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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4987
DDL0399-0011
Progetto di legge Camera n. 399 - testo presentato - (DDL12-399)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C399. TESTIPDL
...C399.
...Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. Disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC399 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
      " 2.  Le organizzazioni aderenti alle associazioni di
  cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 1 possono
  essere autorizzate, con decreto del
 
                              Pag. 18
 
  Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa
  delega della propria associazione nazionale.";
          b)  nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal
  seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un
  numero di utenti inferiore a trecento e devono essere
  costituiti nella forma di società di capitali con capitale
  minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del
  collegio sindacale anche per le società a responsabilità
  limitata."; nello stesso comma il terzo periodo è
  soppresso;
          c)  nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;
          d)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
      " 7.  Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono
  inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un
  efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da
  parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento
  alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in
  conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai
  soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4.  Resta ferma la
  responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento
  delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi.  Salvo
  che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini
  diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a
  terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni
  o della loro attività nei centri, si applica la pena
  pecuniaria da uno a cinque milioni di lire.  Le sanzioni
  amministrative di cui al presente comma sono irrogate con
  separato avviso.";
          e)  nel comma 8- bis,  introdotto
  dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
  427, le parole: "nell'anno 1993" sono sostituite dalle
  seguenti: "negli anni 1993 e 1994";
          f)  il primo periodo del comma 13- bis,
  introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993,
  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "I sostituti
  d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste
  dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza
  fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato
  convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle
  lettere  a)  e  b)  del comma 1 ovvero di cui al comma
  20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali
  dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali
  promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del
  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
  1947, n.804.";
          g)  nel comma 20 il secondo periodo è sostituito
  dal seguente: "I centri hanno natura privata e debbono essere
  costituiti nella forma di società di capitali con capitale
  minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del
  collegio sindacale anche per le società a responsabilità
  limitata.".
      2.  Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
  n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n.75, il comma 8 bis  è sostituito dal seguente:
      " 8-bis.  Ai sostituti di imposta con un numero di
  dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza
  fiscale, qualora i dipendenti
 
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  ne facciano richiesta.  A tal fine occorre fare riferimento al
  numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre
  dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe
  essere prestata l'assistenza.  Resta fermo l'obbligo di
  effettuare le operazioni di cui alla lettera  d)  del
  comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
  n.413.".
      3.  Per l'anno 1994 il Ministero della pubblica istruzione
  ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste
  dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del
  conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del
  risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei
  redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
 
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