| All'articolo 6, al comma 1, le lettere b), c) e
g) sono soppresse.
All'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1- bis. L'articolo 45 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, è abrogato".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La distribuzione primaria dei valori
bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha
inizio dal 1^ gennaio 1995. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo
di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può
essere effettuato anche presso le banche già incaricate della
distribuzione di detti valori".
All'articolo 14, al comma 4, la parola: "stabilite"
è sostituita dalla seguente: "stabiliti".
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: "di lire quarantacinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli
oneri a carico dello Stato";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. La data unica di insediamento delle
commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista
dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, differita al 1^ ottobre 1994 dall'articolo 69,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è
ulteriormente differita al 1^ ottobre 1995";
al comma 2, la parola: "centotrentacinque" è
sostituita dalla seguente: "sessanta".
| |