| (Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico).
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994,
n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al
personale impiegato nelle attività di ricostituzione della
polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 551 del 1993.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il
personale impiegato in Mozambico fino al 31 maggio 1994. Al
conseguente onere, valutato in lire 5.707,47 milioni per
l'anno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di
bilancio del Ministero della difesa.
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