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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4918
DDL0396-0043
Progetto di legge Camera n. 396 - testo presentato - (DDL12-396)
(suddiviso in 86 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C396. TESTIPDL
...C396.
...Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 38.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC396 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in materia di cittadini
                      extracomunitari).
      1.  Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
  materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
  extracomunitari, l'autorizzazione
 
                              Pag. 64
 
  di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del
  decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, è aumentata
  di lire 30 miliardi.
      2.  Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle
  disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
  l'anno 1993.  Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono
  esserlo nell'anno 1994.
      3.  Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
  regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
  collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non
  occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto
  attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal
  Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo
  contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre
  1978, n.833, e successive modificazioni ed integrazioni.
      4.  All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992,
  n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
  1992, n.390, è aggiunto il seguente comma:
      "4- bis.  Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli
  interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non
  impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
  successivo".
      5.  L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, è sostituito dal seguente:
      "&&3Art.  4. -  (Ordini di accreditamento). -  1.
  Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività
  indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei
  Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3,
  comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono
  alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o
  di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
  amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga
  ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità
  generale dello Stato.  Beneficiari degli ordini di pagamento
  emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere
  anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra
  istituzione ed organizzazione operante per finalità
  umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente
  decreto.
      2.  I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri
  ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico
  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono
  tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
  delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello
  Stato unitamente ad una relazione.  Gli enti locali, la Croce
  rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui
  al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali
  relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla
  Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
 
DATA=940430 FASCID=DDL12-396 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0396 TOTPAG=0082 TOTDOC=0086 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0063 RIGINIZ=046 PAGFIN=0064 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=64 SORTRES= SORTDDL=039600 00 FASCIDC=12DDL0396 SORTNAV=0039600 000 00000 ZZDDLC396 NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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