| (Interventi a sostegno dell'occupazione).
1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a
sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti
provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse
finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il
triennio 1994-1996. A tal fine:
a) il fondo per il concorso nel pagamento degli
interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese
artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n.949, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1971, n.685, è ulteriormente incrementato di
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b) il fondo di rotazione per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge
27 febbraio 1985, n.49,
(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
1994.
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è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi
per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
c) la dotazione del fondo contributi per
l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma
dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295, è
ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996;
d) il fondo per la ricerca applicata di cui
all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.46, è
ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per
l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;
e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n.46, è ulteriormente integrato della somma di
lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli
articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n.317;
f) il fondo di dotazione della sezione speciale
per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del
lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 15 dicembre 1947, n.1421, ratificato con legge 5
gennaio 1953, n.30, e successive modificazioni, è
ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni
per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.
2. Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a
sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva
programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili
per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del
programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7
febbraio 1992, n.140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato
l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n.194.
3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994,
a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per
l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno
1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi
per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996,
l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a
lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per
l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
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