| (Condono previdenziale ed assistenziale).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5- bis, del
decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
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gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I
soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la
propria posizione contributiva nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le
modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali
di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la
seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30
novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 4
per cento.
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