| Onorevoli Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con
emendamenti.
Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
approvò la reiterazione del decreto-legge n.48 del 1993
nell'identico testo originario, non potendo conoscere
anticipatamente le modifiche approvate dal Senato il giorno
successivo.
Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
stato reiterato con il decretolegge 30 giugno 1993, n.212,
facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
provvedimenti e, da ultimo, con i decretilegge 29 ottobre
1993, n.429, e 28 dicembre 1993, n. 542 e 26 febbraio 1994,
n.134.
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Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
differimento di termini (atto Senato n.624), il cui esame è
stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi
decreti-legge, non ha concluso l' iter dell'esame
parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal
provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti
provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per
l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre
1992, n.493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490,
convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n.38).
Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
recanti il differimento al 1993 della possibilità di
utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
del decreto-legge n.48 del 1993.
Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme
fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione
di interventi finanziari dello Stato.
Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
ed ora anche per il 1993 ed il 1994, la disciplina previgente,
non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
l'adozione.
Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
normative non meramente formali, anche se talvolta
accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
cui procedure non sono state completamente definite.
Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
decretolegge n.48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta
ampliato rispetto al decretolegge n.130 del 1993 onde tener
conto delle decisioni parlamentari in merito.
Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori
pubblici ad utilizzare nel 1993 e nel 1994 le disponibilità in
conto residui del capitolo 7014 non impegnate precedentemente,
allo scopo di predisporre un programma di studi per la
revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti.
Poiché le procedure di affidamento degli studi di che
trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi,
di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante
interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo
slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1993 e
1994.
Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato
ad utilizzare nel 1993 e nel 1994 le somme stanziate nel 1991,
ed ancora disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la
sistemazione di acquedotti interregionali di competenza
statale.
Con l'articolo 2 viene prorogato al 31 dicembre 1994 il
termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto
dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.385, recante
misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di
procedure semplificate relative alla approvazione di progetti
di opere interessanti la rete ferroviaria.
Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame
i progetti delle linee di alta velocità interessanti i
tracciati di Milano-Roma-Napoli.
Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla
definizione dei relativi progetti, si rende necessario
conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le
amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite
conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato
articolo 7 della legge n.385 del 1990.
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Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1994 i
termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n.289, ultima
normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.65, riguardanti la
realizzazione di impianti sportivi.
Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 19
luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
con la citata legge n.289 del 1989. L'ulteriore finanziamento
di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n.412, recante disposizioni in materia
di finanza pubblica, richiede la continuità della efficacia
della normativa contenuta nella citata legge n.289 del
1989.
Con la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, si
intende rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite
massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto
dall'articolo 27, comma 3, della legge n.412 del 1991.
Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
applicato dall'Istituto medesimo.
A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province
autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti
provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome
di soggiorno, cura e turismo.
La legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha previsto,
all'articolo 1, comma 2, l'erogazione di 1.500 miliardi per la
realizzazione di opere di edilizia scolastica, mediante mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato.
A tale fine, è stato ripartito tra le regioni il relativo
finanziamento.
Queste ultime hanno, poi, provveduto a pubblicare sui
rispettivi bollettini ufficiali i relativi piani
programmatici, con l'indicazione degli enti locali destinatari
dei mutui, delle opere da realizzare e delle rispettive quote
di finanziamento.
Ciò ha consentito agli enti locali interessati di contrarre
i mutui presso la Cassa depositi e prestiti e gran parte delle
opere programmate sono state regolarmente attivate.
In taluni casi, però, alcune amministrazioni locali, dopo
la pubblicazione dei programmi di cui sopra, hanno
rappresentato l'esigenza di apportare modifiche agli stessi,
proponendo o la devoluzione ad altre opere dei finanziamenti
già concessi e divenuti inattuali od inutilizzati, ovvero la
semplice revisione dei piani, ove tale necessità si sia
manifestata ancor prima dell'avvenuta concessione del
mutuo.
In considerazione dell'esigenza di garantire una adeguata
erogazione del servizio scolastico, attesa la stessa
ratio della legge n. 430 del 1991 - finalizzata ad
assicurare, con interventi contingibili ed urgenti, la
funzionalità delle necessarie strutture - si ritiene che, a
fronte delle mutate condizioni di fatto e di diritto che
avevano giustificato, a suo tempo, l'adozione del piano
inizialmente programmato, ben si possa prevedere una
modificabilità dello stesso; e ciò anche in relazione al
generico potere di revoca riconosciuto all'attore
amministrativo, laddove esigenze sopravvenute lo
giustifichino.
Si è reso necessario, pertanto, un apposito, tempestivo
intervento legislativo, diretto ad ovviare alle suesposte
situazioni di netto disagio in cui si è venuto a trovare un
buon numero di enti locali, non potendosi apportare le
opportune modifiche al piano programmatico ovvero ai
finanziamenti già concessi, attesa la mancanza di
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un'espressa normativa che li consenta, secondo la rigida
interpretazione della Cassa depositi e prestiti.
In tal senso dispone il comma 4 dell'articolo 3.
La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
delle comunità montane.
Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
parlamentare presso la 6Ha Commissione permanente del Senato
era stato portato al 31 dicembre 1992.
Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
finanza locale di cui al decreto delegato previsto
dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
1993.
Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
il biennio 1994-1995.
Il termine era fissato in funzione della possibilità di
acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n.504 del 1992.
A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
per il versamento della prima rata di ICI, disposto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il
calcolo dei contributi erariali era disponibile nel mese di
ottobre 1993.
E' stabilita quindi al comma 2 dell'articolo 4 una proroga
al mese di dicembre 1993 degli adempimenti previsti dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
1992, che abbisognavano di tempi tecnici di elaborazione
commisurati ad almeno due mesi.
Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, sono state
avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi
di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
All'articolo 5 viene rettificato il riferimento al testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76,
degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per
quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici,
anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma
12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali
di sviluppo (articolo 44).
Con l'articolo 6 resta stabilita anche per il 1993
l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di
altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con
la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non doveva
superare l'importo del 1992.
Con l'articolo 7 viene fissato il termine per la
presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
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Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
contributo erariale avrebbe rischiato di compromettere la loro
già difficile situazione di bilancio.
La disposizione di cui all'articolo 8, conformemente alla
formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
l'articolo 5- bis, di cui all'atto Camera n.3014,
risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo
al momento di applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 6, comma 17- bis, del decretolegge 20
maggio 1993, n.148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma
aggiuntivo (il 4- bis) l'articolo 3 della legge 23 luglio
1991, n.223, sulla riforma della cassa integrazione.
L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta
effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare
applicazione dall'entrata in vigore della legge n.223 del
1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o,
piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta
legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
integrazione.
Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
per un periodo di un anno.
Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione
del permanere della crisi occupazionale per le maestranze
interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
dodici mesi.
L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle
quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità
circa sono state ammesse ai menzionati benefìci in funzione
del fabbisogno del settore.
In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
favore dei medesimi. Tale operazione doveva attuarsi nel corso
del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedentarietà
dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie
dell'anno medesimo.
La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria
al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
11- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236.
Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167
del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
"Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n.59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presentino la relativa domanda corredata
dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
19".
E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione n.236 del 1993 che ha
introdotto tale norma.
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Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
contenuta negli articoli 10 e 11 unitamente ad alcune proroghe
di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990, n.142,
sull'ordinamento delle autonomie locali.
Con l'articolo 12 si rendono spendibili nel 1993 e nel 1994
le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per il
completamento del Policlinico di Siena.
Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
18 gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n.67, la quale prevede l'utilizzo nel
1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
destinate alle medesime finalità.
Le disposizioni di cui all'articolo 13 sono finalizzate a
disporre per l'anno 1993 e per tutto il primo semestre 1994 un
ulteriore differimento, a carico del Fondo per la protezione
civile, degli interventi in favore delle associazioni di
volontariato di protezione civile e della comunità
scientifica, previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9
del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.363, interventi
differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della
legge 20 maggio 1991, n.158.
In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
necessari per l'efficiente espletamento di attività di
soccorso in caso di emergenza.
Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
articolo 11 del decreto-legge n.159 del 1984, in ordine alla
liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
pubblico interesse perseguita dalla norma de qua,
consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato
potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.
Per quanto concerne l'articolo 14, va tenuto presente che
l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
presso le aziende di credito collegate in via telematica con
l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
versamenti.
Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è
riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto
non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le
aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con
l'INPS e di completare gli adempimenti tecnicoorganizzativi
necessari.
Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
possono continuare lo svolgimento del servizio. Le altre sono
per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi
fino al completamento delle procedure per il collegamento
telematico con l'INPS.
In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
il termine originariamente stabilito dalla legge in
oggetto.
L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio
1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n.197, dispone che gli intermediari avessero
dovuto procedere entro il 31
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dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici -
documento di identificazione e codice fiscale - i dati
relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere
al 1^ gennaio 1992.
Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28
dicembre 1991, prevedeva che dal 1^ gennaio 1993
"l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
l'integrazione dei dati".
A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
rappresentato la situazione, in cui si trovava il sistema
finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di
tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
essere con la clientela, specialmente quelli di data più
remota.
Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
difetto di integrazione riguardava non meno del 30-40 per
cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari,
dei conti "bancomat" e delle carte di credito. Di non minore
rilevanza si presumeva la quantità di altri rapporti
continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati
attraverso mezzi di pagamento.
Come è noto la legge ha previsto, a carico degli
intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco
temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
necessario.
Per quanto precede si è rilevata l'opportunità di operare
un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto
dalla legge.
La modifica disposta con l'articolo 15 ha consentito di
raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
obbligazioni che risultavano compromesse dal rifiuto che gli
intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata,
per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione
dei dati previsti.
La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
non secondario sorto in sede di interpretazione. In
particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
era prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
gennaio 1992.
Nella ratio della legge, tale migrazione dei dati
appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
significatività all'archivio informatico aziendale quale
centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La
formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
il perseguimento di tale obiettivo.
In sintesi la disposizione:
accorda il differimento del termine al 31 dicembre
1993;
prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
Con l'articolo 16 sono prorogati al 30 settembre 1994 i
termini relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la
disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate, e al riordino
delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti
economici. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede la facoltà per
il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
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1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso per
medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di
Stato. Il comma 3 proroga di un ulteriore triennio la
possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di
quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati
dal servizio.
Il comma 4 è inteso a prorogare, limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
automatizzati.
Il comma 5 è inteso a consentire il mantenimento in
bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario
delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.
Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
il completamento di quelle già esistenti.
Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
"limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge di bilancio 1989.
E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
17, del cennato termine
al fine di consentire l'attuazione del programma
predisposto.
L'articolo 18 è inteso, in sostanza, a consentire
l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
competenti organismi.
Al comma 4 dell'articolo 18 è prevista una ulteriore
proroga per consentire al Consiglio di presidenza della Corte
dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il parere di
competenza sul regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3,
del decreto legislativo n.29 del 1993, sugli incarichi dei
magistrati della Corte dei conti.
Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
l'articolo 19 l'utilizzazione nel 1994 delle somme iscritte
nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
disponibili nell'anno finanziario 1993.
Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
La norma di cui all'articolo 20 mira a dare una disciplina
armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il
settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
esigenza manifestata dagli operatori del settore.
Conseguentemente è stata stabilita, fino all'emanazione
delle norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di
tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di
spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Con gli articoli 21 e 22 viene disposto rispettivamente
l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi
provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di
ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle
momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa
amministrati dai comandi stessi, nonché la definitività dei
versamenti per i servizi a pagamento
Pag. 9
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di
corrispondere ad esigenze di semplificazione contabile più
volte evidenziate dalla Banca d'Italia.
Con l'articolo 23 si consente l'utilizzo nel 1993 e nel
1994 degli stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione
delle disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico
e nel settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989,
n.234, e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n.979,
non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga
possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli
stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.72, e per le
somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in
concessione alle Società "Aeroporti di Roma" e "S.E.A."
rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di
Milano.
In data 19 febbraio 1994 è entrata in vigore la legge n. 84
del 1994 concernente il riordino della legislazione in materia
portuale.
Si deve rilevare che tale legge, datata 28 gennaio 1994 ed
entrata in vigore nella data sopra indicata, prevede
all'articolo 28, comma 6, una decorrenza di termini in materia
di riscossione della cosiddetta tassa portuale a partire dal
1^ gennaio 1994.
Si riscontrano difficoltà d'applicazione, oltre che a causa
della retroattività soprarichiamata, anche in considerazione
della mancata indicazione unitaria ed omogenea delle aliquote
applicabili per la tassa in questione, nei porti a cui essa è
stata estesa.
Pertanto, al fine di superare tali difficoltà, con i commi
3 e 4 vengono sposati al 1^ luglio 1994 le decorrenze relative
all'applicazione delle tasse in questione.
Con l'articolo 24 viene assicurata la possibilità di
proseguire i programmi in corso nel settore della
metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
partecipazione finanziaria da parte della CEE.
Con l'articolo 25 è previsto il mantenimento in bilancio di
somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
allo sviluppo.
La complessità delle procedure previste dalla legge 25
agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
giuridico.
Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
(lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
fissati dalla legge n.287 del 1991.
L'articolo 26 si compone pertanto di due commi: il primo
consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
quest'ultima.
Con la norma di cui all'articolo 27 si garantisce
un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
lattiera.
Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
dell' iter di approvazione del disegno di legge di
conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
specifica questione.
Pag. 10
La norma vale a chiarire che, fuori dei casi indicati
nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è
richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla
trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera:
l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della
sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
trasformazione (centrali del latte, caseifici).
Riguardo all'articolo 28 va tenuto conto che il comma 8
dell'articolo 9- quater del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
rifiuti e/o del loro riciclaggio nonché per diffondere
capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
comuni.
Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
contestualmente stipulato un accordo biennale con la
Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
incompleta normativa al riguardo.
Con l'articolo 29 sono state previste alcune proroghe in
tema di obbligo di
comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3,
comma 3, del citato decretolegge 9 settembre 1988, n.397, e
del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al
fine di consentirne una più corretta e puntuale
applicazione.
In particolare il termine per la citata comunicazione è
stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di
consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
destinatari passivi di tale obbligo.
In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
applicazione.
Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di
impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
utilizzazioni.
Pag. 11
Era stato precisato che i risultati della citata
sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
1993.
Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
presidi sanitari.
E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
di annotazione sui registri, una volta che le competenti
amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
rilevanza ambientale marginali per particolari settori
produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti
princìpi attivi.
Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
della validità della metodologia impiegata in vista degli
obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e
dei registri fosse regolata attraverso la necessaria
attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le
difficoltà compilative per gli operatori agricoli.
Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è
rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di
innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
"identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
di essere impiegati su culture che
escludono gli stessi princìpi attivi di cui si compongono.
Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 30 si
dispone il differimento dei termini di entrata in vigore
dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati
sull'utilizzazione dei presidi sanitari.
Le disposizioni di cui all'articolo 31 sono intese a
mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune
somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in
conto residui, che nel conto di cassa.
Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
della ricostruzione del Friuli.
Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono
utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco
della spesa pubblica.
Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste.
Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
gravi:
1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova
proroga dei termini;
2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
60). Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
quei progetti.
Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
ricostruzione n. 546 del 1971 e seguenti.
Pag. 12
Si è resa necessaria con l'articolo 32 l'adozione di una
norma che disponga la riapertura dei termini, previsti
dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme
per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane
iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte
iscritte nel relativo registro.
Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
dall'entrata in vigore della legge predetta.
Il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene
differito al 31 dicembre 1994, mentre il termine per il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito
di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge in esame. Inoltre viene
chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine
ordinatorio.
Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
richieste.
La norma di cui all'articolo 33 è giustificata, appunto,
dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
della legge medesima con la normativa comunitaria.
Con l'articolo 34 è stato previsto un differimento di
termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
consentire la corretta entrata in funzione a regime della
normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
trasporti.
Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
iscrizione al registro in questione.
Con l'articolo 35 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio
1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori
fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori
tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.
Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
presentazione, entro il 30 giugno 1994, di una domanda rivolta
al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
regione.
Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
consente di produrre, al momento della registrazione degli
atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
In molte province, per ritardi non imputabili agli
interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
rimborso.
In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
biennio, incorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono
le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
istanza. Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
contestualmente al pagamento delle imposte in misura
ordinaria.
Pag. 13
La norma di cui all'articolo 36, offrendo alla pubblica
amministrazione un termine più elevato per il rilascio della
certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di
situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere
di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica
amministrazione.
La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
miglioramento delle unità colturali.
A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
la legge finanziaria per il 1994.
Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
di esenzione dalle imposte di registro. Dal 1^ gennaio 1994
tale agevolazione è decaduta.
La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
al finanziamento della Cassa.
La norma proposta prevede quindi la proroga delle
agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico
della Cassa.
L'articolo 33, comma 7- bis, della legge 29 ottobre
1993, n.427, di conversione in legge del decreto-legge 30
agosto 1993, n.331, ha previsto che l'alcole etilico
denaturato utilizzato in miscela con la benzina come
carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento
fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3 dello stesso
decreto, limitatamente a programmi sperimentali autorizzati
dal Ministero dell'ambiente nelle zone ad alto rischio
d'inquinamento, per un quantitativo massimo di 100 mila
ettanidri e fino al 31 dicembre 1993.
Questa ultima scadenza, in considerazione anche del
complesso iter del comma in parola che fu inserito solo
nella legge di conversione del decreto-legge n.331 del 1993,
non consente di attuare tale importantissima sperimentazione.
Pertanto, al fine di non vanificare gli avviati progetti dei
programmi di sperimentazione, con l'articolo 37 si dispone la
proroga del
relativo termine dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.
Con l'articolo 38 è previsto uno stanziamento di ulteriori
30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
programmi regionali integrati di successiva accoglienza per
gli immigrati extracomunitari. Ciò in quanto le disponibilità
finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si
sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo
dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da
afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti
internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare
necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli
organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia
tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico
e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in
inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di
razzismo.
L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, prevede che per gli interventi straordinari a favore
degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è
autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992,
con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme
non utilizzate nel 1992.
Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato
l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per
intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 della legge
n.390 del 1992, al fine di consentire l'impegno delle somme
residue anche per il 1994.
L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli
interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di
ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni
interessate che provvedono alle attività di rispettiva
competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti
ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di
accreditamento.
Pag. 14
La modifica proposta al comma 5 prevede che beneficiari
degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri
funzionari, potranno essere anche gli enti locali, la Croce
Rossa Italiana e ogni altra istituzione operante per finalità
umanitarie. I funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a
presentare semestralmente i rendiconti amministrativi delle
somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce Rossa
Italiana e le altre organizzazioni debbono presentare i
rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente
ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Con l'articolo 39 viene disposta l'utilizzazione nel 1994
delle somme non impegnate alla fine del 1993 per le spese di
gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
coordinata di progetti adolescenti con finalità
preventiva".
Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
interministeriale di coordinamento delle attività di
cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 40) tenuto
conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
costituzione del Comitato.
A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
accordi di Osimo. Le commissioni miste italo-jugoslave sono
divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
ed italo-croate.
Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
che economiche.
L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992,
n.166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
termine previsto nel regolamento di attuazione per la
presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993,
infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
termine per la presentazione delle domande non era ancora
scaduto.
Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
31 dicembre 1994, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
continuare l'esercizio della professione.
Con l'articolo 41 viene appunto disposta tale proroga al 31
dicembre 1994, che appare peraltro indispensabile anche
nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come
è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
Altro elemento in favore di una proroga espressa,
attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
l'esercizio della professione di perito assicurativo in
mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
Pag. 15
conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
la possibilità per gli interessati di precostituirsi ad
hoc il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
idoneità.
Con l'articolo 42 viene disposto il mantenimento in
bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
1993 destinate alla concessione di contributi in conto
capitale alle società che realizzano centri commerciali
all'ingrosso.
La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
alimentari all'ingrosso.
Con il comma 1 dell'articolo 43 vengono disposte proroghe
in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari.
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77, di
attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova
disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 1993 e
precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
precisamente il 1^ ottobre 1995.
Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
43.
Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.530, disposte dal comma 2
dell'articolo 43, si rendono necessarie per sanare la
situazione delle imprese che non hanno
presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine
fissato dalle richiamate disposizioni.
La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.537 prevista dal comma 3 dello
stesso articolo 43 si rende necessaria per consentire al
Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
riconoscimento CEE.
Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che modifica
il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
prevede all'articolo 3, comma 2 che alle Regioni spetta la
determinazione dei princìpi organizzativi dei servizi per la
tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le
attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il
controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni
sanitarie.
In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
l'attuazione alle Regioni, si è prospettata come necessaria la
proroga della durata in carica degli amministratori
straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
locali, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.423, di
conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n.324.
La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo
43 in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno
1994.
Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
incisiva alle Regioni, è auspicabile che anche il nuovo
assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n.517.
Al comma 6 del medesimo articolo 43 viene disposta una
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
salute pubblica.
Pag. 16
Con il comma 7 sono prorogati di un anno i termini relativi
alla entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del
Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
Il comma 8 è volto a consentire il proseguimento delle
attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità
per l'accertamento della abilitazione alla navigazione del
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla
disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale,
dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle
compagnie aeree.
Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente
negli ambulatori del Ministero della sanità con personale
medico a contratto SUMAI il cui mancato tourn-over
comporterebbe la chiusura delle strutture stesse con
conseguente fermo di tutta la marina mercantile e del traffico
aereo.
Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
anche a causa della impossibilità per la stessa
amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
indisponibili.
Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 44 al 1^ ottobre
1994 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al registro
d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale
della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la
presentazione del piano colturale, nonché quello relativo
all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
prospetto di paga.
L'articolo 45 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
d'oliva.
Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
partecipazione.
L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
settore.
La disposizione di cui all'articolo 46 consente la proroga
della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che
è stata oggetto anche dei precedenti decretilegge
richiamati.
Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto
della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge
succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991
il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in
gestione diretta per conto dello Stato.
La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica
per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in
esercizi precedenti che svolge pubblici servizi di trasporto,
ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la
Sardegna.
L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda
governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime
di concessione delle indicate ferrovie ad una società
privata.
Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di
gestione diretta sino a quando diverranno operative le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre
1990, n.385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a
tutte le aziende governative attualmente in essere.
Per quanto riguarda l'articolo 47, si precisa che i limiti
di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto
Poligrafico dello Stato. Essi, infatti, costringono a
presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su
Pag. 17
acquisti di modico valore che rappresentano la parte più
numerosa degli acquisti stessi.
Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
ai mutati valori monetari.
Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
conformare il proprio modo di essere ed operare".
In particolare per quanto concerne la natura economica
dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
luglio 1988, n.266.
Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
previsto al 3^ comma dell'articolo 47 medesimo che il Ministro
del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
Con l'articolo 48 viene in sostanza differita l'operatività
delle gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in
vigore della legge approvata dal Parlamento per l'organica
disciplina della materia.
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato
diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta
inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
decreto del Ministro del tesoro.
La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
versamento del diritto stesso.
Con l'articolo 49 viene disposta la proroga al 30 giugno
1994 del termine, per permettere agli organi competenti di
perfezionare gli atti normativi sopra citati.
Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il
differimento al 31 dicembre 1994 del termine per la copertura
dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
previsto dalla legge n.59 del 1993. La possibilità di nominare
tali esperti si rende necessaria per garantire il
funzionamento minimo della Commissione scientifica CITES,
organo predisposto all'applicazione della Convenzione di
Washington.
Con l'articolo 50, infine, viene prorogata fino al 31
dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre
di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, con l'incarico di
Pag. 18
procedere alla individuazione e definizione degli interventi
di consolidamento e di restauro del monumento. Ciò in quanto
il programma dei lavori di consolidamento già avviato non può
subire interruzioni. Infatti la cessazione dei compiti del
Comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera svolta e
comporterebbe un ritardo di durata indefinibile
nell'attuazione degli ulteriori interventi.
Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di
cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n.61, ai sensi del quale l'assistenza della
forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa
entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con
decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990.
Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i
criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri
delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge
citata.
Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla Forza
pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1^ gennaio
1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari,
veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato
anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo
11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
mediante la previsione all'articolo 51 di una proroga dei
termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
1994.
Come noto, il decreto legislativo n.96 del 1993 prevedeva
che tutte le attività del Commissario liquidatore per
l'Agenzia dello sviluppo del Mezzogiorno cessassero alla data
del 31 dicembre 1993. Tale termine è rispettato per tutte le
attività del Commissario liquidatore, ad eccezione di quanto
riguarda l'attuazione dell'articolo 10 dello stesso decreto
legislativo n.96 del 1993 (in materia di gestione delle acque)
che autorizza il Commissario medesimo a costituire una o più
società per azioni cui affidare la gestione degli impianti
idrici nel Mezzogiorno.
Lo spostamento è reso del termine disposto con l'articolo
52 si è reso necessario per l'esigenza di coordinare
l'attività di tutti i soggetti interessati onde pervenire alla
costituzione della società delle acque.
La norma di cui all'articolo 53 si rende necessaria per
ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, e il testo del medesimo
articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n.236.
Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n.148 del 1993 - già contenuto nel decreto-legge
10 marzo 1993, n.57, poi decaduto - fissava il termine
perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
delle somme all'uopo stanziate.
Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
stato emanato il 14
Pag. 19
aprile 1993 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
aprile 1993, n.91; in conseguenza il termine perentorio
sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
L'articolo 54 nasce dall'esigenza di completare gli
organici del personale femminile del Corpo di polizia
penitenziaria. Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
favore dell'inquadramento nei ruoli amministrativi del
Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
nel servizio di vigilanza. Occorre, quindi, fissare un nuovo
termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
legge 16 ottobre 1991, n.321. La necessità è implicita
nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
del servizio da assicurare perché, viceversa,
l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
ridurre le sezioni femminili.
La legge 23 agosto 1993, n.352, entrata in vigore il 28
settembre 1993, reca norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una
normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo
alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.
Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei
funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del
prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente
normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n.109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e
89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.
Al contempo non sono stati però posti dei termini di
adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa
transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il
produttore, di continuare a usare in detto periodo gli
imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la
libera commercializzazione del prodotto finito e dando il
tempo di adeguare i macchinari e la produzione.
Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori. Al
contrario, nei vari casi in cui si è verificata una
successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un
congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109).
Con l'unica norma che si introduce all'articolo 55 si è
previsto il termine del 31 dicembre 1994, consentendosi in via
transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli
obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n.352.
Ai sensi dell'articolo 28 della legge 1^ dicembre 1986,
n.879, è stata stanziata la somma complessiva di lire 90
miliardi per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e di
potenziamento del porto di Ancona, di cui lire 10 miliardi per
il porto turistico di competenza regionale.
Il programma delle opere di competenza statale da eseguire
per l'importo di lire 80 miliardi è stato approvato dal
Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della
marina mercantile e sentita la regione Marche.
Alla fine del 1989 sono andate in economia per mancanza di
impegno lire 4.892.900.000, mentre sono stati utilizzati
Pag. 20
per studi ed indagini preliminari lire 312.189.000, per cui
la disponibilità complessiva è risultata ridotta a lire
74.794.911.000.
Per la realizzazione di tali opere il Ministero dei lavori
pubblici, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 5 maggio 1976, n.355, ha disposto l'affidamento
in concessione all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini
del porto di Ancona di tutte le attività tecniche ed
amministrative.
In relazione a quanto sopra è stata stipulata apposita
convenzione n.1776 di repertorio in data 25 luglio 1991, per
l'importo di lire 54.887.000.000 e con decreto ministeriale 12
agosto 1991, n.1688, registrato alla Corte dei conti il 23
settembre 1991, registro 16, foglio 18, è stata approvata
detta convenzione ed impegnata la relativa spesa.
Senonché la citata Azienda, con delibera in data 9 giugno
1993, ha assunto la determinazione di rinunciare alla
concessione, rappresentando l'impossibilità di far fronte agli
adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione
della concessione stessa.
Tale determinazione comporterà l'adozione di un
provvedimento dell'Amministrazione con il quale dovrà essere
pronunciata la decadenza della concessione.
Per effetto di tale decadenza verrà a cadere l'impegno a
suo tempo assunto sul capitolo 7509 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici e, pertanto, al fine di
evitare che le relative somme costituiscano economie di
bilancio, si rende necessario provvedere al loro recupero per
consentire l'attuazione delle opere per le quali venne, a suo
tempo, approvata la sopra richiamata legge speciale.
Con la norma ora proposta (articolo 56) si consente quindi
l'utilizzazione negli esercizi 1994-1995 delle somme
attualmente disponibili sul suddetto capitolo di spesa, che
ammontano a lire 5 miliardi per la competenza 1993 e a circa
lire 59,8 miliardi per le somme iscritte in conto residui.
La legge n.366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. All'articolo 3,
comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
2.000 metri s.l.m., in località Fontari di Campo Imperatore.
Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che
ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le
apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui
costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui
partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in
profondità, dei grandi "sciami" di particelle generati da
radiazioni di origine cosmica.
Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 57,
che può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che
consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di
non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
finanziari che in esse è stato investito.
A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di
trasferire la gestione delle attività operative ed
amministrative del Centro di fisica teorica di Trieste (ICIF)
dall'AIEA all'UNESCO.
Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
contraenti. Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
di raccolta delle adesioni delle competenti
amministrazioni. Nelle more di
Pag. 21
tale procedura, con la norma di cui all'articolo 57, comma 3,
si provvede ad assicurare un finanziamento straordinario per
consentire la prosecuzione delle ordinarie attività del
Centro.
Con l'articolo 58 si provvede alla proroga di una serie di
disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
Ministero degli affari esteri e in parte anche della
Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
(provvidenze a favore dei profughi).
In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad
esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito
illustrate.
Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
(Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820 che hanno sancito
un progressivo inasprimento dell' embargo nei confronti
della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
l'operazione di assistenza. La partecipazione dell'Italia
riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
Ufficiale.
Le operazioni di controllo si sono svolte efficacemente.
Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
violazione dell' embargo, mentre il vivo malumore di
Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
nel tratto serbo del fiume.
Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1994.
La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 19911993 al
fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile
1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per
adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale. Va
tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno
accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'accordo de
quo rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991
e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.
La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per
la durata del triennio 1991-93 e in attesa di una normativa
organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla
regione Friuli-Venezia Giulia per iniziative culturali e
artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo
stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a
finanziare attività in favore della minoranza italiana
residente nei territori della ex Jugoslavia.
Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due
disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e
di 4 miliardi.
Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
incrementare per il triennio 1991-93 le provvidenze già
previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
Pag. 22
perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
precedente normativa. Tale incremento fu reso necessario per
aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
beni dei nostri connazionali.
Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli
importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
perequativo.
La legge 30 settembre 1993, n.388, ha autorizzato la
ratifica degli accordi di Schengen sulla libera circolazione
delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania,
Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla
realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi
finanziari 1992-93. Poiché tali somme non hanno potuto essere
impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in
esame, a consentirne l'utilizzazione nell'esercizio 1994.
Analoga disposizione si impone per utilizzare gli
stanziamenti disposti per gli anni 1992 e 1993 dalla legge
n.212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i
Paesi dell'est, e dalla legge n.180 del 6 febbraio 1992 sulla
partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e
umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione
pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subìto ritardi,
per cui residuano consistenti disponibilità.
Con i commi 5 e 6 si interviene per assicurare una più
regolare efficace e spedita gestione delle spese
dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito
dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401 a supporto
dell'azione dei nostri istituti di cultura e consentendo
l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso Ministero
delle eventuali differenze di cambio nei versamenti da
effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
Infine con il comma 7 si provvede alla copertura degli
oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'intero
articolo.
Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
del Ministero degli affari esteri.
A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
difficoltà finanziarie. Con l'inserimento del comma 8 si rende
possibile assicurare la continuità di operatività
dell'ente.
Le numerose modifiche apportate al codice della strada con
il decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, comportano il
conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari di
attuazione. In questa prima fase operativa del nuovo strumento
normativo si è anche evidenziata l'esigenza di revisionare
altre disposizioni, in relazione alle difficoltà
interpretative ed applicative da parte dell'utenza.
Così non sarebbero potute entrare in vigore le disposizioni
degli articoli 9-20 di attuazione dell'articolo 10 del codice
della strada, che disciplinano la complessa e delicata materia
dei veicoli e dei trasporti in condizione di eccezionalità, in
quanto lo stesso ha subìto sostanziali modifiche con il
decreto legislativo n.360 del 1993. E' appena il caso di
sottolineare che la complessità della materia trattata
nell'articolo 10 ha già reso necessaria una prima proroga
della sua entrata in vigore, sino al 31 dicembre 1993.
Per i motivi suesposti, con l'articolo 59 si dispone la
reiterazione della proroga con un'unica limitazione costituita
dalla facoltà concessa al Ministero dei trasporti e della
navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, di procedere, già dal 1^ ottobre
1994, all'approvazione ed alla omologazione dei mezzi d'opera
la cui produzione
Pag. 23
è stata adeguata alle nuove caratteristiche.
Con l'articolo 60 viene differita al 31 dicembre 1996
l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
per definire le linee della relativa politica e delle relative
azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
La modifica proposta alla legge 12 agosto 1982, n.531 - che
fissava il termine di scadenza della concessione ad Autostrade
S.p.A. al 31 dicembre 2018 - trova il suo fondamento nella
necessità di adeguare l'azione della Società Autostrade ai
processi, in corso, di privatizzazioni delle attività sino ad
ora gestite dallo Stato tramite gli Enti di gestione all'uopo
preposti (nel caso di autostrade, dall'IRI).
Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
richieste del mercato che, per definizione, impongono un
limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
del capitale privato.
Nel caso specifico della Società autostrade assume una
specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
investimento mantenendo in attivo il bilancio della
Società.
Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
dall'articolo 61 si garantisce, inoltre, quindi, al capitale
privato adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità
di risorse da destinare ad investimenti sia per
l'ammodernamento che per il potenziamento dei servizi.
Con l'articolo 62 si dispone una proroga di sei mesi della
gestione commissariale di liquidazione dell'Ente "Colombo
'92".
La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994.
Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo si
proroga con l'articolo 63, fino al 31 maggio 1994, data in cui
la stessa deve predisporre il Rapporto del Governo italiano
all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di
Pechino.
La norma di cui all'articolo 64 è diretta a consentire il
completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati
mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di
spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di
realizzazione delle opere.
La norma di cui all'articolo 65 è diretta a consentire la
prosecuzione degli interventi in favore del settore
aeronautico, con particolare riguardo a quelli finalizzati
alle esigenze della difesa, prevedendo tra l'altro la
possibilità di utilizzare somme già iscritte in bilancio per
lo scopo secondo differenti modalità attuative.
In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
stessi consorzi nel corso del 1994.
L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
entrata in vigore della suddetta legge.
Con la norma di cui all'articolo 66 si interpreta
retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
dal quale i consorzi sono soppressi.
Le disposizioni di cui all'articolo 67 consentono
l'utilizzazione nel 1994 di somme stanziate nel bilancio dello
Stato che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di
provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.
In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agìto il
blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.243.
Pag. 24
Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
è il Fondo per la protezione civile, alla gestione ordinaria
previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n.225, si sono concluse
solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del
coordinamento della protezione civile appositamente
istituiti.
In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'osservatorio nazionale
per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991,
n.266.
Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
dell'ambiente, dei lavori pubblici e della marina mercantile.
In particolare vengono conservati gli stanziamenti destinati
al risanamento della Laguna di Venezia e della città
stessa.
La norma di cui all'articolo 68 è intesa ad autorizzare la
conservazione delle somme disponibili al 31 dicembre 1993 sui
capitoli di bilancio dello Stato relativi alla
informatizzazione della pubblica amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
postale omettendo di considerare che con precedente
decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
e di propria autonomia contabile.
La legge in questione non prevede copertura finanziaria né
indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
In tale situazione la previsione legislativa di cui
all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
La norma di cui all'articolo 69 autorizza il Tesoro a
provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
variabili aggiuntivi sostenuti.
L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32,
comma 1, della legge 12 aprile 191, n. 136, che l'iscrizione
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari
(ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane
obbligatoria per gli iscritti anteriomente all'entrata in
vigore della predetta legge. Pertanto, nel disporre la nullità
delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la
citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la
reiscrizione degli interessati e per la regolamentazione del
versamento dei relativi contributi pregressi.
La disposizione recata dall'articolo 70 è ora diretta ad
operare un breve differimento del termine, rivelatosi
inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti, nel
contempo consentendo il pagamento dilazionato dei contributi
dovuti.
L'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ha fatto sorgere notevoli perplessità in merito alle nuove
modalità di progettazione dei lavori pubblici, quali previste
dall'articolo 16, commi 1 e 6, e, quindi, in merito alla
immediata applicabilità o meno della disciplina del contratto
a corpo di cui all'articolo 19, comma 4.
Pag. 25
E' urgente e necessario far venir meno al più presto tali
perplessità dal momento che esse incidono in maniera
determinante sulle procedure in corso per l'affidamento dei
lavori pubblici e, quindi, per le iniziative volte alla
ripresa economica.
E' per questo che viene predisposta con l'articolo 71 una
norma la quale chiarisce che le disposizioni riguardanti la
progettazione acquisteranno efficacia al momento dell'entrata
in vigore del regolamento e che, parimenti, alla stessa data
di conseguenza, acquisterà efficacia la norma che prevede la
stipula dei contratti a corpo, essendo presupposto di questa
la progettazione come prevista nelle norme precedenti.
Il Governo all'uopo ha adottato una direttiva che in questi
sensi interpretava le norme. La Corte dei conti ha però
sollevato dubbi sull'adeguatezza dell'atto; è pertanto
necessario far ricorso allo strumento legislativo che si
faccia carico altresì dell'evidenziata urgenza.
Le disposizioni di cui al comma 2 mirano a consentire in
attesa del perfezionamento delle complesse procedure che
porteranno in via definitiva all'individuazione dei prezzi di
riferimento per i contratti di fornitura di beni e servizi, la
ordinaria operatività delle amministrazioni pubbliche sulla
base, comunque, di criteri di ridefinizione dei prezzi che
tengano conto dei correnti valori di mercato, nel rispetto
quindi degli obiettivi di trasparenza e di economicità che
caratterizzano le disposizioni di cui all'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Con l'articolo 72, si è previsto che la copertura delle
carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia
residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata
mediante le risorse ("giacenze") attribuite alla stessa
regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma
per la conclusione del quale il termine viene portato da
sessanta a centoventi giorni, abbia applicazione anche per un
importante programma straordinario previsto dall'articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, della legge n. 203 del 1991 per la
realizzazione di alloggi da destinare in locazione per la
mobilità di dipendenti di amministrazioni statali in
connessione con la lotta alla criminalità organizzata.
Il programma di detti interventi prevede un finanziamento
per un importo di 1.740 miliardi che determineranno poi, con
l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di
circa 6.000 miliardi.
La necessità di proroga del termine per l'accordo di
programma sopracitato scaturisce dalla natura delle
particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della
legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è
chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate
per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e
l'adozione delle relative varianti.
Le amministrazioni interessate hanno direttamente
rappresentato l'esigenza dell'adozione di detta proroga
proprio in relazione, da un lato, al carattere innovativo
delle procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere
dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3
del citato articolo 8, termine che è scaduto il 2 aprile, è
prevista la revoca di diritto dei finanziamenti.
L'articolo 73 detta alcune disposizioni per la proroga di
termini in materia di indizione e svolgimento di procedure
concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione
delle graduatorie.
Le norme che si propongono sono da porre in relazione
all'esigenza - ormai ineludibile e diffusamente avvertita - di
una revisione delle modalità di reclutamento del personale
direttivo e docente, e di altre categorie di personale, delle
accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle
accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
Si tratta di un'esigenza intrinseca alle peculiarità
ordinamentali che, nel quadro
Pag. 26
complessivo del nostro sistema scolastico, presentano le
istituzioni in parola, peculiarità di recente rimarcate, sul
piano legislativo, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, il
cui articolo 4, nel dettare un complesso di princìpi
innovativi nel settore di pertinenza del Ministero della
pubblica istruzione, segnatamente in tema di autonomia
scolastica, ha configurato le accademie ed i conservatori come
istituzioni di alta cultura.
Il nuovo assetto organizzativo e didattico che dovrà essere
delineato, per le istituzioni di cui trattasi, in sede di
attuazione delle deleghe legislative previste dal citato
articolo 4, porrà dunque in termini ancor più pressanti la
ridefinizione della disciplina del reclutamento del relativo
personale. Tale disciplina, nella sua concreta traduzione
operativa e nelle sue modalità di svolgimento, dovrà essere
più confacente all'accertamento delle capacità professionali,
in relazione a tipologie di insegnamento non sempre
omologabili, per vari aspetti, a quelle proprie degli altri
gradi ed ordini di istruzione.
In attesa che divenga operante il nuovo sistema di
reclutamento da definire, si rende però indispensabile
intervenire con alcune disposizioni che, nel solco del resto
di analoghi provvedimenti già adottati in materia negli scorsi
anni, consentano di soprassedere all'applicazione di procedure
concorsuali ritenute non più adeguate.
Il che comporta la necessità di modificare alcune
disposizioni legislative vigenti in materia di termini per lo
svolgimento delle procedure concorsuali e, correlativamente,
sull'arco temporale di utilizzabilità delle graduatorie
concorsuali. Il comma 1 dell'articolo 73, pertanto, delegifica
la fissazione dei termini per l'indizione delle procedure
concorsuali, attualmente sancita per legge, demandandola al
Ministero della pubblica istruzione. Nell'ottica della
semplificazione delle procedure concorsuali l'innovazione
riguarda peraltro la generalità dei concorsi per il personale
direttivo e docente e per i coordinatori amministrativi della
scuola, dandosi così alla norma una valenza più compiuta, e
non limitata soltanto alle fattispecie cui si è accennato.
L'articolo 73, comma 3, sostituisce il secondo periodo del
comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e che è diretto a ricondurre ad un'unica data e
precisamente al 1^ settembre 1994 la cessazione dal servizio
del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A. del
comparto scuola.
La norma che si propone tende ad eliminare il disservizio
che si viene a creare nelle istituzioni scolastiche
nell'applicazione della disciplina dell'attuale comma 17 in
ordine alla diversa decorrenza del collocamento a riposo.
Le ragioni che giustificano l'adozione della norma in
questione sono da collegarsi all'acquisizione, in tempi brevi,
di dati certi ai fini della determinazione dell'organico di
diritto indispensabile per il compimento delle operazioni di
movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di
cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).
Le disposizioni dell'articolo 74 riguardano le filiazioni
in Italia di università, o istituti superiori di insegnamento
a livello universitario, che abbiano sede nel territorio di
paesi esteri e si prefiggano come scopo precipuo lo studio
decentrato in Italia di quelle materie che fanno parte del
patrimonio didattico delle rispettive sedi.
La speciale disciplina intende favorire lo svolgimento
dell'attività scientifica e culturale in Italia delle predette
istituzioni; a tal fine si prevede la semplificazione dei
passaggi burocratici relativi al funzionamento delle sedi
decentrate e si definisce la controversa materia della natura
autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro dei docenti,
che ha di recente provocato numerosi problemi in tema di
contributi previdenziali.
Questi, in sintesi, gli aspetti salienti della nuova
normativa: il comma 1 individua le istituzioni che sono
oggetto della disciplina; i commi 2, 3 e 4 configurano una
previsione di silenzio-assenso, in luogo della autorizzazione
espressa, in relazione all'inizio dell'attività in Italia
degli istituti in questione; le norme del comma 5 qualificano
il rapporto di lavoro relativo allo svolgimento di attività
didattica con i
Pag. 27
cittadini italiani, ai quali siano applicabili le leggi
italiane, come rapporto di lavoro libero-professionale.
La norma in esame richiede che il rapporto di lavoro con il
personale insegnante sia strutturato secondo i princìpi che la
giurisprudenza ha ritenuto essenziali per il riconoscimento
del rapporto di lavoro come attività libero-professionale.
Le sentenze dei tribunali chiamati a pronunciarsi sul
contenzioso determinatosi in questa materie e le risultanze
delle opposizioni presentate dalle università straniere
dimostrano che non esiste attualmente un univoco orientamento
della giurisprudenza sul carattere autonomo o subordinato del
servizio prestato dai docenti in forza presso le filiazioni e
sulla necessità del pagamento del contributo.
La normativa che qui si illustra riflette l'orientamento
espresso da una sentenza della Corte di Cassazione e i
contenuti delle clausole che dovranno essere tassativamente
incluse dalle parti nel contratto scritto sono strettamente
riferiti ai criteri che la Suprema Corte ha ritenuto idonei
per l'attribuzione della natura autonoma dei rapporti di
lavoro.
Il comma 5 è, dunque, inteso ad eliminare ogni possibile
controversia in merito alla natura giuridica dei rapporti di
lavoro, non esistendo peraltro - a quanto risulta - nel nostro
ordinamento alcuna norma che definisca in modo specifico i
requisiti del rapporto di lavoro subordinato ed essendo ancor
più arduo l'accertamento della suddetta natura giuridica nel
caso di attività lavorative come quella propria dei docenti,
caratterizzate da un elevato contenuto di professionalità ed
autonomia.
A fugare possibili obiezioni sulla opportunità di fissare
in un testo di legge a carattere "speciale", relativo alle
filiazioni di università straniere, princìpi derivanti da
norme generali del diritto contenute nel codice civile, si
deve infine sottolineare che già in passato il nostro
legislatore, facendo propri orientamenti della dottrina e
della giurisprudenza, ha definito per legge la natura
giuridica di particolari rapporti di lavoro. Così, con la
legge 18 dicembre 1973, n. 877, disciplinante "Nuove norme per
la tutela del lavoro a domicilio" ha confermato la natura
subordinata di questo rapporto "speciale" di lavoro. Inoltre,
con l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del Servizio sanitario nazionale", è stato
definito come autonomo il rapporto di lavoro dei medici
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Con la disposizione del comma 6 dell'articolo 74 si
provvede, infine a consentire una più efficace programmazione
dei programmi didattici realizzati, nell'ambito
dell'Iniziativa centro-europea dal Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico che, com'è noto mediante il contributo già
assegnato ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 126,
assicura il conseguimento del baccalaureato internazionale da
parte degli studenti provenienti dai Paesi membri
dell'iniziativa medesima.
La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene
una serie di scadenze normative, attraverso le quali si
realizza la piena attuazione della legge stessa.
A due anni dalla sua entrata in vigore, da più parte è
stata rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste
scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e
verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le
fa ritenere troppo "ottimistiche" nella visione del
legislatore nazionale.
Ed in effetti, attualmente trascorsi due anni da tale
momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa
di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge
n. 157 del 1992.
Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia
rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla
nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata
ad essa appare la realizzazione della programmazione
faunisticovenatoria così come disegnata negli articoli 10, 14
e 15 della legge medesima.
Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli
interventi programmatori
Pag. 28
necessari per la piena attuazione della legge n. 157 del
1992 è attualmente previsto alla stagione venatoria
1994-1995.
Tuttavia esso non può essere rispettato, in quanto,
slittando il termine per l'adeguamento della normativa
regionale, slitta di conseguenza anche il momento dal quale
dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo creato dalla più
volte citata legge.
Pertanto, sembra indispensabile prevedere che gli
interventi regionali in materia vadano a regime a partire dal
1^ ottobre 1994.
La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con
riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11,
della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla
stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile
si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di caccia programmata. In tal modo sarebbe bloccato di
fatto l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio,
a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale
regime.
Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di
recente ampiamente espresse anche a livello tecnico
istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale.
L'articolo 75 prevede la proroga al 1^ ottobre 1994 dei
termini contenuti nell'articolo 15, comma 11, della legge n.
157 del 1992.
L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento
del condono previdenziale ed assistenziale che è scaduto il 31
marzo è connessa con il fatto che molti lavoratori autonomi si
sono trovati nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a
causa della eccessiva onerosità delle partite debitorie da
regolarizzare.
In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori
dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze
normative, si sono trovati nella necessità di dover
regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a
dovere versare importi considerevoli agli enti
previdenziali.
La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al
31 luglio 1994 dall'articolo 76 consentirebbe la sopravvivenza
di molte piccole imprese, che, nell'attuale momento di grave
recessione economica, non godono di ammortizzatori sociale
come altri comparti economici.
La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo
28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti
dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui
da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione
dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con
caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e
braille.
Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu
emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del
contributo fu provveduto soltanto nel 1992.
Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più
ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n.
67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990,
successivamente non è stato più rifinanziato.
Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli
editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima
sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione
di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora,
esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei
casi estremi, cessare del tutto.
Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale
che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento
insostituibile di integrazione culturale e sociale.
Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie
editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni
varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14
agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e
modificazioni.
Con l'articolo 77 si pone rimedio all'attuale mancanza di
risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo
allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000
milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.
L'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
convertito, con modificazioni,
Pag. 29
dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dispone che
l'Italia fornisca un contributo alla ricostruzione di un corpo
di polizia nazionale somala, nell'ambito di un più vasto
programma tendente alla riconciliazione nazionale.
Nulla disponendo detta norma per quanto riguarda il
trattamento economico da corrispondere al personale dell'Arma
dei carabinieri impiegato nella ricostituzione della polizia
somala, si rende necessario estendere con l'articolo 78 a
detto personale il trattamento economico ed assicurativo già
previsto per il contingente militare italiano che ha finora
operato in Somalia dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 125 del 1994.
Con il comma 2 del medesimo articolo 78 si dispone la
copertura giuridica e finanziaria per la prosecuzione della
permanenza in Mozambico fino al 31 maggio 1994 di una
componente militare italiana, al fine di assicurare ulteriori
interventi di assistenza umanitaria.
La trasformazione delle Ferrovie dello Stato in SpA e la
recente soppressione dell'OPAFS disposta con legge 24 dicembre
1993, n. 537, ha certamente aperto un problema di trattamento
di fine rapporto per i ferrovieri.
Tale trattamento fino ad oggi, infatti, era definito in
termini di trattamento previdenziale ed erogato, come
indennità di buonuscita, dall'Opera di previdenza e di
assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), ai sensi
della legge n. 829 del 1973.
Ove il disposto dell'articolo 1, comma 43, della predetta
legge n. 537 del 1993 venisse interpretato nel senso di
sostituire l'indennità di buonuscita con il T.F.R. previsto
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, per i dipendenti della
Società già iscritti all'O.P.A.F.S. si verificherebbe una
sostanziale modificazione del regime di trattamento
previdenziale cui gli stessi hanno contribuito
continuativamente negli anni del loro rapporto di lavoro.
Per evitare questa discontinuità in un istituto così
rilevante del trattamento dei ferrovieri, la norma di cui
all'articolo 79, comma 2, prevede - nel quadro della
compatibilità postulata dal predetto articolo 1, comma 43
della citata legge n. 537 del 1993 - la continuità a carico
della FS S.p.A. e con le stesse modalità, del trattamento di
buonuscita già previsto a carico dell'OPAFS dalla legge n. 829
del 1973.
Ovviamente, ai ferrovieri assunti in data successiva a
quella di scioglimento dell'OPAFS, ovvero dall'1 giugno 1994,
si applicherà la norma generale della legge n. 297 del
1982.
L'attuale situazione finanziaria delle amministrazioni
provinciali e dei comuni che hanno dichiarato lo stato di
dissesto finanziario è oltremodo critica. Entrambi i tipi di
enti rischiano lo scioglimento dei consigli, spesso a pochi
mesi dalla loro elezione, per motivi non dipendenti dalla loro
volontà.
In particolare, gli enti che hanno dichiarato il dissesto
dopo il 22 maggio 1993, talvolta anche dopo pochi giorni,
hanno subito una detrazione complessiva del 10 per cento dei
contributi erariali 1993. Inoltre, l'amministrazione
provinciale di Napoli, unica provincia che ha dichiarato il
dissesto, subisce una disparità di trattamento finanziario
rispetto ai comuni. Infatti, per carenza di una norma, non ha
diritto al contributo erariale di allineamento alla media dei
contributi erariali spettante ai comuni in condizioni di
dissesto.
I commi 1 e 2 dell'articolo 80 prevedono la reintegrazione
della detrazione del 10 per cento e il contributo di
allineamento alla media per le amministrazioni provinciali.
Altra difficoltà è sorta per gli enti dissestati fino al 31
dicembre 1993 il cui personale, per effetto della legge n. 537
del 1993, non può essere posto in mobilità. Il comma 3
consente la disponibilità di tale personale.
Ulteriori difficoltà per gli enti dissestati derivano dalle
perdite delle aziende di trasporto degli enti locali. Per
evitare agli enti locali dissestati di contrarre mutui che non
siano in grado di sostenere il comma 4 dell'articolo in esame
subordina la contrazione del mutuo a ripiano delle perdite
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delle aziende di trasporto al parere favorevole della
commissione di ricerca per la finanza locale. Infine, il comma
5, per consentire alle aziende di trasporto degli enti locali
dissestati di fornire il servizio di trasporto agli enti
utenti, stabilisce limiti ai pignoramenti in danno delle
aziende di trasporto per i debiti relativi agli esercizi dal
1987 al 1993.
Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
decreto-legge è stata inserita all'articolo 1 (comma 3) la
clausola di sanatoria degli effetti prodotti da talune
disposizioni concernenti la gestione governativa delle
ferrovie della Sardegna inserite nei decreti-legge nn. 1, 195,
274 e 325 del 1992, decaduti per mancata conversione nel
termine costituzionale.
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