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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


491
DDL0032-0002
Progetto di legge Camera n. 32 - testo presentato - (DDL12-32)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C32. TESTIPDL
...C32.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC32 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento
  costituisce reiterazione del decreto-legge 18 gennaio 1994, n.
  39, non convertito per lo spirare del termine costituzionale
  e, pertanto, recupera da esso formulazione e motivazioni.
    Il decreto-legge in esame, al pari del precedente, delinea
  due forme di intervento per la determinazione dei contributi
  dovuti dai datori di lavoro.
    Di esse, quella recata al comma 1 dell'articolo 1 ha per
  oggetto la progressiva eliminazione di contributi che,
  afferendo a un servizio, quale quello dell'assistenza
  sanitaria - servizio come è noto espletato nei confronti del
  cittadino in quanto tale - gravano sul mondo del lavoro.  Oneri
  contributivi, quindi, che sono da definire come impropri e che
  progressivamente vanno sottratti da una concezione
  contributiva meramente mutualistica secondo un processo di
  graduale eliminazione già in corso all'epoca della riforma
  sanitaria.
    In linea con l'accennata eliminazione dei predetti oneri la
  disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 1, del
  decretolegge rende strutturale, con effetto dal 1^ gennaio
  1994, la fiscalizzazione per le imprese
 
                               Pag. 2
 
  che, per effetto dell'ultimo decreto in materia - il
  decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993 n. 151 - avevano
  visto riconosciuta la fiscalizzazione fino a tutto il 31
  dicembre del 1993.  Restano inalterate le misure percentuali
  del beneficio, in considerazione delle risorse all'uopo
  disposte dalla legge finanziaria per il 1994 (legge 24
  dicembre 1993, n. 538).
    La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 intende
  risolvere il delicato problema delle aziende operanti nella
  provincia di Gorizia, collegato ad una erronea interpretazione
  delle disposizioni recate all'articolo 4 della legge 29
  gennaio 1986, n. 26, assunta dalla generalità delle imprese,
  che aveva indotto ad una autoliquidazione contributiva in
  misura ridotta rispetto a quella determinata dall'INPS e poi
  definita con l'interpretazione autentica di cui all'articolo
  2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
  389.  La predetta linea interpretativa porta come conseguenza
  non solo la riliquidazione degli importi contributivi ma anche
  l'applicazione delle rilevanti conseguenze di carattere
  sanzionatorio nei confronti di imprese operanti in un'area
  particolarmente svantaggiata perché di confine.  Per porre
  rimedio alle insopprimibili esigenze di carattere economico
  delle predette imprese, sovviene la disposizione qui in esame
  che definisce la correttezza dei pagamenti dei contributi in
  relazione ai versamenti effettuati prima dell'entrata in
  vigore della ricordata norma interpretativa.
    Per quanto riguarda gli sgravi contributivi (articolo 2) è
  da premettere che la legge 14 gennaio 1994, n. 21, di
  conversione del decreto legge 19 novembre 1993, n. 465 - che,
  da ultimo, per effetto di una serie di reiterazioni, ha
  definito misure ed ambiti di applicazione del beneficio al
  periodo dal giugno a tutto il novembre 1993 - ha previsto la
  delegificazione della materia deferendo al Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale, di concerto con i Mini-
  stri del tesoro e del bilancio e della programmazione
  economica, il compito di definire l'intervento a decorrere dal
  1^ gennaio 1994 ed in funzione degli indirizzi comunitari e
  delle disponibilità di bilancio.
    Era dunque necessario, in questa fase iniziale e di avvio
  della nuova modalità di intervento in via amministrativa e per
  evitare soluzioni di continuità al beneficio, definire  ex
  lege  il perdurare dell'intervento limitatamente al periodo
  di paga afferente all'ultimo mese del 1993 (retribuzione del
  mese di dicembre e tredicesima mensilità) per il quale
  l'obbligo contributivo viene in scadenza con il 20 gennaio
  dell'anno in corso.  Per tale mese vengono confermate le misure
  avutesi nel corso della seconda parte del 1993 (sgravio
  generale 6 per cento).
    L'occasione è valsa anche per definire in via immediata lo
  sgravio fino a tutto il giugno dell'anno in corso, con ciò
  consentendo di espletare la complessa procedura relativa
  all'adozione del decreto di cui all'articolo 2 della legge n.
  21 del 1994 di cui dianzi si è detto, altrimenti costretta in
  ambiti temporali troppo limitati.
    Va infatti rammentato che diversamente operando il decreto
  avrebbe dovuto definire, entro il 20 febbraio 1994, le misure
  in correlazione alla decorrenza degli obblighi contributivi
  inerenti al periodo di paga del gennaio 1994 (20 febbraio
  1994).
    Per altro verso, la disposizione costituisce immediata
  informazione sulle misure che opereranno fino a tutto il
  giugno del 1994, dando conto, almeno per l'immediato (arco
  semestrale), della necessaria esigenza di programmazione degli
  operatori economici.
    In linea con gli indirizzi della Comunità europea, che
  sollecita fortemente la riduzione del differenziale
  contributivo tra le aree del Centro-Nord e quelle del Sud, per
  conformare le tipologie di intervento previste dal presente
  provvedimento alla normativa comunitaria, la misura dello
  sgravio generale è stata ridotta dai 6 punti percentuali
  operanti nel secondo semestre del 1993 a 5 punti
  percentuali.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-32 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0032 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=019 PAGFIN=0002 RIGFIN=075 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=003200 00 FASCIDC=12DDL0032 SORTNAV=0003200 000 00000 ZZDDLC32 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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