Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


500
DDL0033-0003
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
Pag. 11 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZRT ZZPR
  All'articolo 1, comma 1.
      Lettera a).  Come è noto l'Artigiancassa provvede al
  sostegno finanziario delle imprese artigiane tramite, fra
  l'altro, interventi agevolativi finalizzati a ridurre il costo
  dei finanziamenti destinati alle imprese medesime.  Tali
  interventi sono effettuati a valere sulle disponibilità del
  Fondo contributi, reintegrato periodicamente da stanziamenti
  pubblici, da ultimo con le integrazioni disposte dal decreto
  legge n.149 del 1993, convertito dalla legge n.237 del 1993.
  Malgrado tali stanziamenti, la correntezza dei flussi
  finanziari destinati al comparto artigiano non ha potuto
  peraltro essere assicurata a livelli sufficienti a soddisfare
  le richieste di operazioni di credito e di  leasing.  Con
  il proposto rifinanziamento per complessivi 200 miliardi di
  lire, cui si aggiungono i 200 miliardi previsti dalla legge
  finanziaria 1994 (tab. D), nel biennio 1995-1996 sarà
  possibile, anche tenuto conto delle nuove misure dei tassi di
  interesse introdotte dalla citata legge n.237 del 1993, dar
  corso alle richieste di finanziamento pervenute nel 1993 che,
  al 31 dicembre scorso, ammontavano a circa 1500 miliardi.  Le
  suddette disponibilità complessive consentirebbero inoltre di
  soddisfare una domanda di prestito valutabile nel limite
  massimo di circa 3.000 miliardi e di attivare un volume di
  investimenti in macchinari e laboratori che potrebbe
  raggiungere i 4.500 miliardi.
        Lettera b).  Il fondo di rotazione di cui alla legge
  n.49 del 1985 finanzia, a tassi agevolati, i progetti
  presentati dalle società cooperative per l'aumento della
  produttività e dell'occupazione attraverso l'ammodernamento
  dei mezzi di produzione, nonché per la ristrutturazione e
  riconversione degli impianti.  Al 31 dicembre 1993, risultavano
  giacenti 550 domande di finanziamento per un ammontare globale
  di circa 420 miliardi di lire.  Con lo stanziamento di 100
  miliardi complessivi autorizzato dal presente decreto, cui si
  aggiungono i 50 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1994
  (tab. D), sarà quindi possibile soddisfare una consistente
  quota dei finanziamenti richiesti che, peraltro, potrà essere
  ulteriormente incrementata dai rientri al fondo derivanti
  dalle rate di ammortamento dei mutui concessi in
  precedenza.
        Lettera c).  L'integrazione del fondo contributi di
  cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
  n.295, trova giustificazione nella circostanza che nel 1994
  perverranno al Mediocredito Centrale domande di agevolazioni
  per un importo complessivo di circa 6.160 miliardi di lire,
  corrispondenti ad un impegno di spesa
 
                              Pag. 12
 
  di circa 680 miliardi.  Le disponibilità stimate per il 1994,
  che si prevedono pari a circa 170 miliardi di lire, di cui 150
  miliardi previsti nella legge finanziaria 1994 (tab. D),
  consentiranno di accogliere solo un'esigua parte delle
  richieste.  Il fabbisogno di nuovi fondi per il settore ammonta
  a circa 510 miliardi di lire.  Per il settore esportazione si
  stima che perverranno al Mediocredito richieste per un credito
  capitale dilazionato di circa 16.000 miliardi di lire.  Tenuto
  conto che alla fine del 1993 si è realizzato l'azzeramento
  delle disponibilità impegnabili, il fabbisogno per il 1994 è
  pari all'intero impegno di spesa di 1.025 miliardi.
  Relativamente al versamento dei fondi, considerato che per il
  comparto dei crediti all'esportazione le erogazioni degli
  impegni sono ripartite in più anni, l'impegno di 200 miliardi
  per gli anni 1995 e 1996 consente, nel limite delle
  disponibilità attribuite, di far fronte a parte del
  fabbisogno.
        Lettera d).  Il rifinanziamento del fondo di cui
  all'articolo 14 della legge n.46 del 1982 è volto ad
  assicurare la realizzazione dei progetti autonomi di ricerca e
  dei Programmi nazionali di ricerca che il competente Ministero
  sta mettendo a punto in vista della loro presentazione al
  CIPE.  Trattasi in particolare di programmi orientati verso
  obiettivi di concretezza e rilevanza per settori portanti
  dell'economia nazionale: sistemi produttivi innovativi,
  tessile abbigliamento, tecnologie cardiologiche, farmaci,
  bio-tecnologie avanzate; il cui costo complessivo prevede
  interventi a carico del Fondo suddetto per oltre 400 miliardi
  di lire, cui si aggiungono i finanziamenti necessari alle
  altre modalità di intervento da effettuare a carico del Fondo
  medesimo (programmi EUREKA, progetti autonomi di ricerca,
  eccetera).
        Lettera e).  Con il rifinanziamento della legge
  n.317 del 1991 per complessive lire 100 miliardi negli anni
  1995 e 1996 verranno resi possibili ulteriori interventi
  previsti dagli articoli 6, 7, 8 (crediti di imposta) e 12
  (contributi in conto capitale) della legge medesima.  La
  maggior parte delle domande sinora pervenute hanno
  privilegiato il più tradizionale strumento dei contributi per
  l'acquisto di tecnologie avanzate, mentre il credito di
  imposta, che per la prima volta è stato introdotto dalla legge
  n.317 del 1991 quale agevolazione a favore delle P.M.I.,
  sconta le difficoltà legate alle nuove modalità di intervento
  (le domande di contributi sono in rapporto di due a uno con
  quelle per il credito di imposta).  A fronte dello stanziamento
  suddetto (100 miliardi, cui si aggiungono i 75 miliardi
  previsti dalla legge finanziaria 1994, tab. D) sarà pertanto
  possibile consentire la prosecuzione degli interventi di
  credito di imposta ed un parziale accoglimento delle domande
  di contributo in conto capitale rimaste inevase a seguito
  dell'esaurimento dei fondi.  Le domande attualmente prive di
  copertura finanziaria sono, infatti, circa 3.000 e comportano
  un onere a carico dello Stato di circa 320 miliardi di
  lire.
        Lettera f).  L'aumento di 200 miliardi di lire (da
  lire 216.050.000.000 a lire 416.050.000.000) del Fondo di
  dotazione della Sezione autonoma per il credito alla
  cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro, deliberato
  dall'Assemblea straordinaria dei partecipanti in data 20
  maggio 1993, si è reso necessario perché le perdite avevano
  raggiunto il 50 per cento della consistenza del fondo
 
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  e, pertanto, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto l'unica
  alternativa possibile sarebbe stata lo scioglimento della
  Sezione medesima.
      Il versamento della quota di spettanza del Tesoro, pari a
  lire 163.458.000.000, è stato scadenzato nel modo seguente:
        lire 25.000.000.000 entro il 1^ luglio 1993;
        lire 15.000.000.000 entro il 1^ febbraio 1994;
        lire 63.458.000.000 entro il 1^ maggio 1994;
        lire 60.000.000.000 entro il 1^ maggio 1995.
      Quanto ai primi due versamenti, per un ammontare
  complessivo di 40 miliardi, si è già provveduto in forza
  dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.148 del 1993,
  mentre il terzo e quarto versamento vengono autorizzati con la
  norma di cui trattasi, che dispone lo stanziamento in bilancio
  per gli anni 1994 e 1995 delle somme necessarie, già
  accantonate al capitolo 9001 dello stato di previsione della
  spesa del Ministro del tesoro.
  Articolo 1, comma 2.
      La complessiva autorizzazione di spesa di lire 200
  miliardi nel biennio 1995-1996 consentirà di compiere un
  ulteriore passo in avanti nell'opera di potenziamento del
  settore irriguo, che ha avuto un primo forte impulso con la
  legge n.140 del 1992, per il quale è stato stimato un
  complessivo fabbisogno di circa 2.000 miliardi.
      I soggetti destinatari dei finanziamenti, che a
  differenza dei precedenti non si caratterizzano in termini di
  impegno ma di mere autorizzazioni di spesa, sono individuati
  nei consorzi ed enti di bonifica, persone giuridiche di
  diritto pubblico che, per compito istituzionale, elaborano i
  progetti degli interventi da realizzare, previa istruttoria
  che si svolge secondo le norme e le modalità previste per le
  opere pubbliche statali.
      Le opere così realizzate fanno parte del demanio dello
  Stato.
      Dalla realizzazione di tali interventi conseguirà,
  oltreché un positivo effetto in termini di sviluppo
  dell'attività agricola, un significativo incremento dei
  livelli occupazionali.
  Articolo 2, comma 1.
      La disposizione in parola prevede l'integrazione nella
  misura di 160 miliardi di lire nell'anno 1994 dello
  stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per il medesimo anno.  Le autorizzazioni di spesa
  riguardanti il fondo per la ristrutturazione e riconversione
  industriale, infatti, sono state progressivamente ridotte con
  una serie di disposizioni-
 
                              Pag. 14
 
  legislative che hanno destinato le somme stornate ad
  interventi diversi dalla ristrutturazione.  L'anticipazione al
  1994 della somma di 150 miliardi di lire consente di far
  fronte al pagamento dei contributi in conto interessi dovuti
  sulle rate di ammortamento in scadenza nel corso del 1994.
  Articolo 2, commi 3 e 4.
      Con gli interventi autorizzati nel presente comma si
  intendono finanziare iniziative a supporto delle imprese
  operanti nel settore della difesa, soprattutto quelle
  interessate da accordi internazionali e che operano in regime
  di accresciuta competitività.  Difatti, a seguito dell'ingresso
  sui mercati esteri di nuovi Paesi emergenti e degli ex membri
  dell'URSS, si assiste a fenomeni di aspra concorrenza generata
  da produzioni di materiale a costi estremamente limitati che
  pongono le imprese nazionali in posizione nettamente
  sfavorevole.  A tal fine, la forma di intervento prescelta è
  quella dell'assunzione di impegni pluriennali a fronte di
  operazioni di indebitamento contratte dalle imprese
  interessate.  Il volume di risorse che potranno essere
  sviluppate attraverso i due limiti di impegno decennali,
  rispettivamente di lire 20 miliardi e di lire 75 miliardi, pur
  essendo condizionato dal tasso annuo dei mutui e dai termini
  di pagamento è valutabile in circa 600 miliardi.
  Articolo 2, comma 5.
      Con questa disposizione il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato è stato autorizzato
  all'assunzione di impegni decennali, con effetto dal 1994, nei
  limiti di lire 25 miliardi con decorrenza 1994 e lire 50
  miliardi con decorrenza 1995, per l'attuazione degli
  interventi normativamente previsti dall'articolo 3 della legge
  n.808 del 1985 in materia di sviluppo della competitività
  delle industrie operanti nel settore aeronautico.  Al fine di
  far fronte ad impegni assunti in un settore economico di
  importanza strategica e nel quale è particolarmente sviluppata
  la ricerca tecnologica, è indispensabile prevedere mutui in
  una misura certamente non satisfattiva dell'esigenza ma
  compatibile con le scarse risorse disponibili.
  Articolo 2, comma 9.
      Il finanziamento del programma di ricerca per
  l'osservazione della terra dallo spazio è mirato allo sviluppo
  di modelli e codici di calcolo per il trattamento di immagini,
  l'estrazione di informazioni e per l'integrazione con dati di
  altra provenienza.  A tal fine, la spesa annua prevista è di 2
  miliardi per ciascun anno del quinquennio 1994-1998.
 
                              Pag. 15
 
  Articolo 2, comma 10.
      Il finanziamento è destinato alla costruzione e collaudo
  di prototipi di componenti di particolare rilievo, ai fini
  della verifica della realizzabilità della nuova macchina
  Ignitor, in concorso con l'ENEA.  A tale scopo occorrono 10
  miliardi per ciascun anno del triennio per le attività di
  costruzione e prova.
  Articolo 2, comma 11.
      La definizione del fabbisogno finanziario relativa alle
  spese di gestione del laboratorio "Elettra" di Trieste tiene
  conto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e
  straordinaria, allo sviluppo tecnologico degli impianti,
  all'energia necessaria al funzionamento, nonché al costo del
  personale.  L'onere complessivo annuale è quantificabile in
  circa 35 miliardi di lire cioè il 10-15 per cento
  dell'investimento relativo alla realizzazione dell'impianto
  (in linea con i costi di esperienze consimili a livello
  internazionale).  Il contributo statale, pari a 25 miliardi di
  lire annue, copre quindi circa il 70 per cento delle spese di
  gestione, lasciando comunque una quota scoperta al fine di
  stimolare il reperimento di canali integrativi di
  finanziamento, particolarmente sul versante degli
  utilizzatori.
      Per quanto concerne invece l'impegno finanziario dei
  partecipanti all'iniziativa di Grenoble, il medesimo è fissato
  dalla convenzione intergovernativa, dallo statuto e dagli
  allegati alla convenzione, in particolare l'allegato 3 che
  prevede l'impegno finanziario globale dal 1988 al 1998 a
  carico dei Paesi membri in franchi francesi al valore del 1^
  gennaio 1987.  L'Italia partecipa ai costi di costruzione per
  il 14 per cento ed a quelli di funzionamento per il 15 per
  cento.  Tenendo conto dell'inflazione prevista e del cambio
  lira/franco francese il contributo italiano ad ESRF ammonta a
  circa 18 miliardi di lire annui.  La differenza risultante tra
  le risorse assicurate tramite il presente provvedimento e
  l'ammontare sopra evidenziato viene coperta dalle previste
  contribuzioni degli enti nazionali utilizzatori (INFN, CNR,
  CNFM).
  Articolo 3, comma 9.
      Va anzitutto precisato che i dati a consuntivo della
  gestione del meccanismo finanziario di cui alla legge n.83 del
  1989 evidenziano una cronica insufficienza dei fondi stanziati
  per il finanziamento degli interventi ivi previsti.  Infatti,
  per rientrare nei limiti dei successivi rifinanziamenti
  effettuati, si è reso necessario disporre un abbattimento
  generalizzato su tutti i contributi concessi, anche a causa
  dell'elevato volume di richieste effettuate dai 350 consorzi
  export  esistenti attualmente, che raggruppano oltre
  7.000 imprese consorziate con una occupazione complessiva di
  oltre 300.000 persone.
 
                              Pag. 16
 
      L'importo ora assicurato dal presente decreto (90
  miliardi di lire nel triennio 1994-1996), dovrebbe permettere
  la quantificazione dei contributi nei termini di legge,
  tenendo conto sia del tendenziale tasso di inflazione, sia del
  numero crescente di domande di contributo.
  Articolo 4.
      L'articolo 4 autorizza la Cassa depositi e prestiti a
  concedere al Commissario liquidatore del soppresso EFIM
  anticipazioni di cassa per l'mporto complessivo di lire 5.000
  miliardi entro limiti d'importo stabiliti di volta in volta
  con decreti del Ministro del tesoro.
      La norma stessa prevede che dette anticipazioni sono
  rimborsate alla Cassa depositi e prestiti dall'erario in venti
  annualità a decorrere dal 1995, comprendendo nella prima
  annualità gli interessi di preammortamento.
      L'onere a carico dello Stato è valutato in lire 775
  miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere
  dal 1996.
      L'importo delle rate di ammortamento per il rimborso
  delle predette anticipazioni si determina in annue lire 550
  miliardi, tenuto conto che al tasso del 9 per cento annuo,
  attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti,
  occorrono circa 0,11 lire per ammortizzare in venti anni un
  prestito di una lira (5.000 miliardi x 0,11 = 550
  miliardi).
      La rata scadente nel 1995 dovrà essere maggiorata di lire
  225 miliardi pe tenere conto degli interessi di
  preammortamento sulle somme erogate nel corso del 1994
  ipotizzando un periodo medio di 6 mesi (5.000 miliardi x 9 per
  cento x 1/2 = 225 miliardi).
  Articolo 5.
      L'onere relativo al rimborso degli oneri sostenuti
  dall'IRI per il risanamento del settore siderurgico
  corrisponde alla quota di mutui contratti dall'Istituto a
  seguito dell'autorizzazione recata dalla legge n. 42 del 1991
  (articolo 2, comma 5).  Non rilevando tale ultima norma ai fini
  della copertura finanziaria, non ricade nell'ambito delle
  censure effettuate dalla Corte costituzionale con la nota
  sentenza del 15 ottobre 1991.  Si tratta pertanto della
  definizione di rapporti pregressi fra l'IRI e lo Stato che si
  rende urgente ai fini del miglioramento della situazione
  patrmoniale dell'Istituto, nel frattempo trasformato in
  Spa.
  Articolo 7, comma 10 e articolo 8, comma 6.
      Con i presenti commi vengono definite sia a livello
  regionale, che a livello statale, le risorse finanziarie
  disponibili per la produzione dei servizi di trasporto
  pubblico locale.
 
                              Pag. 17
 
      Tali risorse provenienti dallo Stato, per l'anno 1994,
  sono costituite da lire 510 miliardi per le ferrovie in
  concessione, lire 940 miliardi per le gestioni commissariali
  governative e lire 4.764 miliardi, provenienti dal soppresso
  Fondo nazionale trasporti per i servizi di competenza
  regionale, per un ammontare complessivo di lire 6.214
  miliardi.
      Dette risorse, uguali a quelle relative all'anno 1993,
  tenuto conto dei costi complessivi stimati globalmente in
  circa lire 12.400 miliardi, risultano, al netto degli oneri
  finanziari pari a lire 350 miliardi, e degli introiti stimati
  in lire 3.020 miliardi, insufficienti a coprire il residuo
  importo di lire 2.816 miliardi.
      Le misure di razionalizzazione dei servizi derivanti
  dall'adozione dei piani e programmi di cui al comma 1,
  correlate alle trasformazioni in società delle attuali aziende
  di produzione dei servizi, unitamente all'adeguamento delle
  tariffe che dovranno essere di entità tale da assicurare un
  grado di copertura di costi decisamente maggiore dell'attuale,
  all'alienazione dei cespiti patrimoniali nonché agli
  interventi finalizzati alla riduzione dei costi del personale,
  faranno conseguire l'equilibrio dei bilanci con l'eliminazione
  dell'ulteriore citato disavanzo di lire 2.816 miliardi.
  Articolo 7, comma 3 e articolo 8, comma 4.
      I disavanzi di esercizio dalle aziende esercenti i
  servizi di trasporto pubblico locale sono stati stimati, in
  via approssimativa a decorrere dal 1987 e sino a tutto l'anno
  1993, in circa 13.000 miliardi di lire.
      E' peraltro verosimile ipotizzare che, in attuazione dei
  piani previsti dal decreto-legge, l'entità effettiva dei
  predetti disavanzi, sotto l'aspetto della legittimità,
  pertinenza e congruità, venga determinata in un ammontare non
  superiore a 8.100 miliardi di lire.
      Ciò tenuto anche conto del vigente blocco delle
  assunzioni e delle contrattazioni integrative.
      Lo Stato concorre con un contributo decennale annuo di
  660 miliardi di lire alla parziale copertura dei disavanzi di
  esercizio pregressi per i servizi di competenza regionale,
  che, per i mutui contratti a tal fine, consentirebbe
  l'ammontare di circa il 50 per cento del disavanzo
  stimabile.
      Per le ferrovie in concessione ed in gestione
  governativa, il disavanzo a tutto il 1993, stimato in circa
  1.600 miliardi di lire, potrebbe essere rideterminato in 1.500
  miliardi di lire.
      L'accensione dei mutui decennali per la copertura dei
  disavanzi comporta un onere annuo di circa 240 miliardi di
  lire che, a legislazione vigente, non può far carico
  integralmente allo Stato.
      L'onere complessivo a carico dell'erario derivante dal
  decretolegge è pertanto stimabile in 900 miliardi di lire a
  partire dal 1995, avuto riguardo alle operazioni da attivare
  nel corso del 1994, sia per la verifica dei disavanzi sia per
  l'accensione dei mutui.
      Tale limite di spese deve peraltro ritenersi quale limite
  massimo a copertura anche degli oneri derivanti dai
  pensionamenti anticipati o messa in mobilità del personale
  eccedentario.
 
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