| La norma di cui all'articolo 38 è diretta a consentire
alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel
suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del
cittadino straniero nel contesto territoriale, superando
l'ottica della prima accoglienza.
Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno
prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed
integrati che devono essere diretti ad assicurare
all'immigrato migliori condizioni sociali.
All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno 1994.
Relativamente all'articolo 40, comma 2, il quadro di
spesa viene a definirsi nei seguenti termini:
Personale di segreteria: Ambasciatore
a riposo ................................... L. 28.250.000
Traduzioni di documenti per lire 25.000
a pagina per una media di 450 pagine
valutate in base alla mole di documenti
tradotti nel periodo trascorso ............. L. 11.250.000
Spese di missione per delegazioni italiane
in commissioni miste (incluse spese di
interpretariato per circa 15 incontri) ..... L. 4.000.000
Spese per consulenze tecniche affidate
a 2 esperti (articolo 7 legge n. 73 del
1977 - 13.000.000x2) ....................... L. 26.000.000
Totale ... L. 99.500.000
Totale (cifra tonda) ... L. 100.000.000
Per gli anni 1995 e 1996 la spesa si riduce della
metà.
Riguardo all'articolo 40, comma 3, si fa presente che
trattasi della realizzazione di un complesso programma di
opere di natura idraulica che comporta la seguente
articolazione funzionale:
a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed
accoglimento delle acque;
b) realizzazione della rete di adduzione;
Pag. 32
c) realizzazione della rete di distribuzione;
d) costruzione dell'impianto di trattamento e
depurazione delle acque.
Gli studi preliminari espletati al riguardo e la
progettazione già eseguita indicano in non meno di 75 miliardi
il fabbisogno complessivo, di cui al punto a), e in 25
miliardi complessivamente quello di cui ai restanti punti.
Trattasi tuttavia di una ripartizione non rigida e quindi
suscettibile di verifica e anche di aggiustamenti compensativi
in sede di attuazione degli interventi.
La norma di cui all'articolo 45 è diretta a consentire
l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol Spa dei controlli
nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa
comunitaria.
Attualmente il costo dei controlli effettuati
dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un
impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi
tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale
organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto
degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva,
nonché alla commercializzazione di intervento del prodotto
medesimo.
Le somme, la cui erogazione è consentita dal
provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un
settimo del fabbisogno complessivo delle spese di
funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.
La restante quota parte del finanziamento è disposta
annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri
derivanti dall'attività dell'Agecontrol.
Articolo 57, comma 3.
Con l'assegnazione di un contributo straordinario di lire
10 miliardi nel biennio 1994-1995 sarà possibile assicurare il
consolidamento del minimo delle attività scientifiche del
Centro compromesse dal ritardo nelle procedure di ratifica del
nuovo accordo di finanziamento.
In particolare il contributo di cui sopra consentirà il
completamento dei ranghi scientifici e di supporto del Centro,
ed il recupero del potere d'acquisto del contributo sinora
versato dall'Italia (20 miliardi annui) dall'inizio
dell'attuale periodo di finanziamento (1^ gennaio 1991) che, a
seguito dell'inflazione e del deprezzamento della lira nei
confronti del dollaro USA (moneta di conto del Centro) è
diminuito, in termini reali, di circa il 12 per cento.
Il medesimo contributo straordinario verrà destinato,
inoltre, all'adeguamento e norme cogenti delle strutture del
Centro, nonchè all'incremento del fondo di indennità di fine
rapporto del personale vicino alla pensione.
Le disposizioni dell'articolo 58 che comportano maggiori
oneri sono quelle contenute nei commi 1, 2, 3 e 5, la cui
quantificazione viene qui di seguito illustrata voce per
voce.
Pag. 33
Comma 1 (proroga della missione italiana sul
Danubio).
Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i
criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni
determinato dal 1^ gennaio al 30 giugno 1994, anche sulla base
dei dati risultanti dall'esperienza del primo periodo della
missione.
Spese per il personale
La forza complessiva del personale della Guardia di
finanza impiegato nelle operazioni è di 81 unità, così
suddivisa:
Ufficiali 7;
Sottufficiali 36;
Appuntati e Finanzieri 38.
Gli oneri sono riferiti a:
trattamento economico aggiuntivo.
L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al
personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà
schierato a Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato
determinato prendendo a base il valore della diaria prevista
per la Romania e l'Ungheria. Tenuto conto della particolare
rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata
dell'indennità speciale pari al 70 per cento, conformemente
alle analoghe missioni precedenti. In allegato 1 è stato
riportato, a titolo di paragone, il trattamento relativo al
personale impiegato all'estero in condizioni similari.
Gli oneri sono pertanto quantificati in lire
4.000.000.000 (allegato 2);
trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio
1982, n.301, nonché copertura assicurativa per le unità
navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per
decreto, alla guida dei mezzi stranieri.
Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il
trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e
per l'avvicendamento del personale.
Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello
praticato per gli altri contingenti italiani in servizio
all'estero.
Il calcolo tiene conto della forza media presunta
impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali
annui lordi.
Si sono, altresì, presi in considerazione i costi
derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai
natanti, agli automezzi ed ai materiali impiegati
nell'operazione. Inoltre, l'abilitazione del personale alla
conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista
dal presente decreto, ha determinato ulteriori oneri
assicurativi.
Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative
all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro
ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in
parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti
nazionali.
Pag. 34
Gli oneri per il trasferimento dei materiali e
l'avvicendamento del personale tengono conto:
della necessità di noleggiare navi traghetto per il
rientro dei mezzi e materiali dalle zone di operazione nel
territorio nazionale;
della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il
supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza,
eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei
materiali con cadenza periodica;
delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di
operazioni.
L'importo previsto per il complesso di tali oneri è
quantificato in lire 3.584.609.000.
La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle
esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire
7.584.609.000.
ALLEGATO 1
DIARIE GIORNALIERE COMPRENSIVE DELL'INDENNITA' SPECIALE
CORRISPOSTE AL PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI
ALL'ESTERO
(Dollari/giorno)
da Generale da Capitano
OPERAZIONI a Maggiore a Carabiniere Soldato
Golfo/Curdistan 267 227 259
Albania 99 85 65
Somalia e Mozambico
(IS 75%) 170 145 120
MFO 166 141 114
UNIFIL 247 226 225
Pag. 35
RIEPILOGO DEL PERSONALE E DEL RELATIVO TRATTAMENTO
ECONOMICO
(Omissis)
Pag. 36
(Omissis)
Pag. 37
Comma 2 (contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia
per il programma di lotta antigrandine con Slovenia e
Croazia).
Nel quadro del programma comune in oggetto l'Ente
regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura
della regione FriuliVenezia Giulia si è attrezzato di un radar
calcolatore meteorologico e ha svolto numerose attività di
ricerca, avvalendosi anche del contributo statale di 2
miliardi annui. L'impegno finanziario per il 1994 prevede una
serie di spese riguardanti, tra l'altro, la gestione e
manutenzione del radar, le attrezzature di laboratorio, gli
studi di nucleazione nubi con aereo-meteo, l'ampliamento della
rete di stazioni sinottiche e agrometeorologiche, che superano
largamente il contributo di 2 miliardi.
(Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per
interventi a favore della minoranza slovena in Italia).
Per l'attuazione di tali interventi la regione
Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 5
settembre 1991, n.46 che comprende l'erogazione di una serie
di contributi di parte corrente a enti culturali sloveni
(quali il Teatro Stabile, il Centro musicale, la Biblioteca
nazionale) e ad altri enti minori per attività artistiche
ricreative eccetera, nonché contributi per spese
d'investimento in edilizia teatrale e scolastica e in opere
museali.
Tali iniziative di sostegno proseguiranno e si
intensificheranno in avvenire, rendendo necessaria la proroga
del contributo statale al 1994.
(Finanziamento di interventi a favore della minoranza
italiana in Slovenia e Croazia).
Lo stanziamento di lire 4 miliardi è stato utilizzato
nell'anno 1993 mediante la Convenzone stipulata tra il
Ministero affari esteri e l'Università popolare di Trieste per
la realizzazione di lavori indicati dalle Comunità italiane in
Istria e dall'Unione italiana di Fiume, d'intesa con la
regione Friuli-Venezia Giulia.
Con tale Convenzione si prevede anche la costituzione di
un "Fondo di garanzia" da utilizzare tramite il sistema
bancario italiano operante in Slovenia e Croazia a favore
dell'Associazione imprenditori privati italiani
dell'Istria.
Parecchi lavori (per esempio la costruzione di scuole e
delle sedi delle Comunità) sono stati previsti dalla
Convenzione limitatamente alla prima fase e saranno completati
nel prossimo esercizio finanziario.
Pertanto il Ministero degli affari esteri dovrà procedere
alla stipulazione di una nuova Convenzione nel 1994 per
completare i suddetti lavori ed effettuare gli ulteriori
interventi che saranno indicati dalle Associazioni sopra
menzionate.
Di qui l'esigenza di prorogare lo stanziamento di 4
miliardi che sarà appena sufficiente a realizzare le
iniziative prevedibili.
Pag. 38
Comma 3. La disposizione in esame prevede la
prosecuzione, per il 1994 degli interventi a carattere
economico e socio-assistenziale già previsti dalla legge n.344
del 15 ottobre 1991 in favore dei connazionali profughi
rientrati nel territorio nazionale in data successiva alla
emanazione di appositi decreti di stato di necessità al
rimpatrio.
Come è noto, gli interventi si sostanziano in una
elargizione una tantum delle seguenti provvidenze (che
ovviamente sono connesse all'accertamento di determinati
requisiti soggettivi):
a) una indennità di sistemazione pari a lire
4.000.000;
b) un contributo alloggiativo pari a lire 40.000
al giorno per un massimo di 6 mesi;
c) un eventuale sussidio straordinario non
quantificato (da erogarsi solo nei casi di particolare stato
di bisogno) richiamato dall'articolo 8 della legge-base n.763
del 1981.
Considerate le risultanze degli esercizi precedenti che
hanno comportato, per l'applicazione della citata norma, le
seguenti spese:
esercizio finanziario 1991: nessun onere (la norma è
entrata in vigore il 15 ottobre 1991);
esercizio finanziario 1992: 4.900.000.000 (pari a circa
450 casi);
esercizio finanziario 1993: 3.300.000.000 (pari a circa
300 casi);
esercizio finanziario 1994: 4.000.000.000 (appare
sufficiente alla copertura dei citati interventi finanziari
nelle misure aggiornate previste dalla legge n.344 del 1991 e
confermate dall'articolo in questione.
Con detto stanziamento potrà infatti provvedersi alla
soluzione di circa 360-400 casi (collegati ai decreti di stato
di necessità attualmente vigenti o in via di proroga: Etiopia,
Somalia, Togo, Irak, Bosnia, Macedonia, Angola, Zaire
eccetera) sempreché non insorgano altre e più gravi situazioni
di pericolo in Paesi con sensibile presenza di nostri
connazionali (Kenia, Algeria, eccetera).
Per quanto riguarda le spese derivanti dall'articolo 8
della legge n.344 (indennità di rientro nel Paese di
provenienza), le stesse possono essere quantificate per il
1994 nell'importo di lire 600 milioni.
Infatti, sulla base delle richieste esistenti è
ragionevole calcolare in via previsionale il numero delle
domande di rientro in circa 100, ciascuna delle quali
comporterà 4 milioni di indennità e un costo di viaggio
mediamente determinabile in lire 1,5-2 milioni (6 milioni
circax100=600 milioni).
Pag. 39
Comma 5. La legge n.401 del 1990 ha previsto
l'istituzione presso ogni Istituto di cultura all'estero di un
"fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese
necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso", da
utilizzare in attesa dell'arrivo dei finanziamenti
ministeriali e da ricostituire dopo tale arrivo, fissando
l'ammontare complessivo iniziale in 450 milioni (articolo 8,
comma 7).
Tale cifra è chiaramente inadeguata ai bisogni degli
Istituti, che devono sopportare con i loro bilanci non solo le
spese per la propria attività di promozione culturale, ma
anche quelle di funzionamento e di locazione, che sono per
loro natura indifferibili e gravano spesso sui primi mesi
dell'anno, quando i finanziamenti ministeriali non sono ancora
pervenuti, ed assorbono una quota elevata del bilancio
complessivo.
Di qui l'esigenza di disporre l'incremento dell'ammontare
complessivo dei fondi scorta con una somma di 5.000 milioni
per il solo anno 1994, così da rendere effettivamente
funzionanti i fondi ammontanti in media a 4,5 milioni di lire
(corrispondenti a meno del 6 per cento della dotazione
finanziaria) e sono quindi assolutamente insufficienti per
adempiere la funzione assegnata ai fondi stessi dalla legge,
che aveva del resto già previsto il loro adeguamento.
La cifra di 5.000 milioni, sommata ai 450 milioni già
stanziati dalla legge n.401 del 1990, permetterebbe agli
Istituti di disporre di un fondo pari in media a poco meno dei
due terzi dell'ammontare complessivo delle dotazioni
finanziarie erogate dal Ministero degli affari esteri (8.500
milioni).
L'urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è
imminente l'emanazione del Regolamento sull'organizzazione, il
funzionamento, la gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale degli Istituti di cultura che
comporterà automaticamente, ai sensi dell'articolo 19, comma
12, della legge n.401 del 1990 la decadenza
dell'autorizzazione agli Istituti stessi di ricorrere al
credito bancario.
La valutazione della spesa occorrente per l'ulteriore
finanziamento del gruppo di supporto tecnico di cui
all'articolo 60 - funzionalmente differito al 31 dicembre 1996
- è stata operata in lire 2 miliardi annui, sulla base degli
stanziamenti della legge n.194 del 1984 e della legge n.752
del 1986, nonché delle leggi precedenti di differimento
termini n.208 del 1990 e n.140 del 1992.
Calcolando che l'attività del gruppo si potrarrà per
altri tre anni (1994, 1995 e 1996), il fabbisogno finanziario
occorrente ammonta complessivamente a lire 6 miliardi.
Articolo 65.
La norma riguarda due aspetti:
a) da un lato, consentire di mantenere in
bilancio residui pari a lire 10.087.140.000 relativi all'anno
1992 e a lire 50 miliardi relativi all'anno 1995;
Pag. 40
b) dall'altro, prevedere specifici interventi
utilizzando le rimanenti 4 annualità del limite di impegno
decennale di lire 50 miliardi autorizzato per l'anno 1988 con
la legge n. 808 del 1985.
Articolo 69.
Si ipotizza che il maggior traffico prodotto da ciascuna
campagna elettorale a livello nazionale venga smaltito con
intensificazione delle attività ordinarie e lavoro
straordinario per un'ora giornaliera per ciascun addetto alle
lavorazioni interne ed al recapito.
Considerando 23 giorni lavorativi direttamente
interessati alle spedizioni di cui trattasi a 60 mila i
dipendenti coinvolti, l'onere complessivo aggiuntivo ammonta a
lire 10.000 milioni.
Articolo 70.
La disposizione di cui all'articolo 70 non comporta
effetti per la finanza pubblica poiché trattasi di mera
proroga di termini per il settore della previdenza dei
veterinari che com'è noto, costituisce sistema autonomo al di
fuori del settore pubblico allargato.
Articolo 74.
La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 74
prevede la concessione di un contributo di lire 500 milioni
per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal
1995 a favore delle attività svolte dal Collegio del Mondo
Unito dell'Adriatico. Com'è noto con la legge n. 126 del 1994
si era già provveduto ad assegnare, nell'ambito
dell'Iniziativa centro-europea, un contributo " una
tantum " di lire 1 miliardo all'istituto suddetto.
L'incremento di tale contributo, in relazione alle effettive
esigenze dell'istituto per lo svolgimento dei propri programmi
didattici, e la sua trasformazione su base permanente,
consentiranno una migliore razionalizzazione e programmazione
dei corsi in favore degli studenti provenienti dai 10 Paesi
membri dell'Iniziativa medesima.
Articolo 77.
Il numero di pubblicazioni periodiche di editoria
speciale per non vedenti è, per il 1994, previsto in un totale
di 39 circa con una tiratura annua di circa 935.000 copie per
un numero totale di uscite di circa 709.
Nelle varie tipologie i periodici sono così distinti:
in caratteri normali: 12 (uscite 244);
in caratteri braille: 9 (uscite 135);
su supporto magnetico: 18 (uscite 330).
Le tirature previste (sulla base dei dati 1993) sono le
seguenti:
in caratteri normali: 745.000;
in caratteri braille: 70.000;
su supporto magnetico: 120.000.
Pag. 41
Il costo della edizione va computato nella seguente
media:
in caratteri normali: L. 2.500 a copia;
in caratteri braille: L. 3.800 a copia;
su supporto magnetico: L.15.000 a copia (5 cassette
audio in media o un floppy).
Sulla base del costo medio si ha una spesa annua pari
a complessive L. 3.928.500.000, così ripartite:
in caratteri normali: L. 1.862.500.000;
in caratteri braille: L. 266.000.000;
su supporto magnetico: L.1.800.000.000.
Il contributo previsto copre perciò appena più del 25 per
cento della spesa totale.
Articolo 78, comma 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, così come
coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 1994, n.
125, ha previsto per la collaborazione dell'Italia alla
ricostruzione di un Corpo di polizia nazionale somala, l'onere
di lire 7 miliardi per l'anno 1994.
Con la disposizione di cui all'articolo 78, comma 1,
viene attribuito al personale dell'Arma dei Carabinieri, che
sarà inviato in Somalia, per la collaborazione alla
ricostituzione del Corpo di polizia somala, il trattamento
economico previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n.
551 del 1993, nonché il trattamento assicurativo previsto
dallo stesso articolo 1.
L'onere annuale a carico dei capitoli di bilancio, che,
si sottolinea, è già incluso nel finanziamento di lire 7
miliardi di cui al citato decreto-legge n. 551 del 1993, è
così determinato:
a) Capitolo 4496 (stipendi, indennità ed assegni
fissi) compenso di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8
luglio 1961, n. 642:
n. 2 ufficiali superiori: dollari 97 + 75
per cento = dollari
169,75 x lire 1650 x 2 x gg 360 .......... L. 201.663.000
n. 23 militari (2 uff. inf. 17 sott.li 4
car.) dollari 85 + 75 per cento
= dollari 148,75 x lire 1650 x 23 x
gg 360 ................................... L. 2.032.222.500
Totale annuo arrotondato capitolo 4496 ... L. 2.240.000.000
Pag. 42
b) Capitolo 4497 (Ritenute previdenziali e
assistenziali a carico dello Stato):
n. 2 ufficiali superiori: 3,80 per cento di
lire 130.798.000 ............................ L. 4.970.340
n. 23 militari (2 uff. inf., 17 sott.li,
4 car.) 3,80 per cento di lire 1.026.471.600 L. 39.005.940
Totale annuo arrotondato capitolo 4497 ... L. 44.000.000
c) Capitolo 1076 (coordinazione
internazionale):
Premio annuo di assicurazione per n. 2 uff.
sup., n. 2 uff. inf., n. 17 sott.li e
n. 4 Car.ri pari a ....................... L. 235.000.000
d) Supporto logistico alla
missione ................................. L. 1.281.000.000
e) Cessione a titolo gratuito di
materiale ed equipaggiamenti di dotazione L. 3.200.000.000
La disposizione di cui all'articolo 78, comma 2, reca la
proroga di un mese (dal 1^ al 31 maggio 1994) della permanenza
del contingente italiano in Mozambico, il cui costo è valutato
in circa 5,8 miliardi di lire.
Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i
criteri sotto elencati, tenendo conto dell'ipotesi di
permanenza di una componente sanitaria dell'esercito italiano
dal 1^ al 31 maggio 1994.
a) Spese per il personale.
la forza complessiva del personale dell'E.I. impiegato
in Mozambico è così suddivisa:
ufficiali 38;
sottufficiali 49;
truppa 163.
La ripartizione dettagliata e gli oneri conseguenti sono
riportati in Allegato A.
Gli oneri sono riferiti a:
trattamento economico aggiuntivo.
L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al
personale impiegato nella missione in Mozambico, in relazione
ai vari gradi, è stato determinato prendendo a base il valore
della diaria prevista per la Somalia. In considerazione del
basso valore di quest'ultima (variabile tra i 97 dollari per
gli ufficiali da Gen. D. a Maggiore ed i 69 dollari per il
soldato di leva) e tenuto conto della particolare rischiosità
della missione, tale diaria è stata maggiorata di una
indennità speciale pari al 75 per cento.
Pag. 43
Gli oneri riferiti al periodo temporale in esame, e
compresi nell'E.F. 1994, sono pari a milioni 1.812.470.
trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio
1982, n. 301.
Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,275
per mille del massimale assicurato per il personale.
Il calcolo tiene conto della forza media presunta
impiegata nella missione e dei vari trattamenti stipendiali
annui lordi.
Gli oneri, riferiti all'arco temporale in esame, e compresi
nell'E.F. 1994, sono pari a milioni 85,00.
b) Spese di trasporto per rifornimenti.
Gli oneri per i trasferimenti tengono conto della
necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto
tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza eccetera,
occorrente al contingente.
L'importo previsto è pari a milioni 1.860.
c) Spese di funzionamento.
Attese le peculiari caratteristiche di impiego delle
unità dell'Esercito, in questa voce sono state comprese le
spese per:
viveri;
vestiario ed equipaggiamenti;
casermaggio, sostegno logistico sanitario, eccetera;
mezzi e carbolubrificanti terrestri;
spese di campagna;
spese connesse con collegamenti aerei, assicurati anche
a cura dell'A.M.;
per un importo pari a milioni 1.950.
d) Totale degli oneri.
L'ammontare complessivo degli oneri, riferiti all'arco
temporale in esame e compresi nell'E.F. 1994, è pari a milioni
5.707,47.
Il riepilogo è riportato sinteticamente in Allegato
B.
Pag. 44
Allegato A
MOZAMBICO
SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO
DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE
(Omissis)
MOZAMBICO
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO
(Omissis)
Pag. 45
Segue: Allegato A
MOZAMBICO
TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO
(Omissis)
MOZAMBICO
RIEPILOGO DEL PERSONALE PER FASCE
AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
(Omissis)
Pag. 46
Segue: Allegato A
MOZAMBICO
RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE
(Omissis)
Allegato B
MOZAMBICO
RIEPILOGO ONERI
(Omissis)
Pag. 47
Articolo 80.
L'articolo 80 concerne norme di finanza locale per i
comuni e le amministrazioni provinciali che hanno deliberato
il dissesto finanziario.
In particolare il comma 1 prevede la reintegrazione della
decurtazione dei trasferimenti ordinari prevista dal
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa
spesa è valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2
miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996.
Il comma 2, prevede il contributo di allineamento alla
media dei contributi erariali per l'amministrazione
provinciale di Napoli valutato in lire 64,4 miliardi.
Il comma 3 stabilisce il contributo una tantum per
il rimborso del trattamento economico del personale in
mobilità. Le spese è valutata in lire 15 miliardi.
I relativi oneri sono finanziati con la quota del fondo
ordinario pari a lire 100 miliardi, la cui copertura è
prevista nel bilancio a legislazione vigente al capitolo 1601
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
I commi 4 e 5 non comportano oneri.
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