| 1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo
1993, n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.151, da
rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali,
concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun
periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata
corrisposta annualmente.
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