| (Proroghe di termini in materia di pubblica
istruzione).
1. I termini di cui all'articolo 1, decimo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, agli articoli 2, 4 e 6 del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417,
all'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n.
928, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per
titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma
non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione.
2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle
accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per
l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma
2- bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico.
3. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Per il personale ispettivo, direttivo, docente e A.T.A. della
scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il
personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e
per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1^
novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1^
ottobre.".
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