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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5035
DDL0401-0002
Progetto di legge Camera n. 401 - testo presentato - (DDL12-401)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C401. TESTIPDL
...C401.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC401 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il decreto costituisce lo
  schema di riferimento entro cui collocare l'azione di
  razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni
  interamente possedute dallo Stato.
    La finalità di tale razionalizzazione è la riduzione
  progressiva dell'indebitamento
  quantificato al 31 dicembre 1993 per ricondurlo entro la fine
  del 1996 a livelli accettabili da parte di un investitore
  privato in condizioni di mercato, secondo le intese raggiunte
  con la Comunità europea.
    A tale scopo il decreto autorizza la Cassa depositi e
  prestiti ad emettere obbligazioni
 
                               Pag. 2
 
  con godimento 1^ gennaio 1994, che verranno offerte
  in sottoscrizione alle società interamente possedute dallo
  Stato.
    Il Ministero del tesoro determinerà l'ammontare di tali
  emissioni nei limiti dell'importo di lire 10 mila miliardi,
  gli strumenti finanziari da utilizzare e le loro
  caratteristiche inclusa la scadenza, tenendo conto della
  onerosità delle situazioni debitorie che il provvedimento mira
  a fronteggiare.
    Queste attività finanziarie saranno assistite dalla
  garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il
  pagamento degli interessi e saranno utilizzate secondo
  modalità stabilite dal Ministro del tesoro.
    Il Fondo nazionale di garanzia istituito con l'articolo 15
  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per la tutela dei crediti
  vantati dai clienti nei confronti degli intermediari
  mobiliari, non è espressamente dotato di personalità
  giuridica: la disposizione richiamata nulla stabilisce in
  ordine a tale profilo.
    La legge istitutiva ed il decreto ministeriale 30 settembre
  1991 (che disciplina le modalità di organizzazione e di
  funzionamento del Fondo) attribuiscono al patrimonio -
  costituito con i contributi obbligatori a carico degli
  intermediari - una specifica destinazione (realizzazione dello
  scopo cui è stato finalizzato), cui il Comitato di gestione
  dovrà attenersi, anche in ordine agli investimenti delle
  attività del Fondo.  Tale circostanza indurrebbe a riconoscere
  la prevalenza dell'elemento patrimoniale su quello personale,
  facendo così rientrare il Fondo nel novero dei patrimoni
  separati ed autonomi (quali ad esempio i fondi per
  l'erogazione di contributi o per la cessione di garanzie sui
  finanziamenti agevolati).  Tale sforzo interpretativo non fuga,
  tuttavia, i dubbi in ordine all'applicazione al caso di specie
  della normativa sulle associazioni non riconosciute (articolo
  38 del codice civile), che implicherebbe la responsabilità
  personale e solidale di coloro che agiscono in nome del
  Fondo.
    L'incertezza in ordine alla qualificazione giuridica del
  Fondo, indotta dall'assenza di esplicito riconoscimento della
  personalità giuridica, nonché la mancanza di un chiaro quadro
  normativo di riferimento, provocano seri intralci ed ostacoli
  operativi nella gestione dello stesso.  Per queste ragioni è
  necessario e urgente che il legislatore riconosca
  espressamente al Fondo personalità giuridica e gestione
  autonoma, quali condizioni indispensabili per consentire piena
  funzionalità al Fondo stesso, analogamente a quanto disposto
  dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con
  riferimento al "Fondo interbancario di garanzia" per il
  credito agrario di miglioramento.  Ciò al fine di poter
  perseguire e realizzare concretamente lo scopo istituzionale
  (tutela del pubblico risparmio) per il quale il Fondo è stato
  istituito.  E' innegabile infatti che il riconoscimento della
  personalità giuridica pare idoneo ad assicurare completezza
  alla struttura, la cui attività - che si dispiega per la
  realizzazione delle finalità istituzionali - ne trae coerente
  giovamento; e ciò in considerazione del fatto che gli atti
  posti in essere dai diversi organi sono attribuiti e quindi
  imputati alla persona giuridica che è la sola a
  risponderne.
    A tal fine è stato predisposto l'accluso articolo 2.
    L'articolo 3 ha lo scopo di eliminare la pletorica
  composizione delle sezioni riunite della Corte dei conti in
  sede consultiva e in sede di controllo, alle quali attualmente
  partecipano tutti i consiglieri della Corte e, perciò, un
  numero di persone (fra 400 e 500) del tutto incongruente
  rispetto all'obiettivo di reale funzionalità dell'organo.  La
  norma poi chiarisce la composizione di collegi in cui
  ripartitamente opera la sezione del controllo sugli atti delle
  amministrazioni dello Stato.
    La disposizione fissa, infine, al 30 aprile 1966 il termine
  finale del periodo provvisorio di primo impianto delle sezioni
  giurisdizionali regionali di cui alla legge n. 19 del 1994,
  superando indirettamente anche il problema, altrimenti
  difficilmente risolubile, del momento iniziale del periodo
  stesso e riducendo la durata dell'assegnazione d'ufficio da 2
  a 1 anno, come previsto per altre analoghe fattispecie.
 
DATA=940430 FASCID=DDL12-401 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0401 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=020 PAGFIN=0002 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=040100 00 FASCIDC=12DDL0401 SORTNAV=0040100 000 00000 ZZDDLC401 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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