| (Editoria speciale periodica per i non vedenti).
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale
periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici
normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato
un contributo annuo di 1.000 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i
criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.
3. Per l'anno 1994 la domanda di ammissione al contributo
va presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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