| 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato
al 31 dicembre 1994.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il
presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni
interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di
avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca
il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della
regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i
provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in
via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al
disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni.
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