| (Norme di finanza locale).
1. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno
deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio
1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali
ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17
miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire
12,4 miliardi per il 1996, è finanziata con la quota del fondo
ordinario per gli enti dissestati e prevista dagli articoli
35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 1993 alle amministrazioni
provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad
un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi
del comma 5 dell'articolo 25, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144. Il contributo è assegnato con le modalità
previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del
decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa
spesa è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli
enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del
decreto legislativo n. 504 del 1992.
3. Il personale degli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto fino al 31 dicembre 1993, eccedente rispetto ai
parametri stabiliti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66
del 1989 e compreso nelle graduatorie di cui all'articolo 21
del decreto-legge n. 8 del 1993, è considerato in
disponibilità ad ogni effetto di legge. L'onere relativo è a
carico della quota di fondo prevista dal comma 6 dell'articolo
35 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si applicano le
disposizioni del comma 51 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
4. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di
dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione
dei mutui da adottare per le finalità di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, è subordinata al parere
favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la
finanza locale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro
dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca
deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla
ricezione.
5. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto
degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a
fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1^ gennaio 1987
al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente
le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali
esercizi finanziari dagli enti locali, dalla
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regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini
suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo
presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il
ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. In
presenza di più procedure esecutive il tesoriere provvede al
pagamento dando precedenza, su indicazione dell'azienda, ai
crediti maturati in data anteriore. Gli atti esecutivi
eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del
presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della
procedura espropriativa.
6. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di
cui all'articolo 1- bis del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni,
è confermata sino al 31 dicembre 1995, per il complessivo
importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti dal
contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della
relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo
3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.
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