| (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi).
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n.67 e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre
1988, n.554, è prorogata con le stesse modalità fino al 31
dicembre 1995, intendendosi in tal modo sospese fino alla
medesima data le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modifiche ed integrazioni. A tale scopo, il fondo per i
progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n.67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991,
di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993, di lire 56 miliardi per
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l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995.
L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per
l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata
alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano".
2. Per garantire la più sollecita e corretta
realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al
comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo
alle aperture di credito a favore del funzionario delegato
superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia
fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di
tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per
intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno
1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per
l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle
disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
4. Resta prorogato di ulteriori duecentoquaranta giorni
il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, già prorogato dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n.358,
convertito dalla legge 12 novembre 1993, n.448.
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