| (Differimento di termini in materia sanitaria).
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio
1993, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
c) al comma 3, le parole: "1^ ottobre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ ottobre 1995".
2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.530, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.537, le parole: "nel termine di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine di due anni".
4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n.324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.423, sono
prorogati sino all'entrata in vigore delle
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leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.517, e comunque non oltre il 30
giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica
dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche
in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi
amministrativi e di controllo.
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina,
anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.517, o nell'ambito delle quali
si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore
straordinario presso le unità sanitarie locali, possono
procedere alla nomina di commissari straordinari che
subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino
alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517.
6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.538, dopo le parole: "hanno presentato" sono
aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio
1994".
7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266,
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n.267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n.268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.270, sono differiti al 1^
gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura
contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti
legislativi numeri 267 e 268.
8. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente
al numero massimo di dieci unità, al personale a contratto il
cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo
svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non
costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli
dell'Amministrazione.
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