| Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento
costituisce reiterazione del decreto-legge 18 gennaio 1994, n.
39, non convertito per lo spirare del termine costituzionale
e, pertanto, recupera da esso formulazione e motivazioni.
Il decreto-legge in esame, al pari del precedente, delinea
due forme di intervento per la determinazione dei contributi
dovuti dai datori di lavoro.
Di esse, quella recata al comma 1 dell'articolo 1 ha per
oggetto la progressiva eliminazione di contributi che,
afferendo a un servizio, quale quello dell'assistenza
sanitaria - servizio come è noto espletato nei confronti del
cittadino in quanto tale - gravano sul mondo del lavoro. Oneri
contributivi, quindi, che sono da definire come impropri e che
progressivamente vanno sottratti da una concezione
contributiva meramente mutualistica secondo un processo di
graduale eliminazione già in corso all'epoca della riforma
sanitaria.
In linea con l'accennata eliminazione dei predetti oneri la
disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 1, del
decretolegge rende strutturale, con effetto dal 1^ gennaio
1994, la fiscalizzazione per le imprese
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che, per effetto dell'ultimo decreto in materia - il
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993 n. 151 - avevano
visto riconosciuta la fiscalizzazione fino a tutto il 31
dicembre del 1993. Restano inalterate le misure percentuali
del beneficio, in considerazione delle risorse all'uopo
disposte dalla legge finanziaria per il 1994 (legge 24
dicembre 1993, n. 538).
La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 intende
risolvere il delicato problema delle aziende operanti nella
provincia di Gorizia, collegato ad una erronea interpretazione
delle disposizioni recate all'articolo 4 della legge 29
gennaio 1986, n. 26, assunta dalla generalità delle imprese,
che aveva indotto ad una autoliquidazione contributiva in
misura ridotta rispetto a quella determinata dall'INPS e poi
definita con l'interpretazione autentica di cui all'articolo
2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. La predetta linea interpretativa porta come conseguenza
non solo la riliquidazione degli importi contributivi ma anche
l'applicazione delle rilevanti conseguenze di carattere
sanzionatorio nei confronti di imprese operanti in un'area
particolarmente svantaggiata perché di confine. Per porre
rimedio alle insopprimibili esigenze di carattere economico
delle predette imprese, sovviene la disposizione qui in esame
che definisce la correttezza dei pagamenti dei contributi in
relazione ai versamenti effettuati prima dell'entrata in
vigore della ricordata norma interpretativa.
Per quanto riguarda gli sgravi contributivi (articolo 2) è
da premettere che la legge 14 gennaio 1994, n. 21, di
conversione del decreto legge 19 novembre 1993, n. 465 - che,
da ultimo, per effetto di una serie di reiterazioni, ha
definito misure ed ambiti di applicazione del beneficio al
periodo dal giugno a tutto il novembre 1993 - ha previsto la
delegificazione della materia deferendo al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Mini-
stri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il compito di definire l'intervento a decorrere dal
1^ gennaio 1994 ed in funzione degli indirizzi comunitari e
delle disponibilità di bilancio.
Era dunque necessario, in questa fase iniziale e di avvio
della nuova modalità di intervento in via amministrativa e per
evitare soluzioni di continuità al beneficio, definire ex
lege il perdurare dell'intervento limitatamente al periodo
di paga afferente all'ultimo mese del 1993 (retribuzione del
mese di dicembre e tredicesima mensilità) per il quale
l'obbligo contributivo viene in scadenza con il 20 gennaio
dell'anno in corso. Per tale mese vengono confermate le misure
avutesi nel corso della seconda parte del 1993 (sgravio
generale 6 per cento).
L'occasione è valsa anche per definire in via immediata lo
sgravio fino a tutto il giugno dell'anno in corso, con ciò
consentendo di espletare la complessa procedura relativa
all'adozione del decreto di cui all'articolo 2 della legge n.
21 del 1994 di cui dianzi si è detto, altrimenti costretta in
ambiti temporali troppo limitati.
Va infatti rammentato che diversamente operando il decreto
avrebbe dovuto definire, entro il 20 febbraio 1994, le misure
in correlazione alla decorrenza degli obblighi contributivi
inerenti al periodo di paga del gennaio 1994 (20 febbraio
1994).
Per altro verso, la disposizione costituisce immediata
informazione sulle misure che opereranno fino a tutto il
giugno del 1994, dando conto, almeno per l'immediato (arco
semestrale), della necessaria esigenza di programmazione degli
operatori economici.
In linea con gli indirizzi della Comunità europea, che
sollecita fortemente la riduzione del differenziale
contributivo tra le aree del Centro-Nord e quelle del Sud, per
conformare le tipologie di intervento previste dal presente
provvedimento alla normativa comunitaria, la misura dello
sgravio generale è stata ridotta dai 6 punti percentuali
operanti nel secondo semestre del 1993 a 5 punti
percentuali.
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