Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4978
DDL0399-0002
Progetto di legge Camera n. 399 - testo presentato - (DDL12-399)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C399. TESTIPDL
...C399.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC399 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il provvedimento reitera le
  disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1994, n.
  138, (che a sua volta ripeteva le disposizioni del
  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553), non covertito in
  legge nei prescritti termini costituzionali, con
  l'introduzione di alcune nuove disposizioni urgenti
  riguardanti la corresponsione di compensi ai membri della
  commissione prevista per la nomina dei primi componenti delle
  nuove commissioni
  tributarie e l'annotazione nei registri IVA delle
  fatture relative agli acquisti intracomunitari.
    L'articolo 1, in particolare, attiene agli eventi sismici
  verificatisi il 29 aprile 1984 in Umbria e il 7 e l'11 maggio
  dello stesso anno in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, in
  conseguenza dei quali erano state accordate ai soggetti
  residenti nelle zone terremotate particolari agevolazioni in
  materia di pagamento di imposte sul reddito.
 
                               Pag. 2
 
  In particolare la legge 24 luglio 1984, n.363 (di conversione
  del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159), ha stabilito, al
  primo comma dell'articolo 13- quinquies,  la sospensione,
  fino al 31 dicembre 1985, del pagamento dei tributi diretti
  erariali dovuti dai soggetti menzionati nonché, al secondo
  comma, la ripresa della riscossione dei carichi sospesi, in
  nove rate trimestrali senza interessi o altri oneri a partire
  dal febbraio 1986.  Successivamente, la sospensione avente
  scadenza il 31 dicembre 1985 è stata prorogata al 30 giugno
  1986, mentre la ripresa della riscossione è stata fissata con
  iscrizione a ruolo in venti rate, scadenti a circa un anno di
  distanza l'una dall'altra, in base alla liquidazione delle
  dichiarazioni dei redditi presentate dagli interessati per le
  annualità 1984, 1985 e 1986 (sei mesi), così come previsto
  dall'articolo 1- ter  del decreto-legge 30 giugno 1986,
  n.309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
  1986, n.472.
    Lo sviluppo delle iscrizioni a ruolo in venti rate (con
  riscossione in circa quattro anni per ogni periodo d'imposta)
  determinava però l'accavallamento dei ratei e conseguentemente
  dei pagamenti con un aggravio finanziario non indifferente per
  imprese e persone fisiche, le cui disponibilità economiche
  erano in effetti compromesse dalla gravità degli eventi
  sismici in parola.
    Al fine di ovviare, almeno parzialmente, a tali
  inconvenienti - che hanno formato oggetto di numerosi
  interventi da parte di operatori economici, rappresentanti
  delle varie associazioni sindacali nonché parlamentari delle
  zone terremotate - è stata approvata la legge 2 febbraio 1990,
  n.18, recante un ulteriore differimento per la riscossione dei
  carichi di cui trattasi.  L'articolo 1 di tale legge ha infatti
  previsto che le scadenze delle rate relative al 1984 dovevano
  essere stabilite evitando sovrapposizioni con le rate relative
  alle iscrizioni a ruolo afferenti le annualità 1985 e 1986
  (primo semestre) ed inoltre (in deroga al termine previsto
  dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.602 del 1973) che i relativi ruoli fossero formati e
  consegnati alle competenti intendenze di finanza entro il 31
  dicembre 1993.  Successivamente la legge 26 giugno 1990, n.165,
  ha modificato il menzionato articolo 1 della legge n.18 del
  1990 ampliando ulteriormente la portata della norma al fine di
  evitare sovrapposizioni anche fra le rate relative al 1985 e
  quelle relative al 1986 (primo semestre).
    A seguito di imprevisti disguidi, dovuti in gran parte
  all'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 1
  della legge n.18 del 1990 ed alla sua riformulazione di cui
  alla legge n.165 del 1990, che hanno comportato sospensioni
  della riscossione e ricompilazione di ruoli già formati, non è
  stato possibile, per i competenti uffici finanziari, operare
  nel rispetto del termine del 31 dicembre 1993, stabilito dalla
  cennata normativa.
    In tale situazione è opportuno che, per poter pervenire ad
  una regolare formazione e consegna dei ruoli alle competenti
  intendenze di finanza, venga modificato l'articolo 1 della
  legge 2 febbraio 1990, n.18, prevedendo che i ruoli relativi
  ai periodi d'imposta 1985 e 1986 vengano formati e consegnati
  all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31
  dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, e si susseguano senza
  soluzione di continuità mediante una riscossione dilazionata
  in effettive venti rate complessive.
    Per quanto concerne il gettito la disposizione non comporta
  oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la stessa
  mira soltanto ad evitare, sotto l'aspetto meramente tecnico,
  l'accavallarsi delle rate.
    L'articolo 2 abroga il comma 3- bis  dell'articolo 56
  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2
  marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge
  27 aprile 1989, n.154.
    Il comma 3- bis  sopra citato dispone che gli interessi
  derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto
  qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è
  inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso
  ufficiale di sconto medio
 
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  vigente nel periodo d'imposta.  Detto comma contiene una
  presunzione assoluta di onerosità dei prestiti medesimi, la
  quale è operante anche quando risulti convenzionalmente
  esclusa tale onerosità.  Essa pertanto costituisce un
  correttivo e una deroga al comma 2 dell'articolo 42, secondo
  cui le parti, nell'ambito della propria autonomia
  contrattuale, possono escludere l'onerosità dei capitali dati
  a mutuo ovvero prevedere un tasso di interesse inferiore al
  tasso legale e tali previsioni assumono rilevanza anche ai
  fini fiscali.
    La norma in questione ha suscitato, sin dalla sua
  introduzione, notevoli perplessità in ordine sia
  all'individuazione del suo ambito oggettivo di applicazione
  sia alle concrete modalità di applicazione della stessa.
  L'ampia formulazione della norma (che sembrerebbe
  ricomprendere anche la generalità dei depositi bancari e i
  prestiti effettuati mediante emissione di titoli
  obbligazionari) ha, in pratica, dilatato a dismisura la sua
  portata applicativa, creando effetti distorsivi e penalizzanti
  sicuramente estranei alla originaria finalità di colpire il
  fenomeno elusivo, mediante il quale il trasferimento di utili
  da un soggetto ad un altro può essere attuato tramite la
  concessione di finanziamenti con un tasso di interesse
  inferiore a quello sopportato dall'imprenditore per procurarsi
  le corrispondenti risorse finanziarie.  Le difficoltà
  interpretative della disposizione in parola sono peraltro
  comprovate dal fatto che la norma non ha trovato mai
  applicazione, in quanto l'efficacia del comma 3- bis
  dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi è
  stata procrastinata:  a)  al periodo d'imposta avente
  inizio dopo il 31 dicembre 1989, dall'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 2 giugno 1989, n.212, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n.267;  b)  al
  periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1990,
  dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990,
  n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
  1990, n.165;  c)  al periodo d'imposta avente inizio dopo
  il 31 dicembre 1991, dall'articolo 9, comma 5, della legge 29
  dicembre 1990, n.408;  d)  al periodo d'imposta avente
  inizio dopo il 31 dicembre 1993, dall'articolo 11, comma 3,
  della legge 30 dicembre 1991, n.413.
    Pertanto, nell'articolo 2 si è ritenuto opportuno
  prevedere, anziché l'ulteriore differimento dell'efficacia
  della norma, la sua soppressione.
    L'articolo 3 concerne gli sgravi contributivi per le
  imprese industriali operanti nel Mezzogiorno.  A tal proposito,
  con la sentenza della Corte costituzionale n.261 del 3-12
  giugno 1991 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
  dell'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto
  1968, n.918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
  ottobre 1968, n.1089, nella parte in cui esclude dal beneficio
  degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel
  Mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui
  retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la
  disoccupazione involontaria.  In conseguenza di tale sentenza
  le imprese industriali escluse dagli sgravi contributivi
  avrebbero potuto vantare nei confronti dell'INPS il diritto al
  rimborso dei relativi contributi già versati.  Tuttavia
  l'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.412,
  in considerazione della rilevanza dell'onere complessivo a
  carico dell'INPS per l'esecuzione di tali rimborsi a favore
  delle imprese aventi diritto e delle conseguenze che ne
  sarebbero derivate sull'equilibrio del sistema previdenziale,
  stabilì che la regolamentazione degli effetti della sentenza
  della Corte costituzionale sarebbe stata effettuata con
  provvedimento legislativo nel quadro della disciplina degli
  sgravi degli oneri sociali per le imprese operanti nel
  Mezzogiorno.  Ed infatti il decreto-legge 22 marzo 1993, n.71,
  convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.151, stabilisce,
  all'articolo 1, comma 3, che il rimborso in questione è
  effettuato in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun
  aggravio per rivalutazioni o interessi, entro il 31 dicembre
  di ciascun anno.
    In base al disposto dell'articolo 75, comma 1, del testo
  unico delle imposte sui redditi, l'intero importo dei
  contributi per i quali spetta il rimborso dovrebbe concorrere
 
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  a formare il reddito d'impresa nel corso del quale la
  sopravvenienza attiva assume i requisiti della certezza e
  della oggettiva determinabilità.  In tal modo si verrebbe,
  però, a creare un grave pregiudizio per i contribuenti, che si
  troverebbero a dover anticipare l'onere fiscale mentre per
  l'incasso delle somme è stato previsto dalla legge un lungo
  termine ed è stato escluso il pagamento sia degli interessi
  che della rivalutazione monetaria.
    Al fine di non vanificare nella sostanza il beneficio
  derivante dalla sentenza della Corte costituzionale,
  l'articolo 3 prevede che gli oneri sociali da rimborsare alle
  imprese industriali concorrono alla formazione del reddito
  d'impresa dei vari periodi d'imposta limitatamente
  all'ammontare di ciascuna rata annuale.
    L'articolo 4 attiene al rimborso dell'imposta a seguito di
  decisioni delle commissioni tributarie.  A tal proposito,
  l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.602 del 1973 stabilisce che, quando l'imposta iscrivibile a
  ruolo a seguito della decisione della commissione tributaria è
  inferiore a quella già iscritta a ruolo ai sensi dell'articolo
  15 dello stesso decreto, l'ufficio delle imposte dispone il
  rimborso entro i sessanta giorni dal ricevimento della
  decisione.  Dalla formulazione della norma sopracitata si
  evince che i rimborsi in questione possono essere eseguiti
  solo in presenza di iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e
  non anche di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.  In tal
  modo viene, però, a crearsi una disparità di trattamento dei
  contribuenti iscritti a ruolo sia per le imposte dirette
  (soprattutto con riferimento alle iscrizioni a ruolo eseguite
  ai sensi dell'articolo 36- bis  del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n.600) sia per le imposte
  indirette.  Si è pertanto ritenuto opportuno modificare la
  disposizione in questione eliminando il riferimento
  all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.602 del 1973, che riguarda, appunto, le sole iscrizioni nei
  ruoli a titolo provvisorio, in base ad accertamenti non
  definitivi.
    L'articolo 5 prevede lo slittamento al 30 giugno 1994 dei
  termini per l'emanazione del decreto del Ministro delle
  finanze che fissa princìpi e criteri di bilancio per la tenuta
  della contabilità.  Infatti, il comma 1 dell'articolo
  62- quater  del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
  n.427, stabilisce tra l'altro che all'articolo 12 del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, il comma 4 è
  sostituito da un nuovo comma che, riproducendo sostanzialmente
  il precedente, prevede che con decreto del Ministro delle
  finanze da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro il
  31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri e i princìpi di
  bilancio che attengono ad una normale tenuta della
  contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per
  l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 del
  decretolegge n.69 del 1989, ai fini della determinazione del
  reddito e dell'IVA anche nei confronti dei soggetti che hanno
  optato per il regime di contabilità ordinaria.  Ai fini
  dell'emanazione del predetto decreto è prevista l'istituzione
  di un apposito comitato di studio con il compito di
  individuare i criteri per la tenuta della contabilità mancando
  i quali si applicheranno i coefficienti anche nei confronti di
  coloro che hanno optato per il regime di contabilità
  ordinaria.
    E' da rilevare che allo stato attuale si appalesano
  notevolmente ristretti i tempi necessari per adempiere a
  quanto previsto dall'articolo 62- quater  del
  decreto-legge 30 agosto 1993, n.331; di conseguenza sono
  materialmente impossibili sia la costituzione del comitato
  suindicato, sia la regolamentazione di una materia tanto
  complessa quale è quella dei criteri e princìpi di bilancio
  che attengono a una normale tenuta della contabilità.  Per tali
  motivi con la norma in rassegna si è differito al 30 giugno
  1994 il termine del 31 dicembre 1993 per l'emanazione del
  decreto del Ministro delle finanze che fissa i princìpi e i
  criteri di bilancio per la tenuta della contabilità.
    L'articolo 6 apporta modificazioni alla disciplina
  dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale
  alle imprese ed ai
 
                               Pag. 5
 
  lavoratori dipendenti e pensionati, eliminando e correggendo
  le disposizioni che hanno, di fatto, impedito l'apposizione
  dei visti di conformità sulle ultime dichiarazioni.
    In particolare la lettera  a)  modifica l'articolo 78,
  comma 2, per consentire alle organizzazioni nazionali di
  operare un effettivo controllo sull'attività dei centri
  costituiti dalle loro organizzazioni territoriali e di
  categoria in virtù di specifica delega.  Eliminando la
  irrevocabilità della predetta delega viene consentito,
  infatti, alle organizzazioni nazionali di effettuare controlli
  efficaci che assicurino un corretto funzionamento dell'intero
  sistema di assistenza fiscale alle imprese.
    La lettera  b),  al fine di assicurare che in tutti i
  centri sia operata una accurata revisione contabile interna,
  ribadisce, per le società a responsabilità limitata, l'obbligo
  di nomina del collegio sindacale, tenuto conto che, in base
  all'articolo 2488 del codice civile, così come sostituito
  dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127,
  la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale
  sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è
  stabilita nell'atto costitutivo.
    La lettera  b)  prevede inoltre la eliminazione
  dell'obbligo di certificazione del bilancio dei centri di
  assistenza per non gravare la loro gestione di costi
  particolarmente gravosi ed il cui sostenimento non si appalesa
  strettamente necessario al fine di garantire il corretto
  funzionamento dei centri stessi.  Al riguardo va anche tenuto
  presente che le esigenze di garanzia per gli utenti e per
  l'Amministrazione finanziaria sono già sufficientemente
  soddisfatte dall'obbligo di assicurazione e dalla previsione
  di un capitale minimo.
    La lettera  c)  sopprime il secondo periodo del comma 5
  dell'articolo 78, che prevedeva la responsabilità diretta del
  direttore tecnico del centro di assistenza fiscale nella
  apposizione dei visti di conformità.  Con l'eliminazione di
  tale disposizione vengono superate le difficoltà create dalla
  impossibilità di stipulare assicurazioni per ipotesi di
  responsabilità diretta e non già di responsabilità civile nei
  confronti dell'utente.  Contemporaneamente la lettera  d)
  provvede a riformulare il comma 7 dell'articolo 78,
  prevedendo la responsabilità indiretta del centro di
  assistenza anche in riferimento alle sanzioni amministrative
  irrogate al contribuente in conseguenza di errori formali
  commessi dal centro o dai professionisti in sede di
  apposizione del visto di conformità.  Viene, inoltre, chiarito
  che resta ferma la responsabilità del contribuente per il
  pagamento sia del tributo che degli interessi, anche se
  l'iscrizione a ruolo dipende da irregolarità commesse dal
  centro di assistenza; ciò in quanto l'obbligazione tributaria
  non può che riferirsi al soggetto passivo d'imposta.  Viene
  eliminata la disposizione che prevede l'irrogazione di
  un'autonoma sanzione nei confronti dei direttori tecnici che
  commettono irregolarità nell'apposizione del visto di
  conformità.  Tale sanzione, di difficile applicabilità,
  risultava, peraltro, non strettamente necessaria, atteso che
  per i contribuenti e per l'Amministrazione può ritenersi
  sufficiente la garanzia fornita dal centro e dalla copertura
  assicurativa delle sue responsabilità.
    La lettera  e)  estende al 1994 il regime transitorio
  introdotto nel 1993 per consentire ai CAAF di apporre i visti
  di conformità.  Con l'estensione del predetto regime
  transitorio si intende rimuovere le difficoltà create, anche
  nel 1993, dalle disposizioni legislative modificate con il
  presente decreto, consentendo un più agevole avvio
  dell'assistenza fiscale alle imprese, nel primo anno di
  effettiva attività dei centri di assistenza.
    La lettera  f)  apporta, invece, modifiche alla
  disciplina dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e
  pensionati.  Viene sostituito il primo periodo del comma
  13- bis  dell'articolo 78, in particolare, in base al
  quale i datori di lavoro non erano obbligati a svolgere
  l'attività di assistenza fiscale nei riguardi dei propri
  dipendenti qualora avessero stipulato convenzioni, tra gli
  altri, con i centri di assistenza fiscale dei lavoratori
  dipendenti e pensionati costituiti dalle organizzazioni
  sindacali degli stessi rappresentate nel CNEL.
 
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    Tale disposizione recepisce l'esigenza, rappresentata anche
  in sede parlamentare, di non turbare le relazioni sindacali,
  essendo i predetti centri costituiti dalle stesse
  organizzazioni che assumono la veste di controparti in sede di
  stipula dei contratti di lavoro.  Tale esigenza è stata
  salvaguardata eliminando la possibilità di stipulare le
  predette convenzioni tra datori di lavoro e centri di
  assistenza costituiti dalle organizzazioni sindacali.  Resta,
  invece, ferma la facoltà per i datori di lavoro di liberarsi
  dall'obbligo di prestare l'assistenza costituendo un centro di
  assistenza ovvero convenzionandosi con i centri che prestano
  assistenza alle imprese e con quelli costituiti da soggetti
  abilitati ad istituire patronati.
    Il comma 2 dell'articolo in rassegna modifica il comma
  8- bis  dell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
  n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n.75, rendendo facoltativa l'assistenza fiscale ai
  propri dipendenti per tutti i sostituti d'imposta con non più
  di cento dipendenti (e non soltanto per le imprese, come
  prevedeva la disposizione che viene modificata).  Ciò in quanto
  appare ingiustificata la disparità di trattamento tra le
  imprese ed altri sostituti per lo più privi di adeguata
  organizzazione (quali gli enti non esercenti attività
  commerciali, professionisti, eccetera).  Per evitare le
  incertezze interpretative viene, altresì, specificato che il
  superamento del limite dei cento dipendenti va verificato al
  31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale
  dovrebbe essere prestata l'assistenza.
    L'articolo 7 concerne disposizioni per il funzionamento
  degli uffici distrettuali delle imposte dirette.  Infatti,
  l'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993,
  n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n.427, ha prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per
  il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte
  dirette, la cui soppressione era già prevista dal programma di
  revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
  finanziari originariamente delineato dal decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.644.  Allo scopo
  di coordinare tale programma con la radicale ristrutturazione
  dell'apparato periferico dell'Amministrazione finanziaria,
  prevista dalla legge 29 ottobre 1991, n.358, appare necessario
  il differimento del termine in questione, disposto con la
  norma in rassegna, in modo da far coincidere la soppressione
  dei detti uffici con l'attivazione dei nuovi uffici delle
  entrate, nei quali verranno a unificarsi le competenze degli
  attuali uffici delle imposte dirette, degli uffici IVA e degli
  uffici del registro.
    La legge comunitaria per l'anno 1993, approvata dal
  Parlamento,  prevede l'abrogazione dalla data di entrata in
  vigore della legge stessa della disposizione contenuta al
  comma 5 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467,
  che prevede l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei
  monopoli di Stato di commercializzare i sali da essa prodotti
  attraverso una società partecipata dall'Azienda tabacchi
  italiani - A.T.I. con produttori a prevalente partecipazione
  pubblica.  Tale disposizione è in evidente contrasto con
  direttive comunitarie.  Di conseguenza, con l'articolo 8 del
  presente provvedimento si è inteso mantenere al 31 dicembre
  1993 la decorrenza dell'abrogazione della predetta
  disposizione già stabilita dal decreto-legge 30 dicembre 1993,
  n. 553, in quanto l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
  Stato ha già posto in essere le procedure per ottemperare agli
  obblighi comunitari.  Infatti, è stata sciolta, con
  deliberazione assembleare, la società riservataria della
  commercializzazione del sale, e dal 1^ gennaio 1994 la
  commercializzazione del sale avviene in forma
  concorrenziale.
    Con l'articolo 9 si è ritenuto opportuno proporre
  l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma
  3, lettera  c),  della legge 30 dicembre 1991, n.413, a
  causa delle numerose difficoltà pratiche e tecniche
  manifestatesi nell'applicazione del sistema di
  autoliquidazione dei tributi successori (specificità della
  normativa civilistica e tributaria successoria, devoluzione
  ereditaria, attivo, passività ammissibili, eccetera;
  macchinosa normativa riguardante l'INVIM, connessa al tributo
  successorio e
 
                               Pag. 7
 
  alle varie imposte: ipotecaria, catastale, bollo e accessori,
  tributi speciali, Cassa del notariato, Archivio notarile, che
  globalmente interessano la liquidazione dell'imposta di
  successione, attualmente affidata alla notevole esperienza di
  funzionari liquidatori del ruolo degli uffici del registro).
  Ciò appare contraddittorio rispetto all'esigenza di
  semplificazione degli adempimenti imposti ai contribuenti e si
  è, pertanto, ritenuto opportuno lasciare tale incombenza a
  carico degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
    Infatti, sulla base delle predette considerazioni, è stato
  abrogato il provvedimento originario recante
  l'autoliquidazione dei tributi successori.  Per esigenze di
  tecnica legislativa si è ritenuto di pervenire a tale
  abrogazione mediante ricorso al ripristino della normativa
  successoria preesistente negli articoli contenuti nel testo
  unico sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
  legislativo 31 ottobre 1990, n.346, successivamente modificati
  dall'articolo 23, comma 3, lettera  c),  della legge 30
  dicembre 1991, n.413.
    L'articolo 10 prevede talune disposizioni per
  l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta erariale
  di trascrizione e dell'imposta provinciale per l'iscrizione
  dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.
    Al fine di alleggerire il lavoro degli uffici del registro
  il legislatore dispose, con legge 23 dicembre 1977, n.952, che
  le scritture private, con sottoscrizione autenticata o
  accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro
  automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione
  ed annotazione, fossero esonerate dall'obbligo della
  registrazione ed assoggettate all'imposta erariale di
  trascrizione.
    Per non creare disparità di trattamento con gli atti
  pubblici e gli atti giudiziari di pari contenuto, che sono
  rimasti nell'ambito di applicazione dell'imposta di registro
  (già decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.634, ed attualmente decreto del Presidente della Repubblica
  26 aprile 1986, n.131), il legislatore ha sempre cercato di
  armonizzare le variazioni subìte nel tempo dall'imposta
  erariale di trascrizione con quelle previste per l'imposta di
  registro relativa al trasferimento di veicoli.  Soltanto di
  recente questo coordinamento è venuto meno con l'istituzione
  dell'addizionale regionale alla IET (articolo 1 del decreto
  legislativo 21 dicembre 1990, n.398) e dell'imposta
  provinciale per l'immatricolazione dei nuovi veicoli (articolo
  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504) che
  normativamente vengono applicate agli atti sottoposti
  all'imposizione IET (scritture private con sottoscrizione
  autenticata o accertata giudizialmente) e non anche agli atti
  pubblici ed agli atti giudiziari.
    In assenza del necessario richiamo all'articolo 7, lettere
  a), b), c), d)  ed  e),  della tariffa, parte prima,
  del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
  n.131, si è verificata l'elusione dell'addizionale regionale
  dell'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta
  provinciale per l'immatricolazione dei nuovi veicoli in
  occasione della registrazione degli atti pubblici di pari
  contenuto, che scontano l'imposta di registro anziché
  l'imposta erariale di trascrizione.
    Pertanto, la norma in rassegna è diretta a ricondurre ad
  una pari imposizione fiscale sia gli atti pubblici sia le
  scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata
  giudizialmente.
    L'articolo 11 prevede modifiche alle tasse di concessione
  comunale e regionale.  La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante
  norme in materia di commercio su aree pubbliche, ha
  profondamente innovato il sistema delle autorizzazioni per
  l'esercizio del commercio su aree pubbliche e, quindi, il
  connesso regime delle tasse di concessione comunale.
  L'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 112 del 1991
  ha previsto che fino all'emanazione dell'apposito regolamento
  di esecuzione continuavano ad applicarsi in merito le
  disposizioni precedentemente in vigore.
    A seguito dell'emanazione del previsto regolamento -
  avvenuta con decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n.248 - si rende
  necessario disciplinare la materia anche sotto il profilo
  tributario.  In proposito,
 
                               Pag. 8
 
  tenuto conto che le autorizzazioni in questione,
  secondo quanto dispone la citata legge n.112 del 1991, possono
  essere rilasciate sia dalla regione che dal comune, in
  funzione del diverso ambito territoriale in cui le attività in
  questione possono essere esercitate, si rende necessario
  provvedere, oltre che ad una modifica del numero 22 della
  tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 29
  novembre 1978 relativa alla tariffa delle tasse di concessione
  comunale, all'istituzione di una corrispondente voce della
  tassa di concessione regionale di cui al decreto legislativo
  22 giugno 1991, n.230, e successive modificazioni.
    Per quanto riguarda le tariffe, per la tassa di concessione
  comunale si sono unificate in una sola tariffa le due
  preesistenti relative all'autorizzazione per l'esercizio del
  commercio ambulante nel territorio del comune che rilascia la
  licenza.  Per le due ipotesi di autorizzazioni regionali, è
  stata prevista una tariffa leggermente superiore di quella
  comunale, sulla base della considerazione che le
  autorizzazioni in questione consentono, sia pure con diversa
  articolazione, l'esercizio del commercio su tutto il
  territorio della regione.
    Con l'articolo 12 si provvede ad apportare talune
  necessarie correzioni alla disciplina recata dal decreto-legge
  30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 ottobre 1993, n.427, in materia di regime del
  deposito fiscale, di prodotti soggetti ad accise e di altre
  imposizioni indirette.  Le modifiche che si introducono sono
  dirette:
      a ripristinare una norma (già prevista nel decreto-legge
  n.513 del 1992, e nelle successive reiterazioni) che conferma
  l'istituto dell'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni
  in materia di accise, per le ditte di notoria solvibilità, da
  tempo in vigore nel nostro ordinamento (legge 15 dicembre
  1971, n.1161) e che risale alla legge istitutiva dell'imposta
  di fabbricazione sugli oli minerali (articolo 7 del
  decreto-legge 28 febbraio 1989, n.334, convertito dalla legge
  2 giugno 1989, n.738). La disposizione attualmente vigente
  (introdotta in sede di conversione del decreto-legge n.331 del
  1993), recata dall'articolo 4, comma 3, lettera  a),
  determina una situazione di incertezza sulla vigenza
  dell'istituto dell'esonero e non aggiunge nulla alla modalità
  di prestazione delle cauzioni, in quanto la garanzia
  fideiussoria bancaria o assicurativa è già ammessa dalle norme
  vigenti. Né sembra che con la disposizione introdotta si sia
  inteso sopprimere la facoltà di esonero, perché, in tal caso,
  avrebbe dovuto essere espressamente abrogata la norma che
  attualmente lo disciplina; d'altra parte, non sembra logico
  sopprimere l'esonero per le cauzioni dovute in materia di
  accise, che riguarda i prodotti nazionali e comunitari
  soggetti a tale tributo, e, nello stesso tempo, lasciare in
  vigore l'esonero per le cauzioni dovute in materia doganale
  previsto dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni
  legislative in materia doganale approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, che
  interessa i medesimi prodotti di provenienza estera; ne
  deriverebbe, infatti, una ingiustificata penalizzazione per i
  prodotti nazionali;
      a fissare in 125.000 tonnellate annue il contingente di
  biodiesel in esenzione di accisa a decorrere dal 1^ gennaio
  1994.  Tale quantità corrisponde a quella della messa a coltura
  di 100.000 ettari prevista dal protocollo d'intesa firmato tra
  il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e
  le categorie economiche interessate.  Con un contingente
  superiore a quello commisurato alla produzione nazionale di
  oli vegetali provenienti da semi coltivati in regime di
  set-aside,  si finirebbe per dare spazio alla produzione
  di altri Paesi comunitari con finanziamenti a carico del
  nostro bilancio;
      a sopprimere le disposizioni riguardanti la possibilità
  di aumentare il predetto contingente fino a 500 mila
  tonnellate annue, in via amministrativa, senza la previsione
  di alcuna copertura finanziaria;
      a precisare che fino al 31 dicembre 1993 l'imposta di
  fabbricazione sui sacchetti di plastica (la cui soppressione è
  prevista dal 1^ gennaio 1994) si applica con le aliquote e le
  modalità stabilite nell'articolo 29 del decreto-legge n.331
  del 1993.
 
                               Pag. 9
 
    Con l'articolo 13 si provvede a ritardare l'entrata in
  vigore della norma in materia di esclusiva per l'Ente poste
  italiane nella distribuzione dei valori bollati di cui
  all'articolo 13, comma 3, della legge n. 537 del 1993.
    L'articolo 14 attiene al conto fiscale.  La nuova disciplina
  istitutiva del conto fiscale operante dal 1^ gennaio 1994,
  quale prevista dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con
  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
  comporta un complesso sistema contabile per quanto riguarda
  l'esecuzione dei versamenti e dei rimborsi.  Tenuto conto che,
  per i ritardi fin qui verificatisi nella predisposizione del
  regolamento e dei criteri ministeriali attuativi, non tutte le
  aziende di credito sono materialmente in grado di attuare le
  nuove procedure di versamenti, con la norma proposta si
  prevede che per un periodo di tre mesi è riservata facoltà
  alle aziende di credito di limitare le operazioni di
  riscossione soltanto all'imposta sul valore aggiunto,
  utilizzando la modulistica vigente al 31 dicembre 1993.  Si
  disciplina poi l'attività di riversamento secondo lo schema
  previsto dal regolamento di attuazione del conto fiscale.  La
  disposizione in parola, inoltre, prevede che per l'imposta sul
  valore aggiunto riscossa fino al 31 marzo 1994, l'azienda di
  credito non deve trasmettere alcuna informazione
  all'Amministrazione finanziaria sulle operazioni eseguite e
  che vi provvede il concessionario secondo termini e modalità
  stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.  Vengono
  altresì stabiliti, in coerenza con la formulazione recata
  dall'articolo 78 della legge n.413 del 1991, i limiti per le
  richieste di rimborso da valere per i primi tre anni di
  applicazione del conto fiscale.  Tenuto conto, poi, dei tempi
  di attuazione della nuova regolamentazione che deriva
  dall'applicazione del conto fiscale, appare opportuno
  mantenere fermo al giorno 20 del mese, limitatamente ai primi
  due mesi di applicazione, il termine per il versamento
  dell'IVA, al fine di consentire un ordinato avvio del
  sistema.
    L'articolo 15 attiene alla corresponsione del compenso ai
  componenti della commissione preposta alla approvazione degli
  elenchi per la nomina a presidente di sezione, vice presidente
  di sezione e giudice delle commissioni tributarie, istituite
  presso la Direzione centrale per gli affari giuridici e il
  contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate per
  effetto dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31
  dicembre 1992, n. 545.
    Detta commissione, costituita con decreto del Ministro
  delle finanze 31 maggio 1993, procede all'approvazione degli
  elenchi di cui ai commi 3 e 5 del citato articolo 43.  I poteri
  della commissione sono di livello pari a quelli del Consiglio
  di presidenza della giustizia tributaria, al quale è riservata
  la ratifica degli elenchi di cui trattasi nonché eventuali
  rettifiche degli stessi.
    Il decreto legislativo n. 545 del 1992 non ha previsto per
  lo svolgimento dell'attività della menzionata commissione
  alcun trattamento economico.  E' da rilevare, tuttavia, che il
  lavoro svolto dalla commissione è di estrema gravità e
  delicatezza, in ragione anche delle decisioni da assumere.
  Sembra, pertanto, necessario disporre che ai componenti della
  predetta commissione debba essere corrisposta una
  indennità.
    Con l'articolo 16, comma 1, vengono coordinate le
  disposizioni relative agli adempimenti concernenti le
  annotazioni delle fatture degli acquisti intracomunitari
  nonché delle fatture relative alle prestazioni di trasporto
  intracomunitario e a quelle di intermediazione di cui
  all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 30 agosto
  1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29
  ottobre 1993, n. 427, e di quelle regolarizzate ai sensi del
  successivo articolo 46, comma 5, del medesimo decreto con
  quelle introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
  n. 134, concernenti le nuove modalità di registrazione delle
  operazioni effettuate.  Con il comma 2 dello stesso articolo si
  dispone l'applicazione della predetta disposizione alle
  operazioni effettuate dal 1^ luglio 1994, per ragioni di
 
                              Pag. 10
 
  uniformità con quanto previsto dall'articolo 5 del
  decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, che, per le esigenze di
  adeguamento delle procedure contabili e delle relative
  apparecchiature informatiche, ha differito le nuove modalità
  di registrazione e decorrere dalla predetta data.
    L'articolo 17 prevede che, per l'anno 1994, lo stanziamento
  del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza
  del Consiglio dei Ministri (fondo da ripartire per le spese di
  organizzazione e di funzionamento nonché per le spese
  riservate, da assegnare al Comitato esecutivo per i servizi di
  informazione e di sicurezza, al Servizio per le informazioni
  per la sicurezza militare e al Servizio per le informazioni e
  la sicurezza democratica) è aumentato di lire 50 miliardi.
    Con l'articolo 18 si introduce una modifica alla legge
  quadro sul volontariato.  Infatti, il comma 4 dell'articolo 8
  della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede che i proventi
  derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
  costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e
  dell'ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i
  fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.  Il
  secondo periodo del citato comma 4, inoltre, stabilisce che
  "sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura
  e dell'entità delle attività, decide il Ministro
  delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro
  per gli affari sociali".
    Premesso che la disposizione recata dal secondo periodo del
  comma 4 è tecnicamente inesatta in quanto non può essere
  considerata una esenzione la non imponibilità  ex lege
  dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive
  marginali poste in essere dalle organizzazioni di
  volontariato, la norma stessa si rivela anomala per ciò che
  attiene all'individuazione dell'organo al quale proporre
  ricorso per i casi di diniego ovvero di revoca della
  esenzione.  Si ritiene, pertanto, necessario modificare il
  secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della citata
  legge, eliminando il riconoscimento formale affidato al
  decreto interministeriale, (cosicché viene automaticamente
  demandato agli uffici finanziari il controllo istituzionale
  circa la non imponibilità dei proventi in argomento) e
  introducendo la previsione dell'emanazione di un decreto da
  parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
  per gli affari sociali, per stabilire i criteri relativi al
  concetto di marginalità espresso al primo periodo del medesimo
  comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
    L'articolo 19, infine, provvede alla copertura degli oneri
  derivanti dal presente provvedimento.
 
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