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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5019
DDL0399-0018
Relazione Camera n. 399-A (DDL12-399-A)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C399A. TESTIPDL
...C399A.
...Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. Disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC399A ZZ12 ZZDL ZZRM
      1.  Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari
  di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38,
  della legge 30 dicembre 1991, n.413, le aziende di credito
  possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti
  dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e
  74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del
  Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.279 del 28 novembre 1991.  In tal
  caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13
  del terzo giorno lavorativo successivo a quello di
  ricevimento, al concessionario competente per il comune dove
  ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme
  riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via
  regolamentare.
      2.  Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda
  di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso
  termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e
  delle commissioni trattenute.
      3.  La consegna della copia degli attestati è effettuata,
  nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al
  concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al
  consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del
  servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui
  in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in
  quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i
  concessionari competenti le commissioni trattenute al momento
  del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello
  Stato.
      4.  Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore
  aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994,
  l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà
  prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione
  finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a
  ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo
  termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle
  finanze.
 
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      5.  Le richieste di rimborso presentate al concessionario
  dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il
  limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80
  milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994,
  1995 e 1996.
      6.  Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le
  liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese.
  Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una
  dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione
  territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
  competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.
 
DATA=940430 FASCID=DDL12-399-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0399 TOTPAG=0012 TOTDOC=0024 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=016 PAGFIN=0011 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=039900A00 FASCIDC=12DDL0399 A SORTNAV=0039900A000 00000 ZZDDLC399A NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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