| 1. Nell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Le fatture devono essere annotate distintamente,
nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel
registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con
riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al
mese di emissione.".
2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1^ luglio 1994.
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