| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1994 sono confermati gli
esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo
condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto
decreto.
2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali
operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei
confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto
dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si
considera regolarmente assolto con i versamenti dalle predette
imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in
vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi
per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
| |