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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


503
DDL0033-0006
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZDL ZZPR
          (Interventi a sostegno dell'occupazione).
      1.  Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a
  sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti
  provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse
  finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il
  triennio 1994-1996.  A tal fine:
          a) il fondo per il concorso nel pagamento degli
  interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese
  artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle
  imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25
  luglio 1952, n.949, come sostituito dall'articolo 1 della
  legge 7 agosto 1971, n.685, è ulteriormente incrementato di
  lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
          b)  il fondo di rotazione per la promozione e lo
  sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge
  27 febbraio 1985, n.49,
    (*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 71 del 26 marzo
  1994.
 
                              Pag. 20
 
  è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi
  per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
          c)  la dotazione del fondo contributi per
  l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma
  dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295, è
  ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per
  ciascuno degli anni 1995 e 1996;
          d)  il fondo per la ricerca applicata di cui
  all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.46, è
  ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per
  l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;
          e)  il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17
  febbraio 1982, n.46, è ulteriormente integrato della somma di
  lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la
  copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli
  articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n.317;
          f)  il fondo di dotazione della sezione speciale
  per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del
  lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio
  dello Stato 15 dicembre 1947, n.1421, ratificato con legge 5
  gennaio 1953, n.30, e successive modificazioni, è
  ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni
  per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.
      2.  Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a
  sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva
  programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili
  per il triennio 1994-1996.  A tal fine, per la prosecuzione del
  programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate
  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7
  febbraio 1992, n.140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire
  100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.  E' abrogato
  l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n.194.
      3.  Al complessivo onere derivante dall'attuazione del
  presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994,
  a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per
  l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno
  1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del
  tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi
  per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996,
  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a
  lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996,
  l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno
  degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a
  lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per
  l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
 
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