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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4960
DDL0396-0085
Progetto di legge Camera n. 396 - testo presentato - (DDL12-396)
(suddiviso in 86 Unità Documento)
Unità Documento n.85 (che inizia a pag.81 dello stampato)
...C396. TESTIPDL
...C396.
...Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 80.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC396 ZZ12 ZZDL ZZPR
                  (Norme di finanza locale).
      1.  Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno
  deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio
  1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali
  ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio
  1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 243.  La relativa spesa, valutata in lire 17
  miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire
  12,4 miliardi per il 1996, è finanziata con la quota del fondo
  ordinario per gli enti dissestati e prevista dagli articoli
  35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  504.
      2.  A decorrere dal 1^ gennaio 1993 alle amministrazioni
  provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad
  un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi
  del comma 5 dell'articolo 25, del decreto-legge 2 marzo 1989,
  n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
  1989, n. 144.  Il contributo è assegnato con le modalità
  previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del
  decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.  La relativa
  spesa è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli
  enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del
  decreto legislativo n. 504 del 1992.
      3.  Il personale degli enti locali che hanno dichiarato il
  dissesto fino al 31 dicembre 1993, eccedente rispetto ai
  parametri stabiliti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66
  del 1989 e compreso nelle graduatorie di cui all'articolo 21
  del decreto-legge n. 8 del 1993, è considerato in
  disponibilità ad ogni effetto di legge.  L'onere relativo è a
  carico della quota di fondo prevista dal comma 6 dell'articolo
  35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.  Si applicano le
  disposizioni del comma 51 dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537.
      4.  Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di
  dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione
  dei mutui da adottare per le finalità di cui alle lettere
  a)  e  b)  del comma 1 dell'articolo 7 del
  decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, è subordinata al parere
  favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la
  finanza locale.  A tale fine gli enti inviano la delibera entro
  dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca
  deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla
  ricezione.
      5.  I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto
  degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a
  fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1^ gennaio 1987
  al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente
  le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali
  esercizi finanziari dagli enti locali, dalla
 
                              Pag. 82
 
  regione, dallo Stato o da altri enti pubblici.  Ai fini
  suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo
  presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il
  ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993.  In
  presenza di più procedure esecutive il tesoriere provvede al
  pagamento dando precedenza, su indicazione dell'azienda, ai
  crediti maturati in data anteriore.  Gli atti esecutivi
  eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del
  presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della
  procedura espropriativa.
      6.  L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui
  con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di
  cui all'articolo 1- bis  del decreto-legge 12 gennaio
  1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
  marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni,
  è confermata sino al 31 dicembre 1995, per il complessivo
  importo di lire 380 miliardi.  I mutui sono assistiti dal
  contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della
  relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo
  3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.
 
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