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Onorevoli Deputati! -- L'esigenza di assicurare,
nell'attuale situazione di ristagno dell'economia, un adeguato
flusso di investimenti pubblici e, nel contempo, di evitare
una ulteriore discesa dei livelli occupazionali, impone di
adottare misure urgenti nei settori economici trainanti, quali
le opere pubbliche, le infrastrutture e il comparto
industriale.
Tale esigenza ha trovato riscontro nella legge finanziaria
1994, testè approvata dal Parlamento, che ha definito una
serie di appostazioni riferite agli specifici settori
indicati.
Per dare attuazione alle riferite esigenze finanziarie si è
resa necessaria l'adozione del decreto-legge 13 gennaio 1994,
n. 22, che, alla stregua anche di quanto in passato
analogamente deciso dal Governo, consenta di avviare in tempi
brevi i necessari interventi.
Poiché il decreto-legge n. 22 del 1994 non è stato
convertito in legge nei termini costituzionali, si è resa
necessaria la sua reiterazione non essendo venute meno le
motivazioni che ne avevano determinato l'adozione.
Peraltro, ulteriori esigenze di perfezionamento
tecnico-normativo hanno determinato aggiustamenti delle
disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 22 in
considerazione delle difficoltà applicative emerse,
specialmente a livello locale.
I settori che meritano maggiore attenzione, e che hanno
formato oggetto delle determinazioni di legge finanziaria
riguardano in particolare:
Articolo 1 - Industria, artigianato, cooperazione,
agricoltura. - La prospettiva della compiuta attuazione del
Trattato dell'Unione europea e del mercato unico impone di
riconsiderare globalmente l'impegno dello Stato verso i
settori cui in passato sono stati destinati cospicui flussi di
risorse. Tale esigenza, peraltro, non può andare disgiunta dal
mantenimento di sia pur minimi livelli di intervento in favore
di quelle attività che, per la loro dimensione economica,
costituiscono l'ossatura dell'economia nazionale. Ciò vale, in
particolare, per le piccole e medie imprese industriali ed
artigiane, il movimento cooperativo, le provvidenze per
l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata, nonché le
opere relative all'irrigazione in agricoltura, cui si provvede
utilizzando gli ormai collaudati strumenti normativi già
operanti presso i competenti Ministeri di settore (commi 1 e
2).
In relazione agli obiettivi indicati si provvede ad
integrare:
il fondo costituito presso l'Artigiancassa (articolo 37
della legge 25 luglio 1952, n.949, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n.685), per un
ammontare complessivo di 200 miliardi equamente ripartiti per
gli anni 1995 e 1996 (comma 1, lettera a);
il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione detto "Foncooper" (articolo 1 della legge
27 febbraio 1985, n.49, cosiddetta "legge Marcora") per un
importo complessivo di 100 miliardi equamente ripartiti per
gli anni 1995 e 1996 (comma 1, lettera b);
il fondo contributi per l'acquisto di macchine utensili
(legge 28 maggio 1973, n.295) per un importo complessivo di
200 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996 al
fine di soddisfare il fabbisogno stimato di domande di
agevolazione
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cui le disponibilità per l'anno 1994 non sono in grado di far
fronte (comma 1, lettera c);
il fondo per la ricerca applicata (articolo 1, legge 14
febbraio 1982, n.46) per un importo rispettivamente di 250
miliardi per l'anno 1995 e 300 miliardi per l'anno 1996, al
fine di una più estesa innovazione tecnologica ed una efficace
sperimentazione dei suoi processi e prodotti per assicurare il
mantenimento e l'innalzamento della capacità competitiva
dinamica del sistema produttivo nazionale (comma 1, lettera
d);
il fondo per l'innovazione tecnologica (articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n.46) per un importo complessivo di
100 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996, al
fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 (agevolazioni per
investimenti innovativi, acquisizione di servizi reali e spese
di ricerca) della legge 5 ottobre 1991, n.317 (legge per la
piccola e media impresa), in particolare per soddisfare il
fabbisogno espresso dalle domande presentate in materia di
investimenti innovativi, considerata l'immediata operatività
della legge (comma 1, lettera e);
il fondo di dotazione della sezione speciale per il
credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro
(legge 10 gennaio 1953, n.30) per un importo complessivo di
123,4 miliardi al fine di consentire il versamento, da parte
del Ministero del tesoro, della quota residua a suo carico in
relazione all'aumento del fondo, deliberato nel maggio 1993
dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla sezione
autonoma (comma 1, lettera f).
Viene infine garantito il sostegno statale all'urgente
ripresa degli investimenti nel settore delle opere irrigue di
rilevanza nazionale (comma 2), tramite il finanziamento da
parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali di progetti immediatamente cantierabili.
Nella medesima ottica viene modificata l'operatività del
fondo per il risanamento bieticolo-saccarifero, istituito con
legge 4 giugno 1984, n.194, conferendo chiarezza all'assetto
giuridico del fondo stesso, anche in considerazione
dell'estensione dei propri compiti a tutti i settori della
produzione agricola (legge 19 luglio 1993, n.236).
Articolo 2 - Difesa e ricerca scientifica. - Il
settore della difesa, ed in particolare quello relativo
all'industria aeronautica, necessita di incisive azioni di
supporto alle imprese nazionali, soprattutto quelle operanti
tramite "Joint Ventures" con le corrispondenti imprese
straniere. L'intero settore in questione è destinato a subire,
in prospettiva, profonde trasformazioni collegate al recente
accordo realizzato in ambito GATT, e pertanto si rende
imperativo agevolare i processi di ricapitalizzazione delle
industrie nazionali per adeguarne le condizioni di
competitività a livello internazionale.
Per l'attuazione di quanto indicato (commi 3, 4 e 5) viene
utilizzato l'apposito strumento normativo attualmente in
vigore (legge n.808 del 1985) così come rifinanziato dalla
legge 19 luglio 1993, n.237, recante "Interventi urgenti in
favore dell'economia", e dalla legge finanziaria 1994. Sempre
al fine di sostenere il processo di ristrutturazione e
riconversione dell'apparato produttivo nazionale (comma 1)
allo scopo di un recupero di competitività e di un miglior
posizionamento sui mercati è prevista l'integrazione di 150
miliardi, nell'anno 1994, del fondo per la ristrutturazione e
riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, n.675).
Analoghe considerazioni valgono per:
la ricerca scientifica, soprattutto per i settori di
ricerca applicata nei quali è più stretto il rapporto con le
imprese, quali ad esempio quello dei satelliti per
osservazioni scientifiche e della ricerca di energie "pulite",
che si intendono potenziare. A tal fine (commi 8 e 9) si
provvede a finanziare la redazione di un programma
quinquennale di ricerca per l'osservazione della terra dallo
spazio, con
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l'obiettivo di migliorare le tecnologie di elaborazione dati,
di coordinare le attività di telerilevamento delle risorse e
del territorio; così come (comma 10) è previsto il
cofinanziamento della verifica sperimentale dei componenti
critici del nocciolo di una nuova macchina per la fusione
controllata, con lo scopo di realizzare impianti di fusione di
tipo più corretto e a più elevata prestazione per la
produzione energetica nell'ambito dell'accordo di programma
tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
l'ENEA; nonché si provvede a contribuire (comma 11) alle spese
complessive del laboratorio di luce al sincrotone "Elettra" di
Trieste e di Grenoble;
i processi di riconversione delle produzioni di amianto
(comma 12): al fine di assicurarne la realizzazione viene
consentito l'impegno per il 1994 di risorse già disponibili
(nel 1992), ma non ancora formalmente impegnate a causa di
ritardi attuativi per problemi di ordine comunitario della
norma di riferimento (legge 27 marzo 1992, n.257) che concede
incentivi a favore di imprese industriali che sono impegnate
in programmi di riconversione delle attività mediante
l'utilizzazione di materiali sostitutivi;
l'attuazione di interventi per il risparmio energetico:
sono infatti accelerati i tempi di attuazione della legge n.10
del 1991, che concede contributi per iniziative di risparmio
energetico, consentendo l'attivazione di un notevole ammontare
di investimenti, nonché di un ragguardevole risparmio
energetico su base annua ed un conseguente beneficio per la
bilancia dei pagamenti (comma 13).
Articolo 3 - Commercio e camere di commercio. -
Al fine della agevole e più immediata presentazione del
sostegno diretto al comparto del commercio, viene prorogato di
due anni il termine massimo di quattro anni previsto
dall'articolo 9 della legge 9 novembre 1982, n.887, per
l'emanazione dei decreti di concessioneliquidazione delle
operazioni approvate dal Comitato di gestione, previsto dalla
legge 10 ottobre 1975, n.517, alla data del 30 giugno 1993
(comma 1).
Agli Istituti di credito finanziatori obbligati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 marzo 1987, n.121, ad
anticipare i contributi sugli interessi, viene riconosciuto un
interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato
all'operazione di finanziamento, per il periodo decorrente dal
1^ gennaio 1993 fino alla data di emanazione del decreto di
concessione. Il relativo onere viene posto a carico delle
disponibilità esistenti sul capitolo 8042 del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'esercizio 1994 e seguenti (comma 2).
Il Comitato di gestione dovrà provvedere, entro il 30
giugno 1994, ad approvare le domande giacenti, seguendo
l'ordine cronologico nel limite delle disponibilità esistenti
sul capitolo 8042 del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, tenuto anche conto degli impegni da
assumere ai sensi del comma 2. A tali operazioni non si
applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2
della legge n.121 del 1987 (comma 3).
Viene quindi disciplinata (comma 4) l'attività di
emanazione da parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dei provvedimenti di
concessione-liquidazione, secondo l'ordine cronologico di
approvazione da parte del Comitato di gestione, utilizzando
gli stanziamenti esistenti.
Infine dal 1^ luglio 1994 viene disposta la soppressione
del Comitato di gestione di cui alla citata legge n.517 e
l'attribuzione delle competenze al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (comma 5).
In materia di camere di commercio (comma 6) viene
introdotto un criterio di ripartizione del contributo
perequativo disposto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, per l'anno
1994, nel senso dell'attribuzione alle camere di commercio di
nuova costituzione di 6 miliardi di lire a titolo di
contributo perequativo, secondo una ripartizione operata
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dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Tale contributo viene concesso in via transitoria agli enti
camerali che, in relazione al mutato indirizzo in tema di
finanza camerale - acquisizione delle risorse necessarie
all'espletamento dei compiti istituzionali attraverso il
pagamento dei diritti annuali a carico degli iscritti al
registro ditta - presentavano una contrazione di entrate.
Per la ripartizione del contributo in oggetto, la norma in
questione ha stabilito debba avvenire nella stessa misura già
determinata per l'anno 1992, nella considerazione dell'urgenza
del trasferimento connessa alla necessità da parte degli enti
camerali di conoscere rapidamente le risorse disponibili per
provvedere al necessario assestamento di bilancio e quindi
alla tempestiva realizzazione degli interventi promozionali a
sostegno dell'economia.
L'applicazione di tali modalità di ripartizione anche per
l'anno 1994 non terrebbe conto delle modificazioni strutturali
della base contributiva (trasformazioni societarie,
diminuzione del numero delle ditte) conseguenti alla attuale
fase recessiva dell'economia, che hanno di fatto inciso in
maniera determinante sui flussi di entrata delle camere di
commercio. Si pone perciò l'esigenza di modificare tali
modalità che fanno ormai riferimento ad una base temporale
(entrata 1990 e 1991) ormai non più significativa.
Si è quindi adottato un diverso criterio di massima che
garantisce rispondenza delle finalità perequative all'attuale
livello delle risorse finanziarie camerali anche tese al
miglioramento dell'efficienza operativa.
Si tratta di una norma che limita la sua efficacia al solo
anno 1994 in quanto per gli esercizi futuri non è attualmente
previsto alcun trasferimento di fondi a tale titolo dal
bilancio dello Stato, ed anche perché la legge di riforma
delle camere di commercio di recente approvata dal Parlamento
introduce modifiche significative con efficacia dal 1995 al
sistema di finanziamento delle camere stesse.
Il comma 7 dispone la pubblicazione separata del BUSARL
nelle provincie di Trento e Bolzano in ottemperanza
all'obbligo del bilinguismo.
Sempre in materia di enti camerali (comma 8) vengono
precisate le modalità di computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione dei fondi a capitalizzazione
previsti dall'ordinamento delle camere di commercio (comma 7),
al fine di ovviare agli stravolgimenti applicativi che stanno
provocando un contenzioso di estremo pericolo per i bilanci
camerali.
L'attuale formulazione della legge (legge 7 febbraio 1951,
n.72) può dare luogo a dubbi interpretativi in ordine all'arco
temporale di computo dell'indennità integrativa, per la quale
il personale già si accinge a richiedere una retrodatazione
del conteggio al 1959, anno della sua istituzione per il
personale statale, anziché, come ad oggi invece avviene, al
1970, anno della sua estensione ai dipendenti delle camere di
commercio, con evidenti e ingiustificati aggravi di spesa per
i bilanci camerali.
Viene infine reso esplicito (comma 9) l'obbligo per coloro
che utilizzano i servizi delle Commissioni di degustazione
(istituite presso le camere di commercio dalla legge 10
febbraio 1992, n.164) di corrispondere una somma che sia
commisurata ai quantitativi di vino sottoposti a
certificazione.
Alle Commissioni indicate viene demandata la cura degli
esami organolettici e delle analisi chimico-fisiche necessarie
per l'immissione al consumo di un prodotto vinicolo a
denominazione d'origine.
L'attività così svolta dalle camere di commercio, si
configura come un servizio agli operatori, che vedono il loro
prodotto acquisire valore aggiunto in forza della
certificazione indispensabile per ottenere la denominazione
d'origine.
L'ultimo comma dell'articolo (comma 10) è inteso a
sostenere l'attività svolta dai consorzi per l'esportazione
mediante un finanziamento di 30 miliardi annui per il periodo
1994-1996. Tale finanziamento
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ha lo scopo di assicurare la continuità degli incentivi in
favore dei consorzi di piccole e medie imprese per
l'esportazione, rappresentando un valido strumento di stimolo
all'economia e dei livelli occupazionali sostenuti
significativamente dalla domanda estera.
Articolo 4 - Interventi EFIM. - In relazione al
processo di liquidazione dell'EFIM, viene disposto un
ulteriore stanziamento di lire 5.000 miliardi in aggiunta ai
9.000 previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n.33, sempre per le finalità di cui allo stesso decreto-legge
n.487 del 1992, nonché in linea con i decreti-legge n.154 del
1993, convertito dalla legge n.242 del 1993 e n.471 del 1993,
vengono meglio definite le competenze del commissario
liquidatore dell'EFIM, fissando al contempo vincoli più
stringenti per l'utilizzazione dei fondi messi a sua
disposizione (commi 1 e 2).
Nel rimandare per quanto concerne la quantificazione dei
fabbisogni alla relazione tecnica allegata, quanto disposto
(comma 3) si collega al progetto di risanamento finanziario e
di razionalizzazione industriale delle aziende e società
operanti nel settore della difesa ed aerospaziale, già
appartenenti al soppresso EFIM, presentato dal commissario
liquidatore ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato
decreto-legge n.487 del 1992, e approvato con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria
del 4 agosto 1993.
In particolare (comma 3) il nuovo stanziamento pari a lire
5.000 miliardi è destinato come segue:
fino a lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale
delle predette società appartenenti al settore difesa (in
proposito, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce
l'ammontare massimo della spesa da destinare alla copertura
delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale delle
stesse società, pari a lire 4.068 miliardi);
lire 145,5 miliardi per far fronte al costo
dell'adeguamento degli organici delle società del settore
difesa, come previsto nel progetto sopracitato;
lire 1.500 miliardi per il comparto dell'alluminio, da
utilizzare in parte per il pagamento dei debiti pregressi ed
in parte per l'attuazione del piano di risanamento del
settore. Al riguardo, si fa presente che per quanto concerne i
debiti pregressi, il relativo pagamento è ammissibile in
relazione al disposto dell'articolo 5, lettera b), del
citato decreto-legge n.487 del 1992, convertito dalla legge
n.33 del 1993, tenendo conto della costante interpretazione
giurisprudenziale dell'articolo 2362 del codice civile, come
richiamato anche nella comunicazione del 2 ottobre 1993 della
Commissione delle Comunità europee, mentre, con riguardo alla
quota di stanziamento destinata all'attuazione del piano, si
evidenzia che i pagamenti saranno effettuati solo dopo che il
piano sia stato sottoposto ed approvato dagli organi della
Comunità, nel rispetto delle norme del Trattato di Roma.
Sono, quindi, disposte (comma 5) integrazioni all'articolo
5 del decreto-legge n.487 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.33 del 1993, aggiungendo altri
tre commi al vigente comma 2 al fine di:
precisare, soprattutto con riguardo ai rapporti con i
creditori esteri, che gli impegni assunti dal commissario
liquidatore sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Lo
stesso comma contiene una puntualizzazione relativamente al
programma e i progetti di liquidazione, con specifico
riferimento al progetto di riorganizzazione del comparto
ferroviario che appare indispensabile per consentire
operazioni connesse con il trasferimento della società Breda
Costruzioni Ferroviarie e società collegate (C.P.A. Sud,
Imesi, Sofer, Breda Transportation, Breda Fucine Meridionali,
Cometra, Avis, Breda Menarinibus e Reggiane Omi ramo
ferroviario), in relazione anche agli sviluppi futuri delle
attività del predetto comparto (comma 2- bis);
regolare un ulteriore aspetto della dismissione delle
aziende ex EFIM operanti
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nel settore della difesa, precisando che i rapporti
giuridici attivi e passivi in dipendenza di contratti di
fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con
i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela
e Indonesia vengono concentrati in una società ad hoc e
che le obbligazioni assunte al riguardo da EFIM sono garantite
dallo Stato. Trattasi, infatti, di operazioni che hanno subito
effetti di interventi estranei alla pura vicenda
imprenditoriale, correlati ad istanze di diverso profilo,
sicché non possono essere ricondotti nell'ambito aziendale
propriamente detto, anche in considerazione del contenzioso
internazionale in atto (commi 2- ter e
2- quater);
rendere più flessibili nonché ampliare la gamma, degli
strumenti a disposizione del commissario liquidatore (commi 6
e 7), stabilendo, rispettivamente, che la richiesta di
liquidazione coatta è ammissibile in relazione a tutte le
società controllate e non solo per quelle nei cui confronti il
programma esclude una qualsivoglia forma di continuazione, che
il commissario può rilasciare fidejussioni necessarie per la
continuazione delle attività in attesa delle alienazioni.
Il provvedimento riveste, ovviamente, carattere di
necessità ed urgenza date le particolari finalità che è
destinato a perseguire.
Articolo 5 - Rapporti con L'IRI Spa. - La legge
7 febbraio 1991, n.42, autorizzava l'IRI a contrarre mutui o
ad emettere prestiti obbligazionari anche convertibili, per un
ammontare pari a 8.450 miliardi.
Con riferimento ai mutui ed alle obbligazioni non
convertibili, sino alla concorrenza di 7.200 miliardi, lo
Stato assumeva l'onere del rimborso del capitale e di un
contributo di interessi pari al 4 per cento annuo.
Nel periodo marzo-maggio 1991, sono stati contratti
dall'istituto mutui per 3.000 miliardi utilizzati, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 2 della predetta legge, per il
parziale recupero degli interventi finanziari destinati al
risanamento della siderurgia, secondo gli indirizzi ed i
criteri deliberati dal CIPI e dal CIPE (in data 14 giugno
1988) ed autorizzato a livello comunitario dalla decisione n.
89/218 CECA della Commissione delle Comunità europee.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza del
15-17 ottobre 1991, n.384, ha dichiarato in relazione
all'articolo 81, comma quarto della Costituzione,
l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, nonché
del comma 2 dell'articolo 7 della predetta legge, relativi
alla copertura finanziaria per il triennio 1990-1992
determinandosi, in tal modo, un forte deterioramento della
situazione economica-patrimoniale dell'Istituto, esposta come
sopra indicato, avendo contratto effettivamente mutui per lire
3.000 miliardi, destinati al risanamento della siderurgia
pubblica, ed in virtù di una legislazione all'epoca
vigente.
Il Governo, quindi, ritiene che si debba dar luogo al
rimborso dei relativi oneri stante la sopravvenuta
illegittimità costituzionale della legge n. 42 del 1991 solo
per le parti ove rilevava la mancanza di copertura
finanziaria.
Si tratta, pertanto, della definizione di un rapporto tra
lo Stato e l'IRI che si riferisce ad interventi finanziari già
posti in essere. Tale definizione non ha potuto essere
effettuata in precedenza per i motivi sopra esposti e si rende
ora urgente, a seguito della trasformazione dell'IRI da ente
pubblico a società per azioni a regime privatistico.
Ne consegue che non sono in causa nuove forme di aiuto
statale, poiché la presente misura si limita a portare a
completamento un'operazione da lungo tempo avviata ed
autorizzata sia in sede interna che comunitaria.
Articolo 6 - Norme procedurali. - In analogia a
quanto disposto dall'articolo 206 del Trattato di Maastricht
in materia di bilancio generale dell'Unione Europea, viene
attivata (commi 1 e 2) una procedura
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di rilevazione, controllo, rendicontazione alle
competenti autorità nazionali, del complesso dei risultati
gestionali conseguenti all'utilizzo - da parte delle
Ammininistrazioni centrali dello Stato - delle risorse
assegnate all'Unione europea in attuazione dei programmi e
degli interventi cofinanziati, nonché di quelle nazionali ad
esse collegate.
La norma si inserisce, quindi, nel quadro delle
disposizioni di carattere finanziario recate dal Trattato di
Maastricht che ha, tra l'altro, posto l'accento sulla
necessità di una puntuale azione di controllo, da parte della
Corte dei conti europea e dello stesso Parlamento europeo,
sull'esecuzione annuale del bilancio comunitario. Disposizioni
rese ancora più pregnanti dall'obbligo, posto a carico della
Commissione e degli Stati membri, dell'adozione, entro tempi
prestabiliti, di misure volte alla prevenzione ed alla
repressione delle frodi al bilancio medesimo.
In tale contesto, vengono attribuite al Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la
legge 16 aprile 1987, n. 183, specifiche funzioni di
rilevazione e rendicontazione dei flussi di spesa sottostanti
agli interventi di politica comunitaria, con particolare
riferimento alle azioni che trovano esposizione contabile
negli stati di previsione delle Amministrazioni centrali dello
Stato.
L'individuazione del Fondo di rotazione quale organismo
responsabile delle attività previste dalla norma, risponde
alla logica della continuità e della coerenza
giuridicoistituzionale dell'ordinamento interno, atteso che,
ai sensi della predetta legge n.183 del 1987, il Fondo già
provvede a:
finanziare le quote di spettanza nazionale degli
interventi di politica comunitaria;
acquisire e trasferire agli aventi diritto i contributi
assegnati all'Italia a valere sul bilancio dell'Unione
europea;
raccogliere ed elaborare i dati relativi ai flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea, mediante il
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
La collocazione in allegato al Rendiconto generale dello
Stato di apposita relazione (comma 2), infine, è intesa a
consentire l'espletamento dei controlli di competenza della
Corte dei conti, nonché le valutazioni di ordine politico del
Parlamento, in merito ai risultati della gestione delle
risorse di cui trattasi, nel rispetto delle vigenti norme di
contabilità generale dello Stato.
Sempre in tema di norme procedurali (commi 3, 4, 5 e 6) è
previsto un insieme di norme dirette a modificare le
disposizioni in materia di intervento nelle aree depresse del
territorio nazionale, così da assicurare una più tempestiva
operatività dei meccanismi finanziari che al momento
disciplinano la materia.
Per quanto riguarda i commi 7 e 8 va tenuto conto che negli
ultimi tempi tutti i pagamenti predisposti dal Ministero dei
trasporti a favore della F.S. S.p.A. non sono stati vistati
dalla Ragioneria Centrale in quanto l'organo di controllo,
rifacendosi a quanto già precisato dalla Corte dei conti,
subordina ulteriori pagamenti alla predisposizione da parte
dell'impresa ferroviaria e del Ministero dei trasporti
medesimo della tariffa tecnico-economica.
Considerato che tale tariffa non potrà essere disponibile
prima della fine del corrente anno, ad evitare la paralisi del
servizio pubblico è indispensabile varare una norma in forza
della quale le somme iscritte in bilancio possono essere
corrisposte alla società anche nelle more dell'allestimento di
tale tariffa.
Problema analogo si pone per i contributi da corrispondersi
dal Tesoro al fondo pensioni per il personale ferroviario,
posto che l'organo di controllo ne subordina l'erogazione alla
quantificazione del relativo disavanzo.
Considerato che, soprattutto negli ultimi tempi, la F.S.
S.p.A. sta conducendo una politica di forte riduzione del
personale, non è possibile per la stessa quantificare in tempi
brevi la misura del disavanzo
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del fondo pensioni, per cui è necessario anche in
questo caso autorizzare il Tesoro a corrispondere le somme
iscritte in bilancio, salvo procedere in secondo tempo alla
determinazione del disavanzo da ripianare e agli eventuali
conguagli.
Articoli 7 e 8 - Trasporto pubblico locale. -
Gli articoli 7 e 8 prevedono norme per la riorganizzazione
e il risanamento del settore del trasporto pubblico locale
rispettivamente per i servizi di competenza regionale e di
competenza statale.
Si tratta, come noto, di settore in grave difficoltà sia
per l'insoddisfacente livello dei servizi offerti, sia per la
situazione economico-finanziaria delle aziende, ai limiti
ormai del collasso.
Per fronteggiare la crisi del settore, il 26 luglio 1993, è
stato presentato alla Camera dei deputati (A.C. n. 2972) un
disegno di legge governativo di riforma organica, che non è
stato peraltro ancora approvato dal Parlamento.
E' quindi ormai indilazionabile un intervento urgente, che
preveda i princìpi essenziali di riforma organizzativa e gli
strumenti per il ripiano dei disavanzi.
L'articolo 7, commi 1 e 2, nella prima prospettiva, ai fini
della economicità e efficienza gestionale, prevede:
piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi;
piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di
bilancio delle aziende di trasporto;
messa in mobilità del personale eccedentario e
prepensionamenti.
Nella seconda prospettiva (comma 3) è previsto il concorso
dello Stato nel ripiano dei disavanzi delle aziende di
trasporto pubbliche locali, con un contributo decennale di 660
miliardi.
I commi da 4 a 8 prevedono norme attuative per la
valutazione dei disavanzi di esercizio e per la loro parziale
copertura.
Il comma 9 prevede la stipula di contratti di servizio,
mediante i quali viene modificato l'attuale sistema basato
sulla erogazione di contributi a copertura dei disavanzi di
esercizio.
Nel comma 10 sono definite le risorse finanziarie destinate
alla valutazione dei predetti obiettivi. Comunque, oltre alle
risorse finanziarie a carico dell'ente concedente, il soggetto
esercente il servizio dovrà garantire un introito minimo del
30 per cento dei costi nell'anno 1994 e del 35 per cento
nell'anno 1995.
Il comma 11 autorizza gli enti ad assumere mutui a proprio
carico per i minori contributi erogati sino al conseguimento
del pareggio dei bilanci (1999) e ad alienare il patrimonio
disponibile.
L'articolo 8, comma 1, analogamente all'articolo 7, prevede
misure per il risanamento e lo sviluppo dei servizi ad
impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di
concessione o in gestione governativa, estendendo altresì a
detti servizi gli istituti della mobilità e del
prepensionamento previsti per gli altri servizi di competenza
regionale.
Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto che deve
fissare in particolare i criteri per la trasformazione delle
gestioni governative in società per azioni, stabilendo altresì
lo scorporo dei servizi ferroviari ubicati nella regione
Basilicata da quelli ubicati nella regione Puglia.
Anche per i servizi ferroviari, al comma 4, viene prevista
l'autorizzazione a contrarre mutui, stimando un onere a carico
dello Stato di 240 miliardi.
I commi 5 e 6, come per i servizi di competenza regionale,
prevedono la stipula di contratti di servizio e definiscono le
relative risorse finanziarie occorrenti.
Nel comma 7 viene stabilita l'emanazione di un regolamento
con il quale individuare le operazioni tecnico-amministrative
di competenza del nuovo Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Il comma 8 prevede la copertura finanziaria degli articoli
7 e 8, pari a complessivi 900 miliardi, mentre il comma 9
stabilisce l'assegnazione al capitolo 1652 del Ministero dei
trasporti e della navigazione di quelle somme che verranno
recuperate dalle erogazioni effettuate ai sensi della legge 21
marzo 1991, n. 97.
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Articolo 9 - Trasporto marittimo. - Al fine di
procedere in via spedita alla ristrutturazione del settore del
trasporto marittimo pubblico, è prevista la ricapitalizzazione
(commi 1 e 2) delle società appartenenti al Gruppo Finmare,
che esercitano i servizi internazionali merci di linea,
servizi ritenuti indispensabili per l'economia nazionale nella
logica della integrazione e sviluppo delle infrastrutture a
livello europeo e non solo.
Tale ricapitalizzazione costituisce il presupposto per il
risanamento gestionale e la successiva privatizzazione delle
società in oggetto, e risulta subordinata alla presentazione
di un apposito piano di riordino del Gruppo Finmare.
Sono quindi individuate le risorse finanziarie necessarie a
garantire l'erogazione dei contributi, nonché dettare norme
integrative al fine di rendere tempestiva l'erogazione dei
contributi stessi.
L'articolo 10 contiene alcune disposizioni sostitutive
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, e successive modificazioni, in materia di
alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali.
Le innovazioni normative sono volte sostanzialmente a
consentire agli enti locali di negoziare, a fronte di
deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà,
aperture di credito con istituti di credito autorizzati dal
Ministero del tesoro.
Gli utilizzi delle aperture di credito sono destinati dagli
enti locali per finalità
determinate, in particolare per spese di manutenzione
straordinaria o per altre spese in conto capitale
incrementative del patrimonio degli enti.
Al rimborso degli utilizzi si provvede con i fondi
provenienti dalle alienazioni del patrimonio disponibile degli
enti locali.
A seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con decreto ministeriale
28 dicembre 1993, n. 567, è stato introdotto il conto fiscale
la cui utilizzazione è obbligatoria a decorrere dal 1^ gennaio
1994.
Questo nuovo istituto rende possibile, tra l'altro,
l'effettuazione dei rimborsi d'imposta per il tramite del
concessionario, sia se richiesti dal contribuente sia se
disposti dall'ufficio.
Tenuto conto, tuttavia, che non per tutti i contribuenti
soggetti ad IVA è possibile l'effettuazione dei rimborsi
tramite concessionario, ma solo per i titolari del conto
fiscale, e per rendere nel contempo più scorrevole l'attività
operativa degli uffici, si rende necessario mantenere, per
questi ultimi, la possibilità di operare i rimborsi, come per
il passato, utilizzando i fondi della riscossione che
affluiscono sulle contabilità speciali intestate agli uffici
stessi.
Con il comma 1 dell'articolo 11 che si propone, si intende
raggiungere l'obiettivo di rendere più celere l' iter di
erogazione dei rimborsi d'imposta e, contemporaneamente, di
ridurre il notevole ritardo fin qui accumulatosi.
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