Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


499
DDL0033-0002
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Deputati! -- L'esigenza di assicurare,
  nell'attuale situazione di ristagno dell'economia, un adeguato
  flusso di investimenti pubblici e, nel contempo, di evitare
  una ulteriore discesa dei livelli occupazionali, impone di
  adottare misure urgenti nei settori economici trainanti, quali
  le opere pubbliche, le infrastrutture e il comparto
  industriale.
    Tale esigenza ha trovato riscontro nella legge finanziaria
  1994, testè approvata dal Parlamento, che ha definito una
  serie di appostazioni riferite agli specifici settori
  indicati.
    Per dare attuazione alle riferite esigenze finanziarie si è
  resa necessaria l'adozione del decreto-legge 13 gennaio 1994,
  n. 22, che, alla stregua anche di quanto in passato
  analogamente deciso dal Governo, consenta di avviare in tempi
  brevi i necessari interventi.
    Poiché il decreto-legge n. 22 del 1994 non è stato
  convertito in legge nei termini costituzionali, si è resa
  necessaria la sua reiterazione non essendo venute meno le
  motivazioni che ne avevano determinato l'adozione.
    Peraltro, ulteriori esigenze di perfezionamento
  tecnico-normativo hanno determinato aggiustamenti delle
  disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 22 in
  considerazione delle difficoltà applicative emerse,
  specialmente a livello locale.
    I settori che meritano maggiore attenzione, e che hanno
  formato oggetto delle determinazioni di legge finanziaria
  riguardano in particolare:
    Articolo 1 -  Industria, artigianato, cooperazione,
  agricoltura. -  La prospettiva della compiuta attuazione del
  Trattato dell'Unione europea e del mercato unico impone di
  riconsiderare globalmente l'impegno dello Stato verso i
  settori cui in passato sono stati destinati cospicui flussi di
  risorse.  Tale esigenza, peraltro, non può andare disgiunta dal
  mantenimento di sia pur minimi livelli di intervento in favore
  di quelle attività che, per la loro dimensione economica,
  costituiscono l'ossatura dell'economia nazionale.  Ciò vale, in
  particolare, per le piccole e medie imprese industriali ed
  artigiane, il movimento cooperativo, le provvidenze per
  l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata, nonché le
  opere relative all'irrigazione in agricoltura, cui si provvede
  utilizzando gli ormai collaudati strumenti normativi già
  operanti presso i competenti Ministeri di settore (commi 1 e
  2).
    In relazione agli obiettivi indicati si provvede ad
  integrare:
      il fondo costituito presso l'Artigiancassa (articolo 37
  della legge 25 luglio 1952, n.949, come sostituito
  dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n.685), per un
  ammontare complessivo di 200 miliardi equamente ripartiti per
  gli anni 1995 e 1996 (comma 1, lettera  a);
      il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo
  della cooperazione detto "Foncooper" (articolo 1 della legge
  27 febbraio 1985, n.49, cosiddetta "legge Marcora") per un
  importo complessivo di 100 miliardi equamente ripartiti per
  gli anni 1995 e 1996 (comma 1, lettera  b);
      il fondo contributi per l'acquisto di macchine utensili
  (legge 28 maggio 1973, n.295) per un importo complessivo di
  200 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996 al
  fine di soddisfare il fabbisogno stimato di domande di
  agevolazione
 
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  cui le disponibilità per l'anno 1994 non sono in grado di far
  fronte (comma 1, lettera  c);
      il fondo per la ricerca applicata (articolo 1, legge 14
  febbraio 1982, n.46) per un importo rispettivamente di 250
  miliardi per l'anno 1995 e 300 miliardi per l'anno 1996, al
  fine di una più estesa innovazione tecnologica ed una efficace
  sperimentazione dei suoi processi e prodotti per assicurare il
  mantenimento e l'innalzamento della capacità competitiva
  dinamica del sistema produttivo nazionale (comma 1, lettera
  d);
      il fondo per l'innovazione tecnologica (articolo 14 della
  legge 17 febbraio 1982, n.46) per un importo complessivo di
  100 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996, al
  fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti
  dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 (agevolazioni per
  investimenti innovativi, acquisizione di servizi reali e spese
  di ricerca) della legge 5 ottobre 1991, n.317 (legge per la
  piccola e media impresa), in particolare per soddisfare il
  fabbisogno espresso dalle domande presentate in materia di
  investimenti innovativi, considerata l'immediata operatività
  della legge (comma 1, lettera  e);
      il fondo di dotazione della sezione speciale per il
  credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro
  (legge 10 gennaio 1953, n.30) per un importo complessivo di
  123,4 miliardi al fine di consentire il versamento, da parte
  del Ministero del tesoro, della quota residua a suo carico in
  relazione all'aumento del fondo, deliberato nel maggio 1993
  dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla sezione
  autonoma (comma 1, lettera  f).
    Viene infine garantito il sostegno statale all'urgente
  ripresa degli investimenti nel settore delle opere irrigue di
  rilevanza nazionale (comma 2), tramite il finanziamento da
  parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali di progetti immediatamente cantierabili.
    Nella medesima ottica viene modificata l'operatività del
  fondo per il risanamento bieticolo-saccarifero, istituito con
  legge 4 giugno 1984, n.194, conferendo chiarezza all'assetto
  giuridico del fondo stesso, anche in considerazione
  dell'estensione dei propri compiti a tutti i settori della
  produzione agricola (legge 19 luglio 1993, n.236).
    Articolo  2 -  Difesa e ricerca scientifica. -  Il
  settore della difesa, ed in particolare quello relativo
  all'industria aeronautica, necessita di incisive azioni di
  supporto alle imprese nazionali, soprattutto quelle operanti
  tramite "Joint Ventures" con le corrispondenti imprese
  straniere.  L'intero settore in questione è destinato a subire,
  in prospettiva, profonde trasformazioni collegate al recente
  accordo realizzato in ambito GATT, e pertanto si rende
  imperativo agevolare i processi di ricapitalizzazione delle
  industrie nazionali per adeguarne le condizioni di
  competitività a livello internazionale.
    Per l'attuazione di quanto indicato (commi 3, 4 e 5) viene
  utilizzato l'apposito strumento normativo attualmente in
  vigore (legge n.808 del 1985) così come rifinanziato dalla
  legge 19 luglio 1993, n.237, recante "Interventi urgenti in
  favore dell'economia", e dalla legge finanziaria 1994.  Sempre
  al fine di sostenere il processo di ristrutturazione e
  riconversione dell'apparato produttivo nazionale (comma 1)
  allo scopo di un recupero di competitività e di un miglior
  posizionamento sui mercati è prevista l'integrazione di 150
  miliardi, nell'anno 1994, del fondo per la ristrutturazione e
  riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, n.675).
  Analoghe considerazioni valgono per:
      la ricerca scientifica, soprattutto per i settori di
  ricerca applicata nei quali è più stretto il rapporto con le
  imprese, quali ad esempio quello dei satelliti per
  osservazioni scientifiche e della ricerca di energie "pulite",
  che si intendono potenziare.  A tal fine (commi 8 e 9) si
  provvede a finanziare la redazione di un programma
  quinquennale di ricerca per l'osservazione della terra dallo
  spazio, con
 
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  l'obiettivo di migliorare le tecnologie di elaborazione dati,
  di coordinare le attività di telerilevamento delle risorse e
  del territorio; così come (comma 10) è previsto il
  cofinanziamento della verifica sperimentale dei componenti
  critici del nocciolo di una nuova macchina per la fusione
  controllata, con lo scopo di realizzare impianti di fusione di
  tipo più corretto e a più elevata prestazione per la
  produzione energetica nell'ambito dell'accordo di programma
  tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  l'ENEA; nonché si provvede a contribuire (comma 11) alle spese
  complessive del laboratorio di luce al sincrotone "Elettra" di
  Trieste e di Grenoble;
      i processi di riconversione delle produzioni di amianto
  (comma 12): al fine di assicurarne la realizzazione viene
  consentito l'impegno per il 1994 di risorse già disponibili
  (nel 1992), ma non ancora formalmente impegnate a causa di
  ritardi attuativi per problemi di ordine comunitario della
  norma di riferimento (legge 27 marzo 1992, n.257) che concede
  incentivi a favore di imprese industriali che sono impegnate
  in programmi di riconversione delle attività mediante
  l'utilizzazione di materiali sostitutivi;
      l'attuazione di interventi per il risparmio energetico:
  sono infatti accelerati i tempi di attuazione della legge n.10
  del 1991, che concede contributi per iniziative di risparmio
  energetico, consentendo l'attivazione di un notevole ammontare
  di investimenti, nonché di un ragguardevole risparmio
  energetico su base annua ed un conseguente beneficio per la
  bilancia dei pagamenti (comma 13).
    Articolo  3 -  Commercio e camere di commercio. -
  Al fine della agevole e più immediata presentazione del
  sostegno diretto al comparto del commercio, viene prorogato di
  due anni il termine massimo di quattro anni previsto
  dall'articolo 9 della legge 9 novembre 1982, n.887, per
  l'emanazione dei decreti di concessioneliquidazione delle
  operazioni approvate dal Comitato di gestione, previsto dalla
  legge 10 ottobre 1975, n.517, alla data del 30 giugno 1993
  (comma 1).
    Agli Istituti di credito finanziatori obbligati ai sensi
  dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 marzo 1987, n.121, ad
  anticipare i contributi sugli interessi, viene riconosciuto un
  interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato
  all'operazione di finanziamento, per il periodo decorrente dal
  1^ gennaio 1993 fino alla data di emanazione del decreto di
  concessione.  Il relativo onere viene posto a carico delle
  disponibilità esistenti sul capitolo 8042 del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
  l'esercizio 1994 e seguenti (comma 2).
    Il Comitato di gestione dovrà provvedere, entro il 30
  giugno 1994, ad approvare le domande giacenti, seguendo
  l'ordine cronologico nel limite delle disponibilità esistenti
  sul capitolo 8042 del Ministero dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato, tenuto anche conto degli impegni da
  assumere ai sensi del comma 2.  A tali operazioni non si
  applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2
  della legge n.121 del 1987 (comma 3).
    Viene quindi disciplinata (comma 4) l'attività di
  emanazione da parte del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato dei provvedimenti di
  concessione-liquidazione, secondo l'ordine cronologico di
  approvazione da parte del Comitato di gestione, utilizzando
  gli stanziamenti esistenti.
    Infine dal 1^ luglio 1994 viene disposta la soppressione
  del Comitato di gestione di cui alla citata legge n.517 e
  l'attribuzione delle competenze al Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato (comma 5).
    In materia di camere di commercio (comma 6) viene
  introdotto un criterio di ripartizione del contributo
  perequativo disposto dall'articolo 1, comma 3, del
  decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, per l'anno
  1994, nel senso dell'attribuzione alle camere di commercio di
  nuova costituzione di 6 miliardi di lire a titolo di
  contributo perequativo, secondo una ripartizione operata
 
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  dal Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
    Tale contributo viene concesso in via transitoria agli enti
  camerali che, in relazione al mutato indirizzo in tema di
  finanza camerale - acquisizione delle risorse necessarie
  all'espletamento dei compiti istituzionali attraverso il
  pagamento dei diritti annuali a carico degli iscritti al
  registro ditta - presentavano una contrazione di entrate.
    Per la ripartizione del contributo in oggetto, la norma in
  questione ha stabilito debba avvenire nella stessa misura già
  determinata per l'anno 1992, nella considerazione dell'urgenza
  del trasferimento connessa alla necessità da parte degli enti
  camerali di conoscere rapidamente le risorse disponibili per
  provvedere al necessario assestamento di bilancio e quindi
  alla tempestiva realizzazione degli interventi promozionali a
  sostegno dell'economia.
    L'applicazione di tali modalità di ripartizione anche per
  l'anno 1994 non terrebbe conto delle modificazioni strutturali
  della base contributiva (trasformazioni societarie,
  diminuzione del numero delle ditte) conseguenti alla attuale
  fase recessiva dell'economia, che hanno di fatto inciso in
  maniera determinante sui flussi di entrata delle camere di
  commercio.  Si pone perciò l'esigenza di modificare tali
  modalità che fanno ormai riferimento ad una base temporale
  (entrata 1990 e 1991) ormai non più significativa.
    Si è quindi adottato un diverso criterio di massima che
  garantisce rispondenza delle finalità perequative all'attuale
  livello delle risorse finanziarie camerali anche tese al
  miglioramento dell'efficienza operativa.
    Si tratta di una norma che limita la sua efficacia al solo
  anno 1994 in quanto per gli esercizi futuri non è attualmente
  previsto alcun trasferimento di fondi a tale titolo dal
  bilancio dello Stato, ed anche perché la legge di riforma
  delle camere di commercio di recente approvata dal Parlamento
  introduce modifiche significative con efficacia dal 1995 al
  sistema di finanziamento delle camere stesse.
    Il comma 7 dispone la pubblicazione separata del BUSARL
  nelle provincie di Trento e Bolzano in ottemperanza
  all'obbligo del bilinguismo.
    Sempre in materia di enti camerali (comma 8) vengono
  precisate le modalità di computo dell'indennità integrativa
  speciale nella determinazione dei fondi a capitalizzazione
  previsti dall'ordinamento delle camere di commercio (comma 7),
  al fine di ovviare agli stravolgimenti applicativi che stanno
  provocando un contenzioso di estremo pericolo per i bilanci
  camerali.
    L'attuale formulazione della legge (legge 7 febbraio 1951,
  n.72) può dare luogo a dubbi interpretativi in ordine all'arco
  temporale di computo dell'indennità integrativa, per la quale
  il personale già si accinge a richiedere una retrodatazione
  del conteggio al 1959, anno della sua istituzione per il
  personale statale, anziché, come ad oggi invece avviene, al
  1970, anno della sua estensione ai dipendenti delle camere di
  commercio, con evidenti e ingiustificati aggravi di spesa per
  i bilanci camerali.
    Viene infine reso esplicito (comma 9) l'obbligo per coloro
  che utilizzano i servizi delle Commissioni di degustazione
  (istituite presso le camere di commercio dalla legge 10
  febbraio 1992, n.164) di corrispondere una somma che sia
  commisurata ai quantitativi di vino sottoposti a
  certificazione.
    Alle Commissioni indicate viene demandata la cura degli
  esami organolettici e delle analisi chimico-fisiche necessarie
  per l'immissione al consumo di un prodotto vinicolo a
  denominazione d'origine.
    L'attività così svolta dalle camere di commercio, si
  configura come un servizio agli operatori, che vedono il loro
  prodotto acquisire valore aggiunto in forza della
  certificazione indispensabile per ottenere la denominazione
  d'origine.
    L'ultimo comma dell'articolo (comma 10) è inteso a
  sostenere l'attività svolta dai consorzi per l'esportazione
  mediante un finanziamento di 30 miliardi annui per il periodo
  1994-1996.  Tale finanziamento
 
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  ha lo scopo di assicurare la continuità degli incentivi in
  favore dei consorzi di piccole e medie imprese per
  l'esportazione, rappresentando un valido strumento di stimolo
  all'economia e dei livelli occupazionali sostenuti
  significativamente dalla domanda estera.
    Articolo  4 -  Interventi EFIM. -  In relazione al
  processo di liquidazione dell'EFIM, viene disposto un
  ulteriore stanziamento di lire 5.000 miliardi in aggiunta ai
  9.000 previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
  n.33, sempre per le finalità di cui allo stesso decreto-legge
  n.487 del 1992, nonché in linea con i decreti-legge n.154 del
  1993, convertito dalla legge n.242 del 1993 e n.471 del 1993,
  vengono meglio definite le competenze del commissario
  liquidatore dell'EFIM, fissando al contempo vincoli più
  stringenti per l'utilizzazione dei fondi messi a sua
  disposizione (commi 1 e 2).
    Nel rimandare per quanto concerne la quantificazione dei
  fabbisogni alla relazione tecnica allegata, quanto disposto
  (comma 3) si collega al progetto di risanamento finanziario e
  di razionalizzazione industriale delle aziende e società
  operanti nel settore della difesa ed aerospaziale, già
  appartenenti al soppresso EFIM, presentato dal commissario
  liquidatore ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato
  decreto-legge n.487 del 1992, e approvato con decreto del
  Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria
  del 4 agosto 1993.
    In particolare (comma 3) il nuovo stanziamento pari a lire
  5.000 miliardi è destinato come segue:
      fino a lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale
  delle predette società appartenenti al settore difesa (in
  proposito, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce
  l'ammontare massimo della spesa da destinare alla copertura
  delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale delle
  stesse società, pari a lire 4.068 miliardi);
      lire 145,5 miliardi per far fronte al costo
  dell'adeguamento degli organici delle società del settore
  difesa, come previsto nel progetto sopracitato;
      lire 1.500 miliardi per il comparto dell'alluminio, da
  utilizzare in parte per il pagamento dei debiti pregressi ed
  in parte per l'attuazione del piano di risanamento del
  settore.  Al riguardo, si fa presente che per quanto concerne i
  debiti pregressi, il relativo pagamento è ammissibile in
  relazione al disposto dell'articolo 5, lettera  b),  del
  citato decreto-legge n.487 del 1992, convertito dalla legge
  n.33 del 1993, tenendo conto della costante interpretazione
  giurisprudenziale dell'articolo 2362 del codice civile, come
  richiamato anche nella comunicazione del 2 ottobre 1993 della
  Commissione delle Comunità europee, mentre, con riguardo alla
  quota di stanziamento destinata all'attuazione del piano, si
  evidenzia che i pagamenti saranno effettuati solo dopo che il
  piano sia stato sottoposto ed approvato dagli organi della
  Comunità, nel rispetto delle norme del Trattato di Roma.
    Sono, quindi, disposte (comma 5) integrazioni all'articolo
  5 del decreto-legge n.487 del 1992, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n.33 del 1993, aggiungendo altri
  tre commi al vigente comma 2 al fine di:
      precisare, soprattutto con riguardo ai rapporti con i
  creditori esteri, che gli impegni assunti dal commissario
  liquidatore sono assistiti dalla garanzia dello Stato.  Lo
  stesso comma contiene una puntualizzazione relativamente al
  programma e i progetti di liquidazione, con specifico
  riferimento al progetto di riorganizzazione del comparto
  ferroviario che appare indispensabile per consentire
  operazioni connesse con il trasferimento della società Breda
  Costruzioni Ferroviarie e società collegate (C.P.A. Sud,
  Imesi, Sofer, Breda Transportation, Breda Fucine Meridionali,
  Cometra, Avis, Breda Menarinibus e Reggiane Omi ramo
  ferroviario), in relazione anche agli sviluppi futuri delle
  attività del predetto comparto (comma 2- bis);
      regolare un ulteriore aspetto della dismissione delle
  aziende ex EFIM operanti
 
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  nel settore della difesa, precisando che i rapporti
  giuridici attivi e passivi in dipendenza di contratti di
  fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con
  i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela
  e Indonesia vengono concentrati in una società  ad hoc  e
  che le obbligazioni assunte al riguardo da EFIM sono garantite
  dallo Stato.  Trattasi, infatti, di operazioni che hanno subito
  effetti di interventi estranei alla pura vicenda
  imprenditoriale, correlati ad istanze di diverso profilo,
  sicché non possono essere ricondotti nell'ambito aziendale
  propriamente detto, anche in considerazione del contenzioso
  internazionale in atto (commi 2- ter  e
  2- quater);
      rendere più flessibili nonché ampliare la gamma, degli
  strumenti a disposizione del commissario liquidatore (commi 6
  e 7), stabilendo, rispettivamente, che la richiesta di
  liquidazione coatta è ammissibile in relazione a tutte le
  società controllate e non solo per quelle nei cui confronti il
  programma esclude una qualsivoglia forma di continuazione, che
  il commissario può rilasciare fidejussioni necessarie per la
  continuazione delle attività in attesa delle alienazioni.
    Il provvedimento riveste, ovviamente, carattere di
  necessità ed urgenza date le particolari finalità che è
  destinato a perseguire.
    Articolo  5 -  Rapporti con L'IRI Spa. -  La legge
  7 febbraio 1991, n.42, autorizzava l'IRI a contrarre mutui o
  ad emettere prestiti obbligazionari anche convertibili, per un
  ammontare pari a 8.450 miliardi.
    Con riferimento ai mutui ed alle obbligazioni non
  convertibili, sino alla concorrenza di 7.200 miliardi, lo
  Stato assumeva l'onere del rimborso del capitale e di un
  contributo di interessi pari al 4 per cento annuo.
    Nel periodo marzo-maggio 1991, sono stati contratti
  dall'istituto mutui per 3.000 miliardi utilizzati, ai sensi
  del comma 5 dell'articolo 2 della predetta legge, per il
  parziale recupero degli interventi finanziari destinati al
  risanamento della siderurgia, secondo gli indirizzi ed i
  criteri deliberati dal CIPI e dal CIPE (in data 14 giugno
  1988) ed autorizzato a livello comunitario dalla decisione n.
  89/218 CECA della Commissione delle Comunità europee.
    Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza del
  15-17 ottobre 1991, n.384, ha dichiarato in relazione
  all'articolo 81, comma quarto della Costituzione,
  l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, nonché
  del comma 2 dell'articolo 7 della predetta legge, relativi
  alla copertura finanziaria per il triennio 1990-1992
  determinandosi, in tal modo, un forte deterioramento della
  situazione economica-patrimoniale dell'Istituto, esposta come
  sopra indicato, avendo contratto effettivamente mutui per lire
  3.000 miliardi, destinati al risanamento della siderurgia
  pubblica, ed in virtù di una legislazione all'epoca
  vigente.
    Il Governo, quindi, ritiene che si debba dar luogo al
  rimborso dei relativi oneri stante la sopravvenuta
  illegittimità costituzionale della legge n. 42 del 1991 solo
  per le parti ove rilevava la mancanza di copertura
  finanziaria.
    Si tratta, pertanto, della definizione di un rapporto tra
  lo Stato e l'IRI che si riferisce ad interventi finanziari già
  posti in essere.  Tale definizione non ha potuto essere
  effettuata in precedenza per i motivi sopra esposti e si rende
  ora urgente, a seguito della trasformazione dell'IRI da ente
  pubblico a società per azioni a regime privatistico.
    Ne consegue che non sono in causa nuove forme di aiuto
  statale, poiché la presente misura si limita a portare a
  completamento un'operazione da lungo tempo avviata ed
  autorizzata sia in sede interna che comunitaria.
    Articolo  6 -  Norme procedurali. -  In analogia a
  quanto disposto dall'articolo 206 del Trattato di Maastricht
  in materia di bilancio generale dell'Unione Europea, viene
  attivata (commi 1 e 2) una procedura
 
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  di rilevazione, controllo, rendicontazione alle
  competenti autorità nazionali, del complesso dei risultati
  gestionali conseguenti all'utilizzo - da parte delle
  Ammininistrazioni centrali dello Stato - delle risorse
  assegnate all'Unione europea in attuazione dei programmi e
  degli interventi cofinanziati, nonché di quelle nazionali ad
  esse collegate.
    La norma si inserisce, quindi, nel quadro delle
  disposizioni di carattere finanziario recate dal Trattato di
  Maastricht che ha, tra l'altro, posto l'accento sulla
  necessità di una puntuale azione di controllo, da parte della
  Corte dei conti europea e dello stesso Parlamento europeo,
  sull'esecuzione annuale del bilancio comunitario.  Disposizioni
  rese ancora più pregnanti dall'obbligo, posto a carico della
  Commissione e degli Stati membri, dell'adozione, entro tempi
  prestabiliti, di misure volte alla prevenzione ed alla
  repressione delle frodi al bilancio medesimo.
    In tale contesto, vengono attribuite al Fondo di rotazione
  per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la
  legge 16 aprile 1987, n. 183, specifiche funzioni di
  rilevazione e rendicontazione dei flussi di spesa sottostanti
  agli interventi di politica comunitaria, con particolare
  riferimento alle azioni che trovano esposizione contabile
  negli stati di previsione delle Amministrazioni centrali dello
  Stato.
    L'individuazione del Fondo di rotazione quale organismo
  responsabile delle attività previste dalla norma, risponde
  alla logica della continuità e della coerenza
  giuridicoistituzionale dell'ordinamento interno, atteso che,
  ai sensi della predetta legge n.183 del 1987, il Fondo già
  provvede a:
      finanziare le quote di spettanza nazionale degli
  interventi di politica comunitaria;
      acquisire e trasferire agli aventi diritto i contributi
  assegnati all'Italia a valere sul bilancio dell'Unione
  europea;
      raccogliere ed elaborare i dati relativi ai flussi
  finanziari intercorrenti con l'Unione europea, mediante il
  sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
    La collocazione in allegato al Rendiconto generale dello
  Stato di apposita relazione (comma 2), infine, è intesa a
  consentire l'espletamento dei controlli di competenza della
  Corte dei conti, nonché le valutazioni di ordine politico del
  Parlamento, in merito ai risultati della gestione delle
  risorse di cui trattasi, nel rispetto delle vigenti norme di
  contabilità generale dello Stato.
    Sempre in tema di norme procedurali (commi 3, 4, 5 e 6) è
  previsto un insieme di norme dirette a modificare le
  disposizioni in materia di intervento nelle aree depresse del
  territorio nazionale, così da assicurare una più tempestiva
  operatività dei meccanismi finanziari che al momento
  disciplinano la materia.
    Per quanto riguarda i commi 7 e 8 va tenuto conto che negli
  ultimi tempi tutti i pagamenti predisposti dal Ministero dei
  trasporti a favore della F.S. S.p.A. non sono stati vistati
  dalla Ragioneria Centrale in quanto l'organo di controllo,
  rifacendosi a quanto già precisato dalla Corte dei conti,
  subordina ulteriori pagamenti alla predisposizione da parte
  dell'impresa ferroviaria e del Ministero dei trasporti
  medesimo della tariffa tecnico-economica.
    Considerato che tale tariffa non potrà essere disponibile
  prima della fine del corrente anno, ad evitare la paralisi del
  servizio pubblico è indispensabile varare una norma in forza
  della quale le somme iscritte in bilancio possono essere
  corrisposte alla società anche nelle more dell'allestimento di
  tale tariffa.
    Problema analogo si pone per i contributi da corrispondersi
  dal Tesoro al fondo pensioni per il personale ferroviario,
  posto che l'organo di controllo ne subordina l'erogazione alla
  quantificazione del relativo disavanzo.
    Considerato che, soprattutto negli ultimi tempi, la F.S.
  S.p.A. sta conducendo una politica di forte riduzione del
  personale, non è possibile per la stessa quantificare in tempi
  brevi la misura del disavanzo
 
                               Pag. 9
 
  del fondo pensioni, per cui è necessario anche in
  questo caso autorizzare il Tesoro a corrispondere le somme
  iscritte in bilancio, salvo procedere in secondo tempo alla
  determinazione del disavanzo da ripianare e agli eventuali
  conguagli.
    Articoli  7 e 8 -  Trasporto pubblico locale. -
  Gli articoli 7 e 8 prevedono norme per la riorganizzazione
  e il risanamento del settore del trasporto pubblico locale
  rispettivamente per i servizi di competenza regionale e di
  competenza statale.
    Si tratta, come noto, di settore in grave difficoltà sia
  per l'insoddisfacente livello dei servizi offerti, sia per la
  situazione economico-finanziaria delle aziende, ai limiti
  ormai del collasso.
    Per fronteggiare la crisi del settore, il 26 luglio 1993, è
  stato presentato alla Camera dei deputati (A.C. n. 2972) un
  disegno di legge governativo di riforma organica, che non è
  stato peraltro ancora approvato dal Parlamento.
    E' quindi ormai indilazionabile un intervento urgente, che
  preveda i princìpi essenziali di riforma organizzativa e gli
  strumenti per il ripiano dei disavanzi.
    L'articolo 7, commi 1 e 2, nella prima prospettiva, ai fini
  della economicità e efficienza gestionale, prevede:
      piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi;
      piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di
  bilancio delle aziende di trasporto;
      messa in mobilità del personale eccedentario e
  prepensionamenti.
    Nella seconda prospettiva (comma 3) è previsto il concorso
  dello Stato nel ripiano dei disavanzi delle aziende di
  trasporto pubbliche locali, con un contributo decennale di 660
  miliardi.
    I commi da 4 a 8 prevedono norme attuative per la
  valutazione dei disavanzi di esercizio e per la loro parziale
  copertura.
    Il comma 9 prevede la stipula di contratti di servizio,
  mediante i quali viene modificato l'attuale sistema basato
  sulla erogazione di contributi a copertura dei disavanzi di
  esercizio.
    Nel comma 10 sono definite le risorse finanziarie destinate
  alla valutazione dei predetti obiettivi.  Comunque, oltre alle
  risorse finanziarie a carico dell'ente concedente, il soggetto
  esercente il servizio dovrà garantire un introito minimo del
  30 per cento dei costi nell'anno 1994 e del 35 per cento
  nell'anno 1995.
    Il comma 11 autorizza gli enti ad assumere mutui a proprio
  carico per i minori contributi erogati sino al conseguimento
  del pareggio dei bilanci (1999) e ad alienare il patrimonio
  disponibile.
    L'articolo 8, comma 1, analogamente all'articolo 7, prevede
  misure per il risanamento e lo sviluppo dei servizi ad
  impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di
  concessione o in gestione governativa, estendendo altresì a
  detti servizi gli istituti della mobilità e del
  prepensionamento previsti per gli altri servizi di competenza
  regionale.
    Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto che deve
  fissare in particolare i criteri per la trasformazione delle
  gestioni governative in società per azioni, stabilendo altresì
  lo scorporo dei servizi ferroviari ubicati nella regione
  Basilicata da quelli ubicati nella regione Puglia.
    Anche per i servizi ferroviari, al comma 4, viene prevista
  l'autorizzazione a contrarre mutui, stimando un onere a carico
  dello Stato di 240 miliardi.
    I commi 5 e 6, come per i servizi di competenza regionale,
  prevedono la stipula di contratti di servizio e definiscono le
  relative risorse finanziarie occorrenti.
    Nel comma 7 viene stabilita l'emanazione di un regolamento
  con il quale individuare le operazioni tecnico-amministrative
  di competenza del nuovo Ministero dei trasporti e della
  navigazione.
    Il comma 8 prevede la copertura finanziaria degli articoli
  7 e 8, pari a complessivi 900 miliardi, mentre il comma 9
  stabilisce l'assegnazione al capitolo 1652 del Ministero dei
  trasporti e della navigazione di quelle somme che verranno
  recuperate dalle erogazioni effettuate ai sensi della legge 21
  marzo 1991, n. 97.
 
                              Pag. 10
 
    Articolo  9 -  Trasporto marittimo. -  Al fine di
  procedere in via spedita alla ristrutturazione del settore del
  trasporto marittimo pubblico, è prevista la ricapitalizzazione
  (commi 1 e 2) delle società appartenenti al Gruppo Finmare,
  che esercitano i servizi internazionali merci di linea,
  servizi ritenuti indispensabili per l'economia nazionale nella
  logica della integrazione e sviluppo delle infrastrutture a
  livello europeo e non solo.
    Tale ricapitalizzazione costituisce il presupposto per il
  risanamento gestionale e la successiva privatizzazione delle
  società in oggetto, e risulta subordinata alla presentazione
  di un apposito piano di riordino del Gruppo Finmare.
    Sono quindi individuate le risorse finanziarie necessarie a
  garantire l'erogazione dei contributi, nonché dettare norme
  integrative al fine di rendere tempestiva l'erogazione dei
  contributi stessi.
    L'articolo 10 contiene alcune disposizioni sostitutive
  dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990,
  n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
  1990, n. 403, e successive modificazioni, in materia di
  alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali.
    Le innovazioni normative sono volte sostanzialmente a
  consentire agli enti locali di negoziare, a fronte di
  deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà,
  aperture di credito con istituti di credito autorizzati dal
  Ministero del tesoro.
    Gli utilizzi delle aperture di credito sono destinati dagli
  enti locali per finalità
  determinate, in particolare per spese di manutenzione
  straordinaria o per altre spese in conto capitale
  incrementative del patrimonio degli enti.
    Al rimborso degli utilizzi si provvede con i fondi
  provenienti dalle alienazioni del patrimonio disponibile degli
  enti locali.
    A seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 78
  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con decreto ministeriale
  28 dicembre 1993, n. 567, è stato introdotto il conto fiscale
  la cui utilizzazione è obbligatoria a decorrere dal 1^ gennaio
  1994.
    Questo nuovo istituto rende possibile, tra l'altro,
  l'effettuazione dei rimborsi d'imposta per il tramite del
  concessionario, sia se richiesti dal contribuente sia se
  disposti dall'ufficio.
    Tenuto conto, tuttavia, che non per tutti i contribuenti
  soggetti ad IVA è possibile l'effettuazione dei rimborsi
  tramite concessionario, ma solo per i titolari del conto
  fiscale, e per rendere nel contempo più scorrevole l'attività
  operativa degli uffici, si rende necessario mantenere, per
  questi ultimi, la possibilità di operare i rimborsi, come per
  il passato, utilizzando i fondi della riscossione che
  affluiscono sulle contabilità speciali intestate agli uffici
  stessi.
    Con il comma 1 dell'articolo 11 che si propone, si intende
  raggiungere l'obiettivo di rendere più celere l' iter  di
  erogazione dei rimborsi d'imposta e, contemporaneamente, di
  ridurre il notevole ritardo fin qui accumulatosi.
 
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