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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


496
DDL0032-0007
Progetto di legge Camera n. 32 - testo presentato - (DDL12-32)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C32. TESTIPDL
...C32.
...Decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
Pag. 8 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC32 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  In attesa dell'emanazione del decreto di cui
  all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di
  conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
  novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed
  attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità
  europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del
  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
  1978, n. 218, il termine del 30 novembre 1993, previsto
  dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge è
  differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
  giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui
  ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla
  misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento,
  relativamente al periodo di paga in corso al 1^ gennaio 1994 e
  fino al 30 giugno 1994.
      2.  Per i nuovi assunti dal 1^ dicembre 1993 al 30 giugno
  1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla
  data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti
  nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui
  all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma
  1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico
  dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della
  previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di
  assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni
  assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori
  dipendenti.
      3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
  commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
  1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
      4.  Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al
  comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti
  delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
      5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
  complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga
  in corso dal 1^ dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire
  5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1^ dicembre
  1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i
  periodi di paga in corso dal 1^ dicembre 1995 al 30 novembre
  1996.  Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire
  6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale
  utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno
  dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
  1994.  Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di
  paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi
  della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
  lettera  d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
  successive modificazioni.
      6.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per
  l'applicazione del presente decreto.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-32 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0032 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=003200 00 FASCIDC=12DDL0032 SORTNAV=0003200 000 00000 ZZDDLC32 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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