| All'articolo 1, comma 1.
Lettera a). Come è noto l'Artigiancassa provvede al
sostegno finanziario delle imprese artigiane tramite, fra
l'altro, interventi agevolativi finalizzati a ridurre il costo
dei finanziamenti destinati alle imprese medesime. Tali
interventi sono effettuati a valere sulle disponibilità del
Fondo contributi, reintegrato periodicamente da stanziamenti
pubblici, da ultimo con le integrazioni disposte dal decreto
legge n.149 del 1993, convertito dalla legge n.237 del 1993.
Malgrado tali stanziamenti, la correntezza dei flussi
finanziari destinati al comparto artigiano non ha potuto
peraltro essere assicurata a livelli sufficienti a soddisfare
le richieste di operazioni di credito e di leasing. Con
il proposto rifinanziamento per complessivi 200 miliardi di
lire, cui si aggiungono i 200 miliardi previsti dalla legge
finanziaria 1994 (tab. D), nel biennio 1995-1996 sarà
possibile, anche tenuto conto delle nuove misure dei tassi di
interesse introdotte dalla citata legge n.237 del 1993, dar
corso alle richieste di finanziamento pervenute nel 1993 che,
al 31 dicembre scorso, ammontavano a circa 1500 miliardi. Le
suddette disponibilità complessive consentirebbero inoltre di
soddisfare una domanda di prestito valutabile nel limite
massimo di circa 3.000 miliardi e di attivare un volume di
investimenti in macchinari e laboratori che potrebbe
raggiungere i 4.500 miliardi.
Lettera b). Il fondo di rotazione di cui alla legge
n.49 del 1985 finanzia, a tassi agevolati, i progetti
presentati dalle società cooperative per l'aumento della
produttività e dell'occupazione attraverso l'ammodernamento
dei mezzi di produzione, nonché per la ristrutturazione e
riconversione degli impianti. Al 31 dicembre 1993, risultavano
giacenti 550 domande di finanziamento per un ammontare globale
di circa 420 miliardi di lire. Con lo stanziamento di 100
miliardi complessivi autorizzato dal presente decreto, cui si
aggiungono i 50 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1994
(tab. D), sarà quindi possibile soddisfare una consistente
quota dei finanziamenti richiesti che, peraltro, potrà essere
ulteriormente incrementata dai rientri al fondo derivanti
dalle rate di ammortamento dei mutui concessi in
precedenza.
Lettera c). L'integrazione del fondo contributi di
cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n.295, trova giustificazione nella circostanza che nel 1994
perverranno al Mediocredito Centrale domande di agevolazioni
per un importo complessivo di circa 6.160 miliardi di lire,
corrispondenti ad un impegno di spesa
Pag. 12
di circa 680 miliardi. Le disponibilità stimate per il 1994,
che si prevedono pari a circa 170 miliardi di lire, di cui 150
miliardi previsti nella legge finanziaria 1994 (tab. D),
consentiranno di accogliere solo un'esigua parte delle
richieste. Il fabbisogno di nuovi fondi per il settore ammonta
a circa 510 miliardi di lire. Per il settore esportazione si
stima che perverranno al Mediocredito richieste per un credito
capitale dilazionato di circa 16.000 miliardi di lire. Tenuto
conto che alla fine del 1993 si è realizzato l'azzeramento
delle disponibilità impegnabili, il fabbisogno per il 1994 è
pari all'intero impegno di spesa di 1.025 miliardi.
Relativamente al versamento dei fondi, considerato che per il
comparto dei crediti all'esportazione le erogazioni degli
impegni sono ripartite in più anni, l'impegno di 200 miliardi
per gli anni 1995 e 1996 consente, nel limite delle
disponibilità attribuite, di far fronte a parte del
fabbisogno.
Lettera d). Il rifinanziamento del fondo di cui
all'articolo 14 della legge n.46 del 1982 è volto ad
assicurare la realizzazione dei progetti autonomi di ricerca e
dei Programmi nazionali di ricerca che il competente Ministero
sta mettendo a punto in vista della loro presentazione al
CIPE. Trattasi in particolare di programmi orientati verso
obiettivi di concretezza e rilevanza per settori portanti
dell'economia nazionale: sistemi produttivi innovativi,
tessile abbigliamento, tecnologie cardiologiche, farmaci,
bio-tecnologie avanzate; il cui costo complessivo prevede
interventi a carico del Fondo suddetto per oltre 400 miliardi
di lire, cui si aggiungono i finanziamenti necessari alle
altre modalità di intervento da effettuare a carico del Fondo
medesimo (programmi EUREKA, progetti autonomi di ricerca,
eccetera).
Lettera e). Con il rifinanziamento della legge
n.317 del 1991 per complessive lire 100 miliardi negli anni
1995 e 1996 verranno resi possibili ulteriori interventi
previsti dagli articoli 6, 7, 8 (crediti di imposta) e 12
(contributi in conto capitale) della legge medesima. La
maggior parte delle domande sinora pervenute hanno
privilegiato il più tradizionale strumento dei contributi per
l'acquisto di tecnologie avanzate, mentre il credito di
imposta, che per la prima volta è stato introdotto dalla legge
n.317 del 1991 quale agevolazione a favore delle P.M.I.,
sconta le difficoltà legate alle nuove modalità di intervento
(le domande di contributi sono in rapporto di due a uno con
quelle per il credito di imposta). A fronte dello stanziamento
suddetto (100 miliardi, cui si aggiungono i 75 miliardi
previsti dalla legge finanziaria 1994, tab. D) sarà pertanto
possibile consentire la prosecuzione degli interventi di
credito di imposta ed un parziale accoglimento delle domande
di contributo in conto capitale rimaste inevase a seguito
dell'esaurimento dei fondi. Le domande attualmente prive di
copertura finanziaria sono, infatti, circa 3.000 e comportano
un onere a carico dello Stato di circa 320 miliardi di
lire.
Lettera f). L'aumento di 200 miliardi di lire (da
lire 216.050.000.000 a lire 416.050.000.000) del Fondo di
dotazione della Sezione autonoma per il credito alla
cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro, deliberato
dall'Assemblea straordinaria dei partecipanti in data 20
maggio 1993, si è reso necessario perché le perdite avevano
raggiunto il 50 per cento della consistenza del fondo
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e, pertanto, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto l'unica
alternativa possibile sarebbe stata lo scioglimento della
Sezione medesima.
Il versamento della quota di spettanza del Tesoro, pari a
lire 163.458.000.000, è stato scadenzato nel modo seguente:
lire 25.000.000.000 entro il 1^ luglio 1993;
lire 15.000.000.000 entro il 1^ febbraio 1994;
lire 63.458.000.000 entro il 1^ maggio 1994;
lire 60.000.000.000 entro il 1^ maggio 1995.
Quanto ai primi due versamenti, per un ammontare
complessivo di 40 miliardi, si è già provveduto in forza
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.148 del 1993,
mentre il terzo e quarto versamento vengono autorizzati con la
norma di cui trattasi, che dispone lo stanziamento in bilancio
per gli anni 1994 e 1995 delle somme necessarie, già
accantonate al capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministro del tesoro.
Articolo 1, comma 2.
La complessiva autorizzazione di spesa di lire 200
miliardi nel biennio 1995-1996 consentirà di compiere un
ulteriore passo in avanti nell'opera di potenziamento del
settore irriguo, che ha avuto un primo forte impulso con la
legge n.140 del 1992, per il quale è stato stimato un
complessivo fabbisogno di circa 2.000 miliardi.
I soggetti destinatari dei finanziamenti, che a
differenza dei precedenti non si caratterizzano in termini di
impegno ma di mere autorizzazioni di spesa, sono individuati
nei consorzi ed enti di bonifica, persone giuridiche di
diritto pubblico che, per compito istituzionale, elaborano i
progetti degli interventi da realizzare, previa istruttoria
che si svolge secondo le norme e le modalità previste per le
opere pubbliche statali.
Le opere così realizzate fanno parte del demanio dello
Stato.
Dalla realizzazione di tali interventi conseguirà,
oltreché un positivo effetto in termini di sviluppo
dell'attività agricola, un significativo incremento dei
livelli occupazionali.
Articolo 2, comma 1.
La disposizione in parola prevede l'integrazione nella
misura di 160 miliardi di lire nell'anno 1994 dello
stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno. Le autorizzazioni di spesa
riguardanti il fondo per la ristrutturazione e riconversione
industriale, infatti, sono state progressivamente ridotte con
una serie di disposizioni-
Pag. 14
legislative che hanno destinato le somme stornate ad
interventi diversi dalla ristrutturazione. L'anticipazione al
1994 della somma di 150 miliardi di lire consente di far
fronte al pagamento dei contributi in conto interessi dovuti
sulle rate di ammortamento in scadenza nel corso del 1994.
Articolo 2, commi 3 e 4.
Con gli interventi autorizzati nel presente comma si
intendono finanziare iniziative a supporto delle imprese
operanti nel settore della difesa, soprattutto quelle
interessate da accordi internazionali e che operano in regime
di accresciuta competitività. Difatti, a seguito dell'ingresso
sui mercati esteri di nuovi Paesi emergenti e degli ex membri
dell'URSS, si assiste a fenomeni di aspra concorrenza generata
da produzioni di materiale a costi estremamente limitati che
pongono le imprese nazionali in posizione nettamente
sfavorevole. A tal fine, la forma di intervento prescelta è
quella dell'assunzione di impegni pluriennali a fronte di
operazioni di indebitamento contratte dalle imprese
interessate. Il volume di risorse che potranno essere
sviluppate attraverso i due limiti di impegno decennali,
rispettivamente di lire 20 miliardi e di lire 75 miliardi, pur
essendo condizionato dal tasso annuo dei mutui e dai termini
di pagamento è valutabile in circa 600 miliardi.
Articolo 2, comma 5.
Con questa disposizione il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è stato autorizzato
all'assunzione di impegni decennali, con effetto dal 1994, nei
limiti di lire 25 miliardi con decorrenza 1994 e lire 50
miliardi con decorrenza 1995, per l'attuazione degli
interventi normativamente previsti dall'articolo 3 della legge
n.808 del 1985 in materia di sviluppo della competitività
delle industrie operanti nel settore aeronautico. Al fine di
far fronte ad impegni assunti in un settore economico di
importanza strategica e nel quale è particolarmente sviluppata
la ricerca tecnologica, è indispensabile prevedere mutui in
una misura certamente non satisfattiva dell'esigenza ma
compatibile con le scarse risorse disponibili.
Articolo 2, comma 9.
Il finanziamento del programma di ricerca per
l'osservazione della terra dallo spazio è mirato allo sviluppo
di modelli e codici di calcolo per il trattamento di immagini,
l'estrazione di informazioni e per l'integrazione con dati di
altra provenienza. A tal fine, la spesa annua prevista è di 2
miliardi per ciascun anno del quinquennio 1994-1998.
Pag. 15
Articolo 2, comma 10.
Il finanziamento è destinato alla costruzione e collaudo
di prototipi di componenti di particolare rilievo, ai fini
della verifica della realizzabilità della nuova macchina
Ignitor, in concorso con l'ENEA. A tale scopo occorrono 10
miliardi per ciascun anno del triennio per le attività di
costruzione e prova.
Articolo 2, comma 11.
La definizione del fabbisogno finanziario relativa alle
spese di gestione del laboratorio "Elettra" di Trieste tiene
conto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, allo sviluppo tecnologico degli impianti,
all'energia necessaria al funzionamento, nonché al costo del
personale. L'onere complessivo annuale è quantificabile in
circa 35 miliardi di lire cioè il 10-15 per cento
dell'investimento relativo alla realizzazione dell'impianto
(in linea con i costi di esperienze consimili a livello
internazionale). Il contributo statale, pari a 25 miliardi di
lire annue, copre quindi circa il 70 per cento delle spese di
gestione, lasciando comunque una quota scoperta al fine di
stimolare il reperimento di canali integrativi di
finanziamento, particolarmente sul versante degli
utilizzatori.
Per quanto concerne invece l'impegno finanziario dei
partecipanti all'iniziativa di Grenoble, il medesimo è fissato
dalla convenzione intergovernativa, dallo statuto e dagli
allegati alla convenzione, in particolare l'allegato 3 che
prevede l'impegno finanziario globale dal 1988 al 1998 a
carico dei Paesi membri in franchi francesi al valore del 1^
gennaio 1987. L'Italia partecipa ai costi di costruzione per
il 14 per cento ed a quelli di funzionamento per il 15 per
cento. Tenendo conto dell'inflazione prevista e del cambio
lira/franco francese il contributo italiano ad ESRF ammonta a
circa 18 miliardi di lire annui. La differenza risultante tra
le risorse assicurate tramite il presente provvedimento e
l'ammontare sopra evidenziato viene coperta dalle previste
contribuzioni degli enti nazionali utilizzatori (INFN, CNR,
CNFM).
Articolo 3, comma 9.
Va anzitutto precisato che i dati a consuntivo della
gestione del meccanismo finanziario di cui alla legge n.83 del
1989 evidenziano una cronica insufficienza dei fondi stanziati
per il finanziamento degli interventi ivi previsti. Infatti,
per rientrare nei limiti dei successivi rifinanziamenti
effettuati, si è reso necessario disporre un abbattimento
generalizzato su tutti i contributi concessi, anche a causa
dell'elevato volume di richieste effettuate dai 350 consorzi
export esistenti attualmente, che raggruppano oltre
7.000 imprese consorziate con una occupazione complessiva di
oltre 300.000 persone.
Pag. 16
L'importo ora assicurato dal presente decreto (90
miliardi di lire nel triennio 1994-1996), dovrebbe permettere
la quantificazione dei contributi nei termini di legge,
tenendo conto sia del tendenziale tasso di inflazione, sia del
numero crescente di domande di contributo.
Articolo 4.
L'articolo 4 autorizza la Cassa depositi e prestiti a
concedere al Commissario liquidatore del soppresso EFIM
anticipazioni di cassa per l'mporto complessivo di lire 5.000
miliardi entro limiti d'importo stabiliti di volta in volta
con decreti del Ministro del tesoro.
La norma stessa prevede che dette anticipazioni sono
rimborsate alla Cassa depositi e prestiti dall'erario in venti
annualità a decorrere dal 1995, comprendendo nella prima
annualità gli interessi di preammortamento.
L'onere a carico dello Stato è valutato in lire 775
miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere
dal 1996.
L'importo delle rate di ammortamento per il rimborso
delle predette anticipazioni si determina in annue lire 550
miliardi, tenuto conto che al tasso del 9 per cento annuo,
attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti,
occorrono circa 0,11 lire per ammortizzare in venti anni un
prestito di una lira (5.000 miliardi x 0,11 = 550
miliardi).
La rata scadente nel 1995 dovrà essere maggiorata di lire
225 miliardi pe tenere conto degli interessi di
preammortamento sulle somme erogate nel corso del 1994
ipotizzando un periodo medio di 6 mesi (5.000 miliardi x 9 per
cento x 1/2 = 225 miliardi).
Articolo 5.
L'onere relativo al rimborso degli oneri sostenuti
dall'IRI per il risanamento del settore siderurgico
corrisponde alla quota di mutui contratti dall'Istituto a
seguito dell'autorizzazione recata dalla legge n. 42 del 1991
(articolo 2, comma 5). Non rilevando tale ultima norma ai fini
della copertura finanziaria, non ricade nell'ambito delle
censure effettuate dalla Corte costituzionale con la nota
sentenza del 15 ottobre 1991. Si tratta pertanto della
definizione di rapporti pregressi fra l'IRI e lo Stato che si
rende urgente ai fini del miglioramento della situazione
patrmoniale dell'Istituto, nel frattempo trasformato in
Spa.
Articolo 7, comma 10 e articolo 8, comma 6.
Con i presenti commi vengono definite sia a livello
regionale, che a livello statale, le risorse finanziarie
disponibili per la produzione dei servizi di trasporto
pubblico locale.
Pag. 17
Tali risorse provenienti dallo Stato, per l'anno 1994,
sono costituite da lire 510 miliardi per le ferrovie in
concessione, lire 940 miliardi per le gestioni commissariali
governative e lire 4.764 miliardi, provenienti dal soppresso
Fondo nazionale trasporti per i servizi di competenza
regionale, per un ammontare complessivo di lire 6.214
miliardi.
Dette risorse, uguali a quelle relative all'anno 1993,
tenuto conto dei costi complessivi stimati globalmente in
circa lire 12.400 miliardi, risultano, al netto degli oneri
finanziari pari a lire 350 miliardi, e degli introiti stimati
in lire 3.020 miliardi, insufficienti a coprire il residuo
importo di lire 2.816 miliardi.
Le misure di razionalizzazione dei servizi derivanti
dall'adozione dei piani e programmi di cui al comma 1,
correlate alle trasformazioni in società delle attuali aziende
di produzione dei servizi, unitamente all'adeguamento delle
tariffe che dovranno essere di entità tale da assicurare un
grado di copertura di costi decisamente maggiore dell'attuale,
all'alienazione dei cespiti patrimoniali nonché agli
interventi finalizzati alla riduzione dei costi del personale,
faranno conseguire l'equilibrio dei bilanci con l'eliminazione
dell'ulteriore citato disavanzo di lire 2.816 miliardi.
Articolo 7, comma 3 e articolo 8, comma 4.
I disavanzi di esercizio dalle aziende esercenti i
servizi di trasporto pubblico locale sono stati stimati, in
via approssimativa a decorrere dal 1987 e sino a tutto l'anno
1993, in circa 13.000 miliardi di lire.
E' peraltro verosimile ipotizzare che, in attuazione dei
piani previsti dal decreto-legge, l'entità effettiva dei
predetti disavanzi, sotto l'aspetto della legittimità,
pertinenza e congruità, venga determinata in un ammontare non
superiore a 8.100 miliardi di lire.
Ciò tenuto anche conto del vigente blocco delle
assunzioni e delle contrattazioni integrative.
Lo Stato concorre con un contributo decennale annuo di
660 miliardi di lire alla parziale copertura dei disavanzi di
esercizio pregressi per i servizi di competenza regionale,
che, per i mutui contratti a tal fine, consentirebbe
l'ammontare di circa il 50 per cento del disavanzo
stimabile.
Per le ferrovie in concessione ed in gestione
governativa, il disavanzo a tutto il 1993, stimato in circa
1.600 miliardi di lire, potrebbe essere rideterminato in 1.500
miliardi di lire.
L'accensione dei mutui decennali per la copertura dei
disavanzi comporta un onere annuo di circa 240 miliardi di
lire che, a legislazione vigente, non può far carico
integralmente allo Stato.
L'onere complessivo a carico dell'erario derivante dal
decretolegge è pertanto stimabile in 900 miliardi di lire a
partire dal 1995, avuto riguardo alle operazioni da attivare
nel corso del 1994, sia per la verifica dei disavanzi sia per
l'accensione dei mutui.
Tale limite di spese deve peraltro ritenersi quale limite
massimo a copertura anche degli oneri derivanti dai
pensionamenti anticipati o messa in mobilità del personale
eccedentario.
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