| (Ferrovie dello Stato).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla
cessazione del
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rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31
maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i
ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14
dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.A.
subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui
all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
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