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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4898
DDL0396-0023
Progetto di legge Camera n. 396 - testo presentato - (DDL12-396)
(suddiviso in 86 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.55 dello stampato)
...C396. TESTIPDL
...C396.
...Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC396 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
                         incarichi).
      1.  La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11
  marzo 1988, n.67 e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre
  1988, n.554, è prorogata con le stesse modalità fino al 31
  dicembre 1995, intendendosi in tal modo sospese fino alla
  medesima data le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1,
  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
  modifiche ed integrazioni.  A tale scopo, il fondo per i
  progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo
  1988, n.67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991,
  di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
  l'anno 1993, di lire 56 miliardi per
 
                              Pag. 56
 
  l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995.
  L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
  1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per
  l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata
  alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano".
      2.  Per garantire la più sollecita e corretta
  realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al
  comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo
  alle aperture di credito a favore del funzionario delegato
  superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
  novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia
  fissato in misura massima di lire 2.500 milioni.  A carico di
  tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per
  intero, spese dipendenti da contratti.
      3.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
  24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno
  1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per
  l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle
  disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli
  per gli anni successivi.
      4.  Resta prorogato di ulteriori duecentoquaranta giorni
  il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n.29, già prorogato dall'articolo
  2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n.358,
  convertito dalla legge 12 novembre 1993, n.448.
 
DATA=940430 FASCID=DDL12-396 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0396 TOTPAG=0082 TOTDOC=0086 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0055 RIGINIZ=041 PAGFIN=0056 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=56 SORTRES= SORTDDL=039600 00 FASCIDC=12DDL0396 SORTNAV=0039600 000 00000 ZZDDLC396 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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