| 1. A ciascun componente della commissione istituita ai
sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, compete una indennità una tantum,
di lire quarantacinque milioni.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire
centotrentacinque milioni, si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.
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