| 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n.346, come modificato
dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
n.413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
" 1. Le passività deducibili sono costituite dai
debiti del defunto esistenti alla data di apertura della
successione e dalle spese mediche e funerarie indicate
nell'articolo 24.";
b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
" 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in
base alla dichiarazione della successione, anche se presentata
dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato
notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle
dichiarazioni integrative o modificative già presentate a
norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma
3.";
c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è
sostituito dal seguente:
" 2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal
dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad
escludere:";
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d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "dalla
data di versamento dell'imposta principale" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla data di notificazione della
liquidazione dell'imposta principale";
e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le
parole da: ", salvo i casi" fino a: "all'articolo 33, comma
1,";
f) nell'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal
seguente: " 1. Al contribuente può essere concesso di
eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per
cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e
degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37,
comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali
posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai
predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno
successivo a quello dell'apertura della successione e viene
accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta
stessa.";
g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: "nei
termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine previsto dall'articolo
37";
h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso
l'ultimo periodo.
2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30
agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.
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