| (Settore aeronautico della Difesa).
1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre
1993 del cap. 7553 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente
gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate
a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati
per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo
articolo 3. Per consentire peraltro, nell'anno 1994, l'urgente
completamento di programmi produttivi necessari per il settore
Difesa, da definire mediante apposite convenzioni tra il
Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per
capitale ed interessi, relativo ad operazioni di mutuo
contratte dai fornitori utilizzando per lo scopo le
disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli
interventi di cui alla lettera c) del medesimo articolo
3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese
sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato direttamente agli istituti di credito
mutuanti.
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