| 1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono
essere autorizzate, con decreto del
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Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa
delega della propria associazione nazionale.";
b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal
seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un
numero di utenti inferiore a trecento e devono essere
costituiti nella forma di società di capitali con capitale
minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del
collegio sindacale anche per le società a responsabilità
limitata."; nello stesso comma il terzo periodo è
soppresso;
c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono
inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un
efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da
parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento
alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in
conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai
soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la
responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento
delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo
che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini
diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a
terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni
o della loro attività nei centri, si applica la pena
pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni
amministrative di cui al presente comma sono irrogate con
separato avviso.";
e) nel comma 8- bis, introdotto
dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, le parole: "nell'anno 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni 1993 e 1994";
f) il primo periodo del comma 13- bis,
introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "I sostituti
d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste
dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza
fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato
convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma
20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali
promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n.804.";
g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "I centri hanno natura privata e debbono essere
costituiti nella forma di società di capitali con capitale
minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del
collegio sindacale anche per le società a responsabilità
limitata.".
2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n.75, il comma 8 bis è sostituito dal seguente:
" 8-bis. Ai sostituti di imposta con un numero di
dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza
fiscale, qualora i dipendenti
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ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al
numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe
essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di
effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del
comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
n.413.".
3. Per l'anno 1994 il Ministero della pubblica istruzione
ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste
dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991,
n.413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del
conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del
risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
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