolo 3.
    La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
  degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
  l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
  delle comunità montane.
    Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
  decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
  parlamentare presso la 6Ha Commissione permanente del Senato
  era stato portato al 31 dicembre 1992.
    Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
  aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
    Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
  conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
  l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
  di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
  finanza locale di cui al decreto delegato previsto
  dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
  (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
  fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
  1993.
    Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
  dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
  1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
  il biennio 1994-1995.
    Il termine era fissato in funzione della possibilità di
  acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
  introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
  mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
  legislativo n.504 del 1992.
    A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
  per il versamento della prima rata di ICI, disposto
  dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
  n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
  1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
  far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
  detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
  principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il
  calcolo dei contributi erariali era disponibile nel mese di
  ottobre 1993.
    E' stabilita quindi al comma 2 dell'articolo 4 una proroga
  al mese di dicembre 1993 degli adempimenti previsti dagli
  articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
  1992, che abbisognavano di tempi tecnici di elaborazione
  commisurati ad almeno due mesi.
    Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
  febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
  previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
  dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
    Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
  dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, sono state
  avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi
  di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
  n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
    All'articolo 5 viene rettificato il riferimento al testo
  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76,
  degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per
  quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici,
  anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma
  12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali
  di sviluppo (articolo 44).
    Con l'articolo 6 resta stabilita anche per il 1993
  l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di
  altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con
  la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non doveva
  superare l'importo del 1992.
    Con l'articolo 7 viene fissato il termine per la
  presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
  effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
  dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
  n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
 
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    Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
  presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
  rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
  all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
  gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
  contributo erariale avrebbe rischiato di compromettere la loro
  già difficile situazione di bilancio.
    La disposizione di cui all'articolo 8, conformemente alla
  formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
  l'articolo 5- bis,  di cui all'atto Camera n.3014,
  risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo
  al momento di applicazione delle disposizioni contenute
  nell'articolo 6, comma 17- bis,  del decretolegge 20
  maggio 1993, n.148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993,
  n.236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma
  aggiuntivo (il 4- bis)  l'articolo 3 della legge 23 luglio
  1991, n.223, sulla riforma della cassa integrazione.
  L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta
  effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare
  applicazione dall'entrata in vigore della legge n.223 del
  1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o,
  piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta
  legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
  integrazione.
    Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
  lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
  licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
  conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
  in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
  trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
  per un periodo di un anno.
    Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione
  del permanere della crisi occupazionale per le maestranze
  interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
  datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
  dodici mesi.
    L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
  decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
  complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle
  quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità
  circa sono state ammesse ai menzionati benefìci in funzione
  del fabbisogno del settore.
    In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
  comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
  beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
  trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
  favore dei medesimi.  Tale operazione doveva attuarsi nel corso
  del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedentarietà
  dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie
  dell'anno medesimo.
    La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria
  al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
  l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
  11- ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
  n.236.
    Nel testo pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.167
  del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
    "Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
  cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
  dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n.59,
  possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto presentino la relativa domanda corredata
  dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
  19".
    E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
  previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
  impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
  disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
  intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
  in vigore della legge di conversione n.236 del 1993 che ha
  introdotto tale norma.
 
                               Pag. 6
 
    Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
  tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
  tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
  possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
  contenuta negli articoli 10 e 11 unitamente ad alcune proroghe
  di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990, n.142,
  sull'ordinamento delle autonomie locali.
    Con l'articolo 12 si rendono spendibili nel 1993 e nel 1994
  le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici per il
  completamento del Policlinico di Siena.
    Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
  18 gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 18 marzo 1993, n.67, la quale prevede l'utilizzo nel
  1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
  destinate alle medesime finalità.
    Le disposizioni di cui all'articolo 13 sono finalizzate a
  disporre per l'anno 1993 e per tutto il primo semestre 1994 un
  ulteriore differimento, a carico del Fondo per la protezione
  civile, degli interventi in favore delle associazioni di
  volontariato di protezione civile e della comunità
  scientifica, previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9
  del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.363, interventi
  differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della
  legge 20 maggio 1991, n.158.
    In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
  interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
  attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
  altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
  concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
  necessari per l'efficiente espletamento di attività di
  soccorso in caso di emergenza.
    Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
  dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
  articolo 11 del decreto-legge n.159 del 1984, in ordine alla
  liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
  connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
  pubblico interesse perseguita dalla norma  de qua,
  consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
  emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
  associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato
  potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.
    Per quanto concerne l'articolo 14, va tenuto presente che
  l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
  stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
  somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
  modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
  presso le aziende di credito collegate in via telematica con
  l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
  versamenti.
    Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
  svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è
  riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto
  non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le
  aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con
  l'INPS e di completare gli adempimenti tecnicoorganizzativi
  necessari.
    Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
  stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
  possono continuare lo svolgimento del servizio.  Le altre sono
  per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi
  fino al completamento delle procedure per il collegamento
  telematico con l'INPS.
    In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
  difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
  luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
  copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
  intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
  il termine originariamente stabilito dalla legge in
  oggetto.
    L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
  n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
  1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio
  1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  luglio 1991, n.197, dispone che gli intermediari avessero
  dovuto procedere entro il 31
 
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  dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici -
  documento di identificazione e codice fiscale - i dati
  relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere
  al 1^ gennaio 1992.
    Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.303 del 28
  dicembre 1991, prevedeva che dal 1^ gennaio 1993
  "l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
  tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
  l'integrazione dei dati".
    A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
  autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
  rappresentato la situazione, in cui si trovava il sistema
  finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di
  tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
  previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
  essere con la clientela, specialmente quelli di data più
  remota.
    Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
  difetto di integrazione riguardava non meno del 30-40 per
  cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari,
  dei conti "bancomat" e delle carte di credito.  Di non minore
  rilevanza si presumeva la quantità di altri rapporti
  continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati
  attraverso mezzi di pagamento.
    Come è noto la legge ha previsto, a carico degli
  intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti.  L'arco
  temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
  1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
  incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
  necessario.
    Per quanto precede si è rilevata l'opportunità di operare
  un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto
  dalla legge.
    La modifica disposta con l'articolo 15 ha consentito di
  raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
  sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
  obbligazioni che risultavano compromesse dal rifiuto che gli
  intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
  alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
  su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
  sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata,
  per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione
  dei dati previsti.
    La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
  non secondario sorto in sede di interpretazione.  In
  particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
  la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
  nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
  era prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
  conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
  gennaio 1992.
    Nella  ratio  della legge, tale migrazione dei dati
  appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
  significatività all'archivio informatico aziendale quale
  centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
  strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
  fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio.  La
  formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
  il perseguimento di tale obiettivo.
    In sintesi la disposizione:
      accorda il differimento del termine al 31 dicembre
  1993;
      prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
  di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
  aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
      riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
  reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
  riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
  informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
  finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
    Con l'articolo 16 sono prorogati al 30 settembre 1994 i
  termini relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la
  disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di
  polizia e del personale delle Forze armate, e al riordino
  delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti
  economici.  Il comma 2 dell'articolo 16 prevede la facoltà per
  il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
  giugno
 
                               Pag. 8
 
  1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso per
  medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di
  Stato.  Il comma 3 proroga di un ulteriore triennio la
  possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di
  quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati
  dal servizio.
    Il comma 4 è inteso a prorogare, limitatamente alle
  strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
  delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
  regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
  automatizzati.
    Il comma 5 è inteso a consentire il mantenimento in
  bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario
  delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.
    Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
  spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
  realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
  la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
  carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
  il completamento di quelle già esistenti.
    Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
  per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
  il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
    L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
  "limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
  di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
  di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
  edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
    In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
  dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
  inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
  considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
  della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
  termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
  della legge di bilancio 1989.
    E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
  17, del cennato termine
  al fine di consentire l'attuazione del programma
  predisposto.
    L'articolo 18 è inteso, in sostanza, a consentire
  l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
  competenti organismi.
    Al comma 4 dell'articolo 18 è prevista una ulteriore
  proroga per consentire al Consiglio di presidenza della Corte
  dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il parere di
  competenza sul regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3,
  del decreto legislativo n.29 del 1993, sugli incarichi dei
  magistrati della Corte dei conti.
    Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
  perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
  l'articolo 19 l'utilizzazione nel 1994 delle somme iscritte
  nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
  e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
  disponibili nell'anno finanziario 1993.
    Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
  realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
  finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
  lotta alla droga.
    La norma di cui all'articolo 20 mira a dare una disciplina
  armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il
  settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
  intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
  interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
  esigenza manifestata dagli operatori del settore.
    Conseguentemente è stata stabilita, fino all'emanazione
  delle norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di
  tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di
  spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
    Con gli articoli 21 e 22 viene disposto rispettivamente
  l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi
  provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di
  ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle
  momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa
  amministrati dai comandi stessi, nonché la definitività dei
  versamenti per i servizi a pagamento
 
                               Pag. 9
 
  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di
  corrispondere ad esigenze di semplificazione contabile più
  volte evidenziate dalla Banca d'Italia.
    Con l'articolo 23 si consente l'utilizzo nel 1993 e nel
  1994 degli stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione
  delle disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico
  e nel settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989,
  n.234, e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n.979,
  non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga
  possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli
  stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.72, e per le
  somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in
  concessione alle Società "Aeroporti di Roma" e "S.E.A."
  rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di
  Milano.
    In data 19 febbraio 1994 è entrata in vigore la legge n. 84
  del 1994 concernente il riordino della legislazione in materia
  portuale.
    Si deve rilevare che tale legge, datata 28 gennaio 1994 ed
  entrata in vigore nella data sopra indicata, prevede
  all'articolo 28, comma 6, una decorrenza di termini in materia
  di riscossione della cosiddetta tassa portuale a partire dal
  1^ gennaio 1994.
    Si riscontrano difficoltà d'applicazione, oltre che a causa
  della retroattività soprarichiamata, anche in considerazione
  della mancata indicazione unitaria ed omogenea delle aliquote
  applicabili per la tassa in questione, nei porti a cui essa è
  stata estesa.
    Pertanto, al fine di superare tali difficoltà, con i commi
  3 e 4 vengono sposati al 1^ luglio 1994 le decorrenze relative
  all'applicazione delle tasse in questione.
    Con l'articolo 24 viene assicurata la possibilità di
  proseguire i programmi in corso nel settore della
  metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
  cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
  partecipazione finanziaria da parte della CEE.
    Con l'articolo 25 è previsto il mantenimento in bilancio di
  somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
  allo sviluppo.
    La complessità delle procedure previste dalla legge 25
  agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
  hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
  autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
  pubblico di alimenti e bevande.
    Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
  autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
  iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
  giuridico.
    Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
  (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
  di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
  necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
  transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
  esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
  autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
  fissati dalla legge n.287 del 1991.
    L'articolo 26 si compone pertanto di due commi: il primo
  consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
  un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
  alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
  vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
  regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
  commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
  possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
  commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
  n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
  quest'ultima.
    Con la norma di cui all'articolo 27 si garantisce
  un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
  autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
  lattiera.
    Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
  dell' iter  di approvazione del disegno di legge di
  conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
  corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
  sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
  specifica questione.
 
                              Pag. 10
 
    La norma vale a chiarire che, fuori dei casi indicati
  nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è
  richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla
  trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera:
  l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della
  sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
  trasformazione (centrali del latte, caseifici).
    Riguardo all'articolo 28 va tenuto conto che il comma 8
  dell'articolo 9- quater  del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
  della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
  triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
  corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
  decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
  riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
  obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
    Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
  per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
  per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
  differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
  predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
    Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
  attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
  rifiuti e/o del loro riciclaggio nonché per diffondere
  capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
  nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
  particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
  raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
  comuni.
    Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
  plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
  contestualmente stipulato un accordo biennale con la
  Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
  territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
  superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
  incompleta normativa al riguardo.
    Con l'articolo 29 sono state previste alcune proroghe in
  tema di obbligo di
  comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3,
  comma 3, del citato decretolegge 9 settembre 1988, n.397, e
  del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al
  fine di consentirne una più corretta e puntuale
  applicazione.
    In particolare il termine per la citata comunicazione è
  stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di
  consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
  della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
  chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
    E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
  rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
  industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
  comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
  aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
  destinatari passivi di tale obbligo.
    In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
  dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
  presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
    Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
  riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
  decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
  rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
  fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
  applicazione.
    Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
  del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
  raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
  utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di
  impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
  trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
  alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
  in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
  e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
  attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
  per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
  dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
  utilizzazioni.
 
                              Pag. 11
 
    Era stato precisato che i risultati della citata
  sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
  1993.
    Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
  realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
  sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
  adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
  dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
  alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
  presidi sanitari.
    E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
  operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
  di annotazione sui registri, una volta che le competenti
  amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
  rilevanza ambientale marginali per particolari settori
  produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti
  princìpi attivi.
    Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
  rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
  della validità della metodologia impiegata in vista degli
  obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
  risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
  serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
  decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
  all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
  Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
  prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e
  dei registri fosse regolata attraverso la necessaria
  attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le
  difficoltà compilative per gli operatori agricoli.
    Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
  rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è
  rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di
  innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
  sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
  pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
  "identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
  comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
  di essere impiegati su culture che
  escludono gli stessi princìpi attivi di cui si compongono.
    Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 30 si
  dispone il differimento dei termini di entrata in vigore
  dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati
  sull'utilizzazione dei presidi sanitari.
    Le disposizioni di cui all'articolo 31 sono intese a
  mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune
  somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero
  dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
  l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in
  conto residui, che nel conto di cassa.
    Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
  conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
  riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
  della ricostruzione del Friuli.
    Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono
  utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco
  della spesa pubblica.
    Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
  9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste.
    Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
  gravi:
      1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
  è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
  fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
  trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova
  proroga dei termini;
      2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
  questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
  60).  Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
  quei progetti.
    Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
  eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
  procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
  dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
  ricostruzione n. 546 del 1971 e seguenti.
 
                              Pag. 12
 
    Si è resa necessaria con l'articolo 32 l'adozione di una
  norma che disponga la riapertura dei termini, previsti
  dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme
  per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei
  requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane
  iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte
  iscritte nel relativo registro.
    Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
  pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
  la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
  imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
  necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
  dall'entrata in vigore della legge predetta.
    Il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene
  differito al 31 dicembre 1994, mentre il termine per il
  riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito
  di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del decreto-legge in esame.  Inoltre viene
  chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine
  ordinatorio.
    Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
  attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
  aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
  consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
  compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
  l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
  dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
  prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
  richieste.
    La norma di cui all'articolo 33 è giustificata, appunto,
  dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
  legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
  legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
  della legge medesima con la normativa comunitaria.
    Con l'articolo 34 è stato previsto un differimento di
  termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
  esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
  consentire la corretta entrata in funzione a regime della
  normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
  trasporti.
    Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
  settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
  iscrizione al registro in questione.
    Con l'articolo 35 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio
  1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
  scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori
  fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
  n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori
  tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.
    Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
  del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
  attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
  tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
  deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
  presentazione, entro il 30 giugno 1994, di una domanda rivolta
  al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
  regione.
    Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
  tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
  consente di produrre, al momento della registrazione degli
  atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
  requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
  certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
  dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
    In molte province, per ritardi non imputabili agli
  interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
  con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
  imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
  rimborso.
    In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
  biennio, incorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono
  le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
  istanza.  Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
  contestualmente al pagamento delle imposte in misura
  ordinaria.
 
                              Pag. 13
 
    La norma di cui all'articolo 36, offrendo alla pubblica
  amministrazione un termine più elevato per il rilascio della
  certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di
  situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere
  di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica
  amministrazione.
    La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
  di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
  per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
  miglioramento delle unità colturali.
    A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
  la legge finanziaria per il 1994.
    Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
  di esenzione dalle imposte di registro.  Dal 1^ gennaio 1994
  tale agevolazione è decaduta.
    La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
  sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
  scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
  al finanziamento della Cassa.
    La norma proposta prevede quindi la proroga delle
  agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico
  della Cassa.
    L'articolo 33, comma 7- bis,  della legge 29 ottobre
  1993, n.427, di conversione in legge del decreto-legge 30
  agosto 1993, n.331, ha previsto che l'alcole etilico
  denaturato utilizzato in miscela con la benzina come
  carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento
  fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3 dello stesso
  decreto, limitatamente a programmi sperimentali autorizzati
  dal Ministero dell'ambiente nelle zone ad alto rischio
  d'inquinamento, per un quantitativo massimo di 100 mila
  ettanidri e fino al 31 dicembre 1993.
    Questa ultima scadenza, in considerazione anche del
  complesso  iter  del comma in parola che fu inserito solo
  nella legge di conversione del decreto-legge n.331 del 1993,
  non consente di attuare tale importantissima sperimentazione.
  Pertanto, al fine di non vanificare gli avviati progetti dei
  programmi di sperimentazione, con l'articolo 37 si dispone la
  proroga del
  relativo termine dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.
    Con l'articolo 38 è previsto uno stanziamento di ulteriori
  30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
  realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
  programmi regionali integrati di successiva accoglienza per
  gli immigrati extracomunitari.  Ciò in quanto le disponibilità
  finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si
  sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo
  dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da
  afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti
  internazionali, gravi crisi economiche.  Per questo appare
  necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli
  organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia
  tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico
  e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in
  inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di
  razzismo.
    L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, prevede che per gli interventi straordinari a favore
  degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è
  autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992,
  con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme
  non utilizzate nel 1992.
    Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato
  l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per
  intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 della legge
  n.390 del 1992, al fine di consentire l'impegno delle somme
  residue anche per il 1994.
    L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli
  interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di
  ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni
  interessate che provvedono alle attività di rispettiva
  competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti
  ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di
  accreditamento.
 
                              Pag. 14
 
    La modifica proposta al comma 5 prevede che beneficiari
  degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri
  funzionari, potranno essere anche gli enti locali, la Croce
  Rossa Italiana e ogni altra istituzione operante per finalità
  umanitarie.  I funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a
  presentare semestralmente i rendiconti amministrativi delle
  somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
  unitamente ad una relazione.  Gli enti locali, la Croce Rossa
  Italiana e le altre organizzazioni debbono presentare i
  rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente
  ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
    Con l'articolo 39 viene disposta l'utilizzazione nel 1994
  delle somme non impegnate alla fine del 1993 per le spese di
  gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
  coordinata di progetti adolescenti con finalità
  preventiva".
    Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
  disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
  interministeriale di coordinamento delle attività di
  cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
  nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
  fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
  nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
  di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
    Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
  del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 40) tenuto
  conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
  legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
  costituzione del Comitato.
    A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
  Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
  subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
  cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
  accordi di Osimo.  Le commissioni miste italo-jugoslave sono
  divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
  ed italo-croate.
    Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
  contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
  interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
  la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
  dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
  utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
  1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
  delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
  rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
  che economiche.
    L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992,
  n.166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
  entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
  esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
  dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
  termine previsto nel regolamento di attuazione per la
  presentazione delle domande.  Alla data del 13 marzo 1993,
  infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
  termine per la presentazione delle domande non era ancora
  scaduto.
    Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
  urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
  31 dicembre 1994, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
  interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
  continuare l'esercizio della professione.
    Con l'articolo 41 viene appunto disposta tale proroga al 31
  dicembre 1994, che appare peraltro indispensabile anche
  nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
  che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
  effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
  potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
  dalla stessa legge.  L'espletamento della prova richiede, come
  è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
    Altro elemento in favore di una proroga espressa,
  attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
  fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
  l'esercizio della professione di perito assicurativo in
  mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
 
                              Pag. 15
 
  conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
  la possibilità per gli interessati di precostituirsi  ad
  hoc  il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
  idoneità.
    Con l'articolo 42 viene disposto il mantenimento in
  bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
  1993 destinate alla concessione di contributi in conto
  capitale alle società che realizzano centri commerciali
  all'ingrosso.
    La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
  all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
  autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
  1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
  alimentari all'ingrosso.
    Con il comma 1 dell'articolo 43 vengono disposte proroghe
  in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
  alimentari.
    Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77, di
  attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
  all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
  prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova
  disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
  dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 1993 e
  precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
  l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
  dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
  per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
  durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
  ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
  indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
  previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
  precisamente il 1^ ottobre 1995.
    Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
  mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
  e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
  43.
    Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.530, disposte dal comma 2
  dell'articolo 43, si rendono necessarie per sanare la
  situazione delle imprese che non hanno
  presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine
  fissato dalle richiamate disposizioni.
    La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.537 prevista dal comma 3 dello
  stesso articolo 43 si rende necessaria per consentire al
  Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
  riconoscimento CEE.
    Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che modifica
  il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
  prevede all'articolo 3, comma 2 che alle Regioni spetta la
  determinazione dei princìpi organizzativi dei servizi per la
  tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle unità
  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le
  attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il
  controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni
  sanitarie.
    In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
  l'attuazione alle Regioni, si è prospettata come necessaria la
  proroga della durata in carica degli amministratori
  straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
  locali, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.423, di
  conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n.324.
    La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo
  43 in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno
  1994.
    Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
  controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
  incisiva alle Regioni, è auspicabile che anche il nuovo
  assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
  sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
  armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
  dicembre 1993, n.517.
    Al comma 6 del medesimo articolo 43 viene disposta una
  riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
  autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
  medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
  produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
  gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
  salute pubblica.
 
                              Pag. 16
 
    Con il comma 7 sono prorogati di un anno i termini relativi
  alla entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del
  Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità,
  dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
  e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
    Il comma 8 è volto a consentire il proseguimento delle
  attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità
  per l'accertamento della abilitazione alla navigazione del
  personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui
  al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla
  disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale,
  dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle
  compagnie aeree.
    Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente
  negli ambulatori del Ministero della sanità con personale
  medico a contratto SUMAI il cui mancato  tourn-over
  comporterebbe la chiusura delle strutture stesse con
  conseguente fermo di tutta la marina mercantile e del traffico
  aereo.
    Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
  decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
  dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
  concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
  anche a causa della impossibilità per la stessa
  amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
  provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
  indisponibili.
    Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 44 al 1^ ottobre
  1994 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al registro
  d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale
  della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la
  presentazione del piano colturale, nonché quello relativo
  all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
  prospetto di paga.
    L'articolo 45 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
  lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
  svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
  d'oliva.
    Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
  italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
  partecipazione.
    L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
  finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
  realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
  a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
  fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
  inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
  riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
  importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
  settore.
    La disposizione di cui all'articolo 46 consente la proroga
  della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che
  è stata oggetto anche dei precedenti decretilegge
  richiamati.
    Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto
  della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge
  succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991
  il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in
  gestione diretta per conto dello Stato.
    La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica
  per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in
  esercizi precedenti che svolge pubblici servizi di trasporto,
  ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la
  Sardegna.
    L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda
  governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime
  di concessione delle indicate ferrovie ad una società
  privata.
    Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di
  gestione diretta sino a quando diverranno operative le
  disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre
  1990, n.385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a
  tutte le aziende governative attualmente in essere.
    Per quanto riguarda l'articolo 47, si precisa che i limiti
  di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
  ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
  ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto
  Poligrafico dello Stato.  Essi, infatti, costringono a
  presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su
 
                              Pag. 17
 
  acquisti di modico valore che rappresentano la parte più
  numerosa degli acquisti stessi.
    Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
  privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
  necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
  ai mutati valori monetari.
    Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
  dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
  conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
  capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
  della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
  al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
  progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
  sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
  rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
  legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
  aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
  agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
  delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
  oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
  conformare il proprio modo di essere ed operare".
    In particolare per quanto concerne la natura economica
  dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
  legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
  luglio 1988, n.266.
    Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
  attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
  previsto al 3^ comma dell'articolo 47 medesimo che il Ministro
  del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
  rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
  di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
  dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
  all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
  all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
    Con l'articolo 48 viene in sostanza differita l'operatività
  delle gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in
  vigore della legge approvata dal Parlamento per l'organica
  disciplina della materia.
    L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
  n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
  n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
  esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
  appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
  n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
    L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
  inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
  prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
  denuncia.  La misura e la modalità di versamento del citato
  diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
  e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta
  inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
  affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
  decreto del Ministro del tesoro.
    La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
  presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
  non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
  importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
  versamento del diritto stesso.
    Con l'articolo 49 viene disposta la proroga al 30 giugno
  1994 del termine, per permettere agli organi competenti di
  perfezionare gli atti normativi sopra citati.
    Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il
  differimento al 31 dicembre 1994 del termine per la copertura
  dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
  previsto dalla legge n.59 del 1993.  La possibilità di nominare
  tali esperti si rende necessaria per garantire il
  funzionamento minimo della Commissione scientifica CITES,
  organo predisposto all'applicazione della Convenzione di
  Washington.
    Con l'articolo 50, infine, viene prorogata fino al 31
  dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre
  di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, con l'incarico di
 
                              Pag. 18
 
  procedere alla individuazione e definizione degli interventi
  di consolidamento e di restauro del monumento.  Ciò in quanto
  il programma dei lavori di consolidamento già avviato non può
  subire interruzioni.  Infatti la cessazione dei compiti del
  Comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera svolta e
  comporterebbe un ritardo di durata indefinibile
  nell'attuazione degli ulteriori interventi.
    Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di
  cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
  1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
  febbraio 1989, n.61, ai sensi del quale l'assistenza della
  forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili
  urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa
  entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con
  decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990.
    Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
  sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
  sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i
  criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri
  delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge
  citata.
    Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla Forza
  pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1^ gennaio
  1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari,
  veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato
  anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo
  11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
  modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
  sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
  contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
  in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
  necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
  dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
  mediante la previsione all'articolo 51 di una proroga dei
  termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
  della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
  non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
  1994.
    Come noto, il decreto legislativo n.96 del 1993 prevedeva
  che tutte le attività del Commissario liquidatore per
  l'Agenzia dello sviluppo del Mezzogiorno cessassero alla data
  del 31 dicembre 1993.  Tale termine è rispettato per tutte le
  attività del Commissario liquidatore, ad eccezione di quanto
  riguarda l'attuazione dell'articolo 10 dello stesso decreto
  legislativo n.96 del 1993 (in materia di gestione delle acque)
  che autorizza il Commissario medesimo a costituire una o più
  società per azioni cui affidare la gestione degli impianti
  idrici nel Mezzogiorno.
    Lo spostamento è reso del termine disposto con l'articolo
  52 si è reso necessario per l'esigenza di coordinare
  l'attività di tutti i soggetti interessati onde pervenire alla
  costituzione della società delle acque.
    La norma di cui all'articolo 53 si rende necessaria per
  ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
  la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
  il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, e il testo del medesimo
  articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
  conversione 19 luglio 1993, n.236.
    Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge n.148 del 1993 - già contenuto nel decreto-legge
  10 marzo 1993, n.57, poi decaduto - fissava il termine
  perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  del decreto del Presidente della
  Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
  programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
  detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
  delle somme all'uopo stanziate.
    Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
  stato emanato il 14
 
                              Pag. 19
 
  aprile 1993 e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  20
  aprile 1993, n.91; in conseguenza il termine perentorio
  sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
    Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
  ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
  rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
  sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
  con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
  dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
    L'articolo 54 nasce dall'esigenza di completare gli
  organici del personale femminile del Corpo di polizia
  penitenziaria.  Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
  favore dell'inquadramento nei ruoli amministrativi del
  Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
  sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
  che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
  dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
  viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
  espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
  nel servizio di vigilanza.  Occorre, quindi, fissare un nuovo
  termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
  del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
  legge 16 ottobre 1991, n.321.  La necessità è implicita
  nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
  degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
  del servizio da assicurare perché, viceversa,
  l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
  ridurre le sezioni femminili.
    La legge 23 agosto 1993, n.352, entrata in vigore il 28
  settembre 1993, reca norme quadro in materia di raccolta e
  commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
  Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una
  normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo
  alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.
    Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei
  funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del
  prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente
  normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei
  prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n.109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e
  89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.
    Al contempo non sono stati però posti dei termini di
  adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa
  transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il
  produttore, di continuare a usare in detto periodo gli
  imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la
  libera commercializzazione del prodotto finito e dando il
  tempo di adeguare i macchinari e la produzione.
    Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori.  Al
  contrario, nei vari casi in cui si è verificata una
  successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti
  alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un
  congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109).
    Con l'unica norma che si introduce all'articolo 55 si è
  previsto il termine del 31 dicembre 1994, consentendosi in via
  transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli
  obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n.352.
    Ai sensi dell'articolo 28 della legge 1^ dicembre 1986,
  n.879, è stata stanziata la somma complessiva di lire 90
  miliardi per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e di
  potenziamento del porto di Ancona, di cui lire 10 miliardi per
  il porto turistico di competenza regionale.
    Il programma delle opere di competenza statale da eseguire
  per l'importo di lire 80 miliardi è stato approvato dal
  Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della
  marina mercantile e sentita la regione Marche.
    Alla fine del 1989 sono andate in economia per mancanza di
  impegno lire 4.892.900.000, mentre sono stati utilizzati
 
                              Pag. 20
 
  per studi ed indagini preliminari lire 312.189.000, per cui
  la disponibilità complessiva è risultata ridotta a lire
  74.794.911.000.
    Per la realizzazione di tali opere il Ministero dei lavori
  pubblici, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
  2 della legge 5 maggio 1976, n.355, ha disposto l'affidamento
  in concessione all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini
  del porto di Ancona di tutte le attività tecniche ed
  amministrative.
    In relazione a quanto sopra è stata stipulata apposita
  convenzione n.1776 di repertorio in data 25 luglio 1991, per
  l'importo di lire 54.887.000.000 e con decreto ministeriale 12
  agosto 1991, n.1688, registrato alla Corte dei conti il 23
  settembre 1991, registro 16, foglio 18, è stata approvata
  detta convenzione ed impegnata la relativa spesa.
    Senonché la citata Azienda, con delibera in data 9 giugno
  1993, ha assunto la determinazione di rinunciare alla
  concessione, rappresentando l'impossibilità di far fronte agli
  adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione
  della concessione stessa.
    Tale determinazione comporterà l'adozione di un
  provvedimento dell'Amministrazione con il quale dovrà essere
  pronunciata la decadenza della concessione.
    Per effetto di tale decadenza verrà a cadere l'impegno a
  suo tempo assunto sul capitolo 7509 dello stato di previsione
  del Ministero dei lavori pubblici e, pertanto, al fine di
  evitare che le relative somme costituiscano economie di
  bilancio, si rende necessario provvedere al loro recupero per
  consentire l'attuazione delle opere per le quali venne, a suo
  tempo, approvata la sopra richiamata legge speciale.
    Con la norma ora proposta (articolo 56) si consente quindi
  l'utilizzazione negli esercizi 1994-1995 delle somme
  attualmente disponibili sul suddetto capitolo di spesa, che
  ammontano a lire 5 miliardi per la competenza 1993 e a circa
  lire 59,8 miliardi per le somme iscritte in conto residui.
    La legge n.366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
  di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.  All'articolo 3,
  comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
  anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
  prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
  2.000 metri s.l.m., in località Fontari di Campo Imperatore.
  Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che
  ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le
  apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui
  costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui
  partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
  l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in
  profondità, dei grandi "sciami" di particelle generati da
  radiazioni di origine cosmica.
    Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
  breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
  si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 57,
  che può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che
  consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di
  non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
  finanziari che in esse è stato investito.
    A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
  l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di
  trasferire la gestione delle attività operative ed
  amministrative del Centro di fisica teorica di Trieste (ICIF)
  dall'AIEA all'UNESCO.
    Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
  vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
  per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
  contraenti.  Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
  quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
  costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
  relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
    A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
  degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
  ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
  di raccolta delle adesioni delle competenti
  amministrazioni.  Nelle more di
 
                              Pag. 21
 
  tale procedura, con la norma di cui all'articolo 57, comma 3,
  si provvede ad assicurare un finanziamento straordinario per
  consentire la prosecuzione delle ordinarie attività del
  Centro.
    Con l'articolo 58 si provvede alla proroga di una serie di
  disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
  Ministero degli affari esteri e in parte anche della
  Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
  Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
  (provvidenze a favore dei profughi).
    In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad
  esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito
  illustrate.
    Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
  alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
  trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
  (Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
  nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
  delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820 che hanno sancito
  un progressivo inasprimento dell' embargo  nei confronti
  della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
  raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
  Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
  dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
  l'operazione di assistenza.  La partecipazione dell'Italia
  riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
  Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
  comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
  dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
  Ufficiale.
    Le operazioni di controllo si sono svolte efficacemente.
  Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
  violazione dell' embargo,  mentre il vivo malumore di
  Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
  vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
  blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
  nel tratto serbo del fiume.
    Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
  situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
  dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
  soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
  sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
  dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1994.
    La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
  sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
  internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
  con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
  Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 19911993 al
  fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile
  1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
  antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per
  adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale.  Va
  tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno
  accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'accordo  de
  quo  rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991
  e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.
    La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per
  la durata del triennio 1991-93 e in attesa di una normativa
  organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla
  regione Friuli-Venezia Giulia per iniziative culturali e
  artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo
  stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a
  finanziare attività in favore della minoranza italiana
  residente nei territori della ex Jugoslavia.
    Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
  questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
  non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
  alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due
  disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e
  di 4 miliardi.
    Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
  incrementare per il triennio 1991-93 le provvidenze già
  previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
  del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
 
                              Pag. 22
 
  perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
  sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
  meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
  precedente normativa.  Tale incremento fu reso necessario per
  aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
  copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
  forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
  beni dei nostri connazionali.
    Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
  misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli
  importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
  note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
  perequativo.
    La legge 30 settembre 1993, n.388, ha autorizzato la
  ratifica degli accordi di Schengen sulla libera circolazione
  delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania,
  Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla
  realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi
  finanziari 1992-93.  Poiché tali somme non hanno potuto essere
  impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in
  esame, a consentirne l'utilizzazione nell'esercizio 1994.
    Analoga disposizione si impone per utilizzare gli
  stanziamenti disposti per gli anni 1992 e 1993 dalla legge
  n.212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i
  Paesi dell'est, e dalla legge n.180 del 6 febbraio 1992 sulla
  partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e
  umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione
  pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subìto ritardi,
  per cui residuano consistenti disponibilità.
    Con i commi 5 e 6 si interviene per assicurare una più
  regolare efficace e spedita gestione delle spese
  dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
  incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito
  dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401 a supporto
  dell'azione dei nostri istituti di cultura e consentendo
  l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso Ministero
  delle eventuali differenze di cambio nei versamenti da
  effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
  dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
    Infine con il comma 7 si provvede alla copertura degli
  oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'intero
  articolo.
    Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
  svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
  in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
  coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
  del Ministero degli affari esteri.
    A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
  concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
  difficoltà finanziarie.  Con l'inserimento del comma 8 si rende
  possibile assicurare la continuità di operatività
  dell'ente.
    Le numerose modifiche apportate al codice della strada con
  il decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, comportano il
  conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari di
  attuazione.  In questa prima fase operativa del nuovo strumento
  normativo si è anche evidenziata l'esigenza di revisionare
  altre disposizioni, in relazione alle difficoltà
  interpretative ed applicative da parte dell'utenza.
    Così non sarebbero potute entrare in vigore le disposizioni
  degli articoli 9-20 di attuazione dell'articolo 10 del codice
  della strada, che disciplinano la complessa e delicata materia
  dei veicoli e dei trasporti in condizione di eccezionalità, in
  quanto lo stesso ha subìto sostanziali modifiche con il
  decreto legislativo n.360 del 1993.  E' appena il caso di
  sottolineare che la complessità della materia trattata
  nell'articolo 10 ha già reso necessaria una prima proroga
  della sua entrata in vigore, sino al 31 dicembre 1993.
    Per i motivi suesposti, con l'articolo 59 si dispone la
  reiterazione della proroga con un'unica limitazione costituita
  dalla facoltà concessa al Ministero dei trasporti e della
  navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e
  dei trasporti in concessione, di procedere, già dal 1^ ottobre
  1994, all'approvazione ed alla omologazione dei mezzi d'opera
  la cui produzione
 
                              Pag. 23
 
  è stata adeguata alle nuove caratteristiche.
    Con l'articolo 60 viene differita al 31 dicembre 1996
  l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
  il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  per definire le linee della relativa politica e delle relative
  azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
    La modifica proposta alla legge 12 agosto 1982, n.531 - che
  fissava il termine di scadenza della concessione ad Autostrade
  S.p.A. al 31 dicembre 2018 - trova il suo fondamento nella
  necessità di adeguare l'azione della Società Autostrade ai
  processi, in corso, di privatizzazioni delle attività sino ad
  ora gestite dallo Stato tramite gli Enti di gestione all'uopo
  preposti (nel caso di autostrade, dall'IRI).
    Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
  concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
  richieste del mercato che, per definizione, impongono un
  limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
  del capitale privato.
    Nel caso specifico della Società autostrade assume una
  specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
  proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
  investimento mantenendo in attivo il bilancio della
  Società.
    Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
  dall'articolo 61 si garantisce, inoltre, quindi, al capitale
  privato adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità
  di risorse da destinare ad investimenti sia per
  l'ammodernamento che per il potenziamento dei servizi.
    Con l'articolo 62 si dispone una proroga di sei mesi della
  gestione commissariale di liquidazione dell'Ente "Colombo
  '92".
    La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994.
  Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo si
  proroga con l'articolo 63, fino al 31 maggio 1994, data in cui
  la stessa deve predisporre il Rapporto del Governo italiano
  all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di
  Pechino.
    La norma di cui all'articolo 64 è diretta a consentire il
  completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati
  mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di
  spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di
  realizzazione delle opere.
    La norma di cui all'articolo 65 è diretta a consentire la
  prosecuzione degli interventi in favore del settore
  aeronautico, con particolare riguardo a quelli finalizzati
  alle esigenze della difesa, prevedendo tra l'altro la
  possibilità di utilizzare somme già iscritte in bilancio per
  lo scopo secondo differenti modalità attuative.
    In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
  dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
  il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
  provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
  1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
  questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
  stessi consorzi nel corso del 1994.
    L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
  infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
  dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
  entrata in vigore della suddetta legge.
    Con la norma di cui all'articolo 66 si interpreta
  retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
  concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
  dal quale i consorzi sono soppressi.
    Le disposizioni di cui all'articolo 67 consentono
  l'utilizzazione nel 1994 di somme stanziate nel bilancio dello
  Stato che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di
  provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.
    In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
  dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agìto il
  blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
  dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
  n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.243.
 
                              Pag. 24
 
    Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
  consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
  è il Fondo per la protezione civile, alla gestione ordinaria
  previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n.225, si sono concluse
  solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
  conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del
  coordinamento della protezione civile appositamente
  istituiti.
    In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
  finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
  lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
  funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
  legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'osservatorio nazionale
  per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991,
  n.266.
    Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
  dell'ambiente, dei lavori pubblici e della marina mercantile.
  In particolare vengono conservati gli stanziamenti destinati
  al risanamento della Laguna di Venezia e della città
  stessa.
    La norma di cui all'articolo 68 è intesa ad autorizzare la
  conservazione delle somme disponibili al 31 dicembre 1993 sui
  capitoli di bilancio dello Stato relativi alla
  informatizzazione della pubblica amministrazione, tenuto conto
  delle esigenze dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
  amministrazione.
    L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
  a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
  politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
  di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
  di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
  durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
    La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
  postale omettendo di considerare che con precedente
  decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
  quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
  1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
  e di propria autonomia contabile.
    La legge in questione non prevede copertura finanziaria né
  indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
    In tale situazione la previsione legislativa di cui
  all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
  all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
  non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
  del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
    La norma di cui all'articolo 69 autorizza il Tesoro a
  provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
  norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
  variabili aggiuntivi sostenuti.
    L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32,
  comma 1, della legge 12 aprile 191, n. 136, che l'iscrizione
  all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari
  (ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane
  obbligatoria per gli iscritti anteriomente all'entrata in
  vigore della predetta legge.  Pertanto, nel disporre la nullità
  delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la
  citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la
  reiscrizione degli interessati e per la regolamentazione del
  versamento dei relativi contributi pregressi.
    La disposizione recata dall'articolo 70 è ora diretta ad
  operare un breve differimento del termine, rivelatosi
  inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti, nel
  contempo consentendo il pagamento dilazionato dei contributi
  dovuti.
    L'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
  ha fatto sorgere notevoli perplessità in merito alle nuove
  modalità di progettazione dei lavori pubblici, quali previste
  dall'articolo 16, commi 1 e 6, e, quindi, in merito alla
  immediata applicabilità o meno della disciplina del contratto
  a corpo di cui all'articolo 19, comma 4.
 
                              Pag. 25
 
    E' urgente e necessario far venir meno al più presto tali
  perplessità dal momento che esse incidono in maniera
  determinante sulle procedure in corso per l'affidamento dei
  lavori pubblici e, quindi, per le iniziative volte alla
  ripresa economica.
    E' per questo che viene predisposta con l'articolo 71 una
  norma la quale chiarisce che le disposizioni riguardanti la
  progettazione acquisteranno efficacia al momento dell'entrata
  in vigore del regolamento e che, parimenti, alla stessa data
  di conseguenza, acquisterà efficacia la norma che prevede la
  stipula dei contratti a corpo, essendo presupposto di questa
  la progettazione come prevista nelle norme precedenti.
    Il Governo all'uopo ha adottato una direttiva che in questi
  sensi interpretava le norme.  La Corte dei conti ha però
  sollevato dubbi sull'adeguatezza dell'atto; è pertanto
  necessario far ricorso allo strumento legislativo che si
  faccia carico altresì dell'evidenziata urgenza.
    Le disposizioni di cui al comma 2 mirano a consentire in
  attesa del perfezionamento delle complesse procedure che
  porteranno in via definitiva all'individuazione dei prezzi di
  riferimento per i contratti di fornitura di beni e servizi, la
  ordinaria operatività delle amministrazioni pubbliche sulla
  base, comunque, di criteri di ridefinizione dei prezzi che
  tengano conto dei correnti valori di mercato, nel rispetto
  quindi degli obiettivi di trasparenza e di economicità che
  caratterizzano le disposizioni di cui all'articolo 6 della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    Con l'articolo 72, si è previsto che la copertura delle
  carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia
  residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata
  mediante le risorse ("giacenze") attribuite alla stessa
  regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
    Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma
  per la conclusione del quale il termine viene portato da
  sessanta a centoventi giorni, abbia applicazione anche per un
  importante programma straordinario previsto dall'articolo 18
  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
  modificazioni, della legge n. 203 del 1991 per la
  realizzazione di alloggi da destinare in locazione per la
  mobilità di dipendenti di amministrazioni statali in
  connessione con la lotta alla criminalità organizzata.
    Il programma di detti interventi prevede un finanziamento
  per un importo di 1.740 miliardi che determineranno poi, con
  l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di
  circa 6.000 miliardi.
    La necessità di proroga del termine per l'accordo di
  programma sopracitato scaturisce dalla natura delle
  particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della
  legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è
  chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate
  per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e
  l'adozione delle relative varianti.
    Le amministrazioni interessate hanno direttamente
  rappresentato l'esigenza dell'adozione di detta proroga
  proprio in relazione, da un lato, al carattere innovativo
  delle procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere
  dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3
  del citato articolo 8, termine che è scaduto il 2 aprile, è
  prevista la revoca di diritto dei finanziamenti.
    L'articolo 73 detta alcune disposizioni per la proroga di
  termini in materia di indizione e svolgimento di procedure
  concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione
  delle graduatorie.
    Le norme che si propongono sono da porre in relazione
  all'esigenza - ormai ineludibile e diffusamente avvertita - di
  una revisione delle modalità di reclutamento del personale
  direttivo e docente, e di altre categorie di personale, delle
  accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle
  accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
    Si tratta di un'esigenza intrinseca alle peculiarità
  ordinamentali che, nel quadro
 
                              Pag. 26
 
  complessivo del nostro sistema scolastico, presentano le
  istituzioni in parola, peculiarità di recente rimarcate, sul
  piano legislativo, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, il
  cui articolo 4, nel dettare un complesso di princìpi
  innovativi nel settore di pertinenza del Ministero della
  pubblica istruzione, segnatamente in tema di autonomia
  scolastica, ha configurato le accademie ed i conservatori come
  istituzioni di alta cultura.
    Il nuovo assetto organizzativo e didattico che dovrà essere
  delineato, per le istituzioni di cui trattasi, in sede di
  attuazione delle deleghe legislative previste dal citato
  articolo 4, porrà dunque in termini ancor più pressanti la
  ridefinizione della disciplina del reclutamento del relativo
  personale.  Tale disciplina, nella sua concreta traduzione
  operativa e nelle sue modalità di svolgimento, dovrà essere
  più confacente all'accertamento delle capacità professionali,
  in relazione a tipologie di insegnamento non sempre
  omologabili, per vari aspetti, a quelle proprie degli altri
  gradi ed ordini di istruzione.
    In attesa che divenga operante il nuovo sistema di
  reclutamento da definire, si rende però indispensabile
  intervenire con alcune disposizioni che, nel solco del resto
  di analoghi provvedimenti già adottati in materia negli scorsi
  anni, consentano di soprassedere all'applicazione di procedure
  concorsuali ritenute non più adeguate.
    Il che comporta la necessità di modificare alcune
  disposizioni legislative vigenti in materia di termini per lo
  svolgimento delle procedure concorsuali e, correlativamente,
  sull'arco temporale di utilizzabilità delle graduatorie
  concorsuali.  Il comma 1 dell'articolo 73, pertanto, delegifica
  la fissazione dei termini per l'indizione delle procedure
  concorsuali, attualmente sancita per legge, demandandola al
  Ministero della pubblica istruzione.  Nell'ottica della
  semplificazione delle procedure concorsuali l'innovazione
  riguarda peraltro la generalità dei concorsi per il personale
  direttivo e docente e per i coordinatori amministrativi della
  scuola, dandosi così alla norma una valenza più compiuta, e
  non limitata soltanto alle fattispecie cui si è accennato.
    L'articolo 73, comma 3, sostituisce il secondo periodo del
  comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, e che è diretto a ricondurre ad un'unica data e
  precisamente al 1^ settembre 1994 la cessazione dal servizio
  del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A. del
  comparto scuola.
    La norma che si propone tende ad eliminare il disservizio
  che si viene a creare nelle istituzioni scolastiche
  nell'applicazione della disciplina dell'attuale comma 17 in
  ordine alla diversa decorrenza del collocamento a riposo.
    Le ragioni che giustificano l'adozione della norma in
  questione sono da collegarsi all'acquisizione, in tempi brevi,
  di dati certi ai fini della determinazione dell'organico di
  diritto indispensabile per il compimento delle operazioni di
  movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di
  cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).
    Le disposizioni dell'articolo 74 riguardano le filiazioni
  in Italia di università, o istituti superiori di insegnamento
  a livello universitario, che abbiano sede nel territorio di
  paesi esteri e si prefiggano come scopo precipuo lo studio
  decentrato in Italia di quelle materie che fanno parte del
  patrimonio didattico delle rispettive sedi.
    La speciale disciplina intende favorire lo svolgimento
  dell'attività scientifica e culturale in Italia delle predette
  istituzioni; a tal fine si prevede la semplificazione dei
  passaggi burocratici relativi al funzionamento delle sedi
  decentrate e si definisce la controversa materia della natura
  autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro dei docenti,
  che ha di recente provocato numerosi problemi in tema di
  contributi previdenziali.
    Questi, in sintesi, gli aspetti salienti della nuova
  normativa: il comma 1 individua le istituzioni che sono
  oggetto della disciplina; i commi 2, 3 e 4 configurano una
  previsione di silenzio-assenso, in luogo della autorizzazione
  espressa, in relazione all'inizio dell'attività in Italia
  degli istituti in questione; le norme del comma 5 qualificano
  il rapporto di lavoro relativo allo svolgimento di attività
  didattica con i
 
                              Pag. 27
 
  cittadini italiani, ai quali siano applicabili le leggi
  italiane, come rapporto di lavoro libero-professionale.
    La norma in esame richiede che il rapporto di lavoro con il
  personale insegnante sia strutturato secondo i princìpi che la
  giurisprudenza ha ritenuto essenziali per il riconoscimento
  del rapporto di lavoro come attività libero-professionale.
    Le sentenze dei tribunali chiamati a pronunciarsi sul
  contenzioso determinatosi in questa materie e le risultanze
  delle opposizioni presentate dalle università straniere
  dimostrano che non esiste attualmente un univoco orientamento
  della giurisprudenza sul carattere autonomo o subordinato del
  servizio prestato dai docenti in forza presso le filiazioni e
  sulla necessità del pagamento del contributo.
    La normativa che qui si illustra riflette l'orientamento
  espresso da una sentenza della Corte di Cassazione e i
  contenuti delle clausole che dovranno essere tassativamente
  incluse dalle parti nel contratto scritto sono strettamente
  riferiti ai criteri che la Suprema Corte ha ritenuto idonei
  per l'attribuzione della natura autonoma dei rapporti di
  lavoro.
    Il comma 5 è, dunque, inteso ad eliminare ogni possibile
  controversia in merito alla natura giuridica dei rapporti di
  lavoro, non esistendo peraltro - a quanto risulta - nel nostro
  ordinamento alcuna norma che definisca in modo specifico i
  requisiti del rapporto di lavoro subordinato ed essendo ancor
  più arduo l'accertamento della suddetta natura giuridica nel
  caso di attività lavorative come quella propria dei docenti,
  caratterizzate da un elevato contenuto di professionalità ed
  autonomia.
    A fugare possibili obiezioni sulla opportunità di fissare
  in un testo di legge a carattere "speciale", relativo alle
  filiazioni di università straniere, princìpi derivanti da
  norme generali del diritto contenute nel codice civile, si
  deve infine sottolineare che già in passato il nostro
  legislatore, facendo propri orientamenti della dottrina e
  della giurisprudenza, ha definito per legge la natura
  giuridica di particolari rapporti di lavoro.  Così, con la
  legge 18 dicembre 1973, n. 877, disciplinante "Nuove norme per
  la tutela del lavoro a domicilio" ha confermato la natura
  subordinata di questo rapporto "speciale" di lavoro.  Inoltre,
  con l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
  "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", è stato
  definito come autonomo il rapporto di lavoro dei medici
  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
    Con la disposizione del comma 6 dell'articolo 74 si
  provvede, infine a consentire una più efficace programmazione
  dei programmi didattici realizzati, nell'ambito
  dell'Iniziativa centro-europea dal Collegio del Mondo Unito
  dell'Adriatico che, com'è noto mediante il contributo già
  assegnato ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 126,
  assicura il conseguimento del baccalaureato internazionale da
  parte degli studenti provenienti dai Paesi membri
  dell'iniziativa medesima.
    La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene
  una serie di scadenze normative, attraverso le quali si
  realizza la piena attuazione della legge stessa.
    A due anni dalla sua entrata in vigore, da più parte è
  stata rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste
  scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e
  verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le
  fa ritenere troppo "ottimistiche" nella visione del
  legislatore nazionale.
    Ed in effetti, attualmente trascorsi due anni da tale
  momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
  Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa
  di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge
  n. 157 del 1992.
    Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia
  rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla
  nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata
  ad essa appare la realizzazione della programmazione
  faunisticovenatoria così come disegnata negli articoli 10, 14
  e 15 della legge medesima.
    Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli
  interventi programmatori
 
                              Pag. 28
 
  necessari per la piena attuazione della legge n. 157 del
  1992 è attualmente previsto alla stagione venatoria
  1994-1995.
    Tuttavia esso non può essere rispettato, in quanto,
  slittando il termine per l'adeguamento della normativa
  regionale, slitta di conseguenza anche il momento dal quale
  dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo creato dalla più
  volte citata legge.
    Pertanto, sembra indispensabile prevedere che gli
  interventi regionali in materia vadano a regime a partire dal
  1^ ottobre 1994.
    La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con
  riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11,
  della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla
  stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile
  si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al
  regime di caccia programmata.  In tal modo sarebbe bloccato di
  fatto l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio,
  a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale
  regime.
    Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di
  recente ampiamente espresse anche a livello tecnico
  istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico
  faunistico-venatorio nazionale.
    L'articolo 75 prevede la proroga al 1^ ottobre 1994 dei
  termini contenuti nell'articolo 15, comma 11, della legge n.
  157 del 1992.
    L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento
  del condono previdenziale ed assistenziale che è scaduto il 31
  marzo è connessa con il fatto che molti lavoratori autonomi si
  sono trovati nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a
  causa della eccessiva onerosità delle partite debitorie da
  regolarizzare.
    In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori
  dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze
  normative, si sono trovati nella necessità di dover
  regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a
  dovere versare importi considerevoli agli enti
  previdenziali.
    La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al
  31 luglio 1994 dall'articolo 76 consentirebbe la sopravvivenza
  di molte piccole imprese, che, nell'attuale momento di grave
  recessione economica, non godono di ammortizzatori sociale
  come altri comparti economici.
    La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo
  28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti
  dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui
  da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione
  dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con
  caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e
  braille.
    Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu
  emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della
  Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del
  contributo fu provveduto soltanto nel 1992.
    Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più
  ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n.
  67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990,
  successivamente non è stato più rifinanziato.
    Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli
  editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima
  sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione
  di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora,
  esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei
  casi estremi, cessare del tutto.
    Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale
  che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento
  insostituibile di integrazione culturale e sociale.
    Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie
  editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni
  varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14
  agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e
  modificazioni.
    Con l'articolo 77 si pone rimedio all'attuale mancanza di
  risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo
  allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000
  milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.
    L'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
  convertito, con modificazioni,
 
                              Pag. 29
 
  dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dispone che
  l'Italia fornisca un contributo alla ricostruzione di un corpo
  di polizia nazionale somala, nell'ambito di un più vasto
  programma tendente alla riconciliazione nazionale.
    Nulla disponendo detta norma per quanto riguarda il
  trattamento economico da corrispondere al personale dell'Arma
  dei carabinieri impiegato nella ricostituzione della polizia
  somala, si rende necessario estendere con l'articolo 78 a
  detto personale il trattamento economico ed assicurativo già
  previsto per il contingente militare italiano che ha finora
  operato in Somalia dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
  citata legge n. 125 del 1994.
    Con il comma 2 del medesimo articolo 78 si dispone la
  copertura giuridica e finanziaria per la prosecuzione della
  permanenza in Mozambico fino al 31 maggio 1994 di una
  componente militare italiana, al fine di assicurare ulteriori
  interventi di assistenza umanitaria.
    La trasformazione delle Ferrovie dello Stato in SpA e la
  recente soppressione dell'OPAFS disposta con legge 24 dicembre
  1993, n. 537, ha certamente aperto un problema di trattamento
  di fine rapporto per i ferrovieri.
    Tale trattamento fino ad oggi, infatti, era definito in
  termini di trattamento previdenziale ed erogato, come
  indennità di buonuscita, dall'Opera di previdenza e di
  assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), ai sensi
  della legge n. 829 del 1973.
    Ove il disposto dell'articolo 1, comma 43, della predetta
  legge n. 537 del 1993 venisse interpretato nel senso di
  sostituire l'indennità di buonuscita con il T.F.R. previsto
  dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, per i dipendenti della
  Società già iscritti all'O.P.A.F.S. si verificherebbe una
  sostanziale modificazione del regime di trattamento
  previdenziale cui gli stessi hanno contribuito
  continuativamente negli anni del loro rapporto di lavoro.
    Per evitare questa discontinuità in un istituto così
  rilevante del trattamento dei ferrovieri, la norma di cui
  all'articolo 79, comma 2, prevede - nel quadro della
  compatibilità postulata dal predetto articolo 1, comma 43
  della citata legge n. 537 del 1993 - la continuità a carico
  della FS S.p.A. e con le stesse modalità, del trattamento di
  buonuscita già previsto a carico dell'OPAFS dalla legge n. 829
  del 1973.
    Ovviamente, ai ferrovieri assunti in data successiva a
  quella di scioglimento dell'OPAFS, ovvero dall'1 giugno 1994,
  si applicherà la norma generale della legge n. 297 del
  1982.
    L'attuale situazione finanziaria delle amministrazioni
  provinciali e dei comuni che hanno dichiarato lo stato di
  dissesto finanziario è oltremodo critica.  Entrambi i tipi di
  enti rischiano lo scioglimento dei consigli, spesso a pochi
  mesi dalla loro elezione, per motivi non dipendenti dalla loro
  volontà.
    In particolare, gli enti che hanno dichiarato il dissesto
  dopo il 22 maggio 1993, talvolta anche dopo pochi giorni,
  hanno subito una detrazione complessiva del 10 per cento dei
  contributi erariali 1993.  Inoltre, l'amministrazione
  provinciale di Napoli, unica provincia che ha dichiarato il
  dissesto, subisce una disparità di trattamento finanziario
  rispetto ai comuni.  Infatti, per carenza di una norma, non ha
  diritto al contributo erariale di allineamento alla media dei
  contributi erariali spettante ai comuni in condizioni di
  dissesto.
    I commi 1 e 2 dell'articolo 80 prevedono la reintegrazione
  della detrazione del 10 per cento e il contributo di
  allineamento alla media per le amministrazioni provinciali.
    Altra difficoltà è sorta per gli enti dissestati fino al 31
  dicembre 1993 il cui personale, per effetto della legge n. 537
  del 1993, non può essere posto in mobilità.  Il comma 3
  consente la disponibilità di tale personale.
    Ulteriori difficoltà per gli enti dissestati derivano dalle
  perdite delle aziende di trasporto degli enti locali.  Per
  evitare agli enti locali dissestati di contrarre mutui che non
  siano in grado di sostenere il comma 4 dell'articolo in esame
  subordina la contrazione del mutuo a ripiano delle perdite
 
                              Pag. 30
 
  delle aziende di trasporto al parere favorevole della
  commissione di ricerca per la finanza locale.  Infine, il comma
  5, per consentire alle aziende di trasporto degli enti locali
  dissestati di fornire il servizio di trasporto agli enti
  utenti, stabilisce limiti ai pignoramenti in danno delle
  aziende di trasporto per i debiti relativi agli esercizi dal
  1987 al 1993.
    Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
  decreto-legge è stata inserita all'articolo 1 (comma 3) la
  clausola di sanatoria degli effetti prodotti da talune
  disposizioni concernenti la gestione governativa delle
  ferrovie della Sardegna inserite nei decreti-legge nn. 1, 195,
  274 e 325 del 1992, decaduti per mancata conversione nel
  termine costituzionale.
 
DATA=940430 FASCID=DDL12-396 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0396 TOTPAG=0082 TOTDOC=0086 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0030 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=039600 00 FASCIDC=12DDL0396 SORTNAV=0039600 000 00000 ZZDDLC396 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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