| (Edilizia residenziale).
1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di
cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far
fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura
delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati
in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa
a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette
viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici -
Segretariato generale del CER direttamente in favore degli
istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione
effettuata con modalità stabilite dal Segretariato
medesimo.
2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di
programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo
8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:
"centoventi".
| |