| (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di
università o istituti superiori di insegnamento a livello
universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori
di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel
territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente
quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:
a) abbiano per scopo ed attività lo studio
decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio
didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti
superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a
studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano
iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o
comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle
predette istituzioni.
2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività
in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno
ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il
quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello
statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio,
idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma
1.
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3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica non adotta alcun provvedimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione.
4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle
esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8- bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti
superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato
alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi
di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali
previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che
risulti:
a) la espressa volontà delle parti di escludere
qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle
istituzioni;
b) l'autonomia didattica del docente;
c) la predeterminazione consensuale dell'orario
di lavoro;
d) la fissazione della durata del contratto
correlato al termine dell'attività didattica;
e) la determinazione di un compenso globale per
l'intera prestazione pattuita;
f) la facoltà del docente di svolgere altre
attività a favore di terzi.
6. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire
500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a
decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 per il
triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
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