| Onorevoli Deputati! -- Il decreto costituisce lo
schema di riferimento entro cui collocare l'azione di
razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni
interamente possedute dallo Stato.
La finalità di tale razionalizzazione è la riduzione
progressiva dell'indebitamento
quantificato al 31 dicembre 1993 per ricondurlo entro la fine
del 1996 a livelli accettabili da parte di un investitore
privato in condizioni di mercato, secondo le intese raggiunte
con la Comunità europea.
A tale scopo il decreto autorizza la Cassa depositi e
prestiti ad emettere obbligazioni
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con godimento 1^ gennaio 1994, che verranno offerte
in sottoscrizione alle società interamente possedute dallo
Stato.
Il Ministero del tesoro determinerà l'ammontare di tali
emissioni nei limiti dell'importo di lire 10 mila miliardi,
gli strumenti finanziari da utilizzare e le loro
caratteristiche inclusa la scadenza, tenendo conto della
onerosità delle situazioni debitorie che il provvedimento mira
a fronteggiare.
Queste attività finanziarie saranno assistite dalla
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi e saranno utilizzate secondo
modalità stabilite dal Ministro del tesoro.
Il Fondo nazionale di garanzia istituito con l'articolo 15
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per la tutela dei crediti
vantati dai clienti nei confronti degli intermediari
mobiliari, non è espressamente dotato di personalità
giuridica: la disposizione richiamata nulla stabilisce in
ordine a tale profilo.
La legge istitutiva ed il decreto ministeriale 30 settembre
1991 (che disciplina le modalità di organizzazione e di
funzionamento del Fondo) attribuiscono al patrimonio -
costituito con i contributi obbligatori a carico degli
intermediari - una specifica destinazione (realizzazione dello
scopo cui è stato finalizzato), cui il Comitato di gestione
dovrà attenersi, anche in ordine agli investimenti delle
attività del Fondo. Tale circostanza indurrebbe a riconoscere
la prevalenza dell'elemento patrimoniale su quello personale,
facendo così rientrare il Fondo nel novero dei patrimoni
separati ed autonomi (quali ad esempio i fondi per
l'erogazione di contributi o per la cessione di garanzie sui
finanziamenti agevolati). Tale sforzo interpretativo non fuga,
tuttavia, i dubbi in ordine all'applicazione al caso di specie
della normativa sulle associazioni non riconosciute (articolo
38 del codice civile), che implicherebbe la responsabilità
personale e solidale di coloro che agiscono in nome del
Fondo.
L'incertezza in ordine alla qualificazione giuridica del
Fondo, indotta dall'assenza di esplicito riconoscimento della
personalità giuridica, nonché la mancanza di un chiaro quadro
normativo di riferimento, provocano seri intralci ed ostacoli
operativi nella gestione dello stesso. Per queste ragioni è
necessario e urgente che il legislatore riconosca
espressamente al Fondo personalità giuridica e gestione
autonoma, quali condizioni indispensabili per consentire piena
funzionalità al Fondo stesso, analogamente a quanto disposto
dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con
riferimento al "Fondo interbancario di garanzia" per il
credito agrario di miglioramento. Ciò al fine di poter
perseguire e realizzare concretamente lo scopo istituzionale
(tutela del pubblico risparmio) per il quale il Fondo è stato
istituito. E' innegabile infatti che il riconoscimento della
personalità giuridica pare idoneo ad assicurare completezza
alla struttura, la cui attività - che si dispiega per la
realizzazione delle finalità istituzionali - ne trae coerente
giovamento; e ciò in considerazione del fatto che gli atti
posti in essere dai diversi organi sono attribuiti e quindi
imputati alla persona giuridica che è la sola a
risponderne.
A tal fine è stato predisposto l'accluso articolo 2.
L'articolo 3 ha lo scopo di eliminare la pletorica
composizione delle sezioni riunite della Corte dei conti in
sede consultiva e in sede di controllo, alle quali attualmente
partecipano tutti i consiglieri della Corte e, perciò, un
numero di persone (fra 400 e 500) del tutto incongruente
rispetto all'obiettivo di reale funzionalità dell'organo. La
norma poi chiarisce la composizione di collegi in cui
ripartitamente opera la sezione del controllo sugli atti delle
amministrazioni dello Stato.
La disposizione fissa, infine, al 30 aprile 1966 il termine
finale del periodo provvisorio di primo impianto delle sezioni
giurisdizionali regionali di cui alla legge n. 19 del 1994,
superando indirettamente anche il problema, altrimenti
difficilmente risolubile, del momento iniziale del periodo
stesso e riducendo la durata dell'assegnazione d'ufficio da 2
a 1 anno, come previsto per altre analoghe fattispecie.
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