| (Procedure relative ai contratti pubblici).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1 a
5, all'articolo 19, comma 4, ed all'articolo 24, comma 6,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, acquistano efficacia
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3 della legge stessa.
2. In attesa della pubblicazione dei prezzi di
riferimento, da determinare come parametri indicativi con le
modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma
2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i giudizi di
congruità dei prezzi delle forniture di beni e servizi sono
effettuati, secondo le procedure indicate nel medesimo
articolo, utilizzando come parametri indicativi i prezzi
correnti di mercato, ove esistenti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle
acquisizioni di beni e servizi effettuate all'estero dalla
Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri.
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