| 1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo
dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle
società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui
in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1^
gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate
dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già
esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo
modalità stabilite dal Ministro del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti
dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della
onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle
emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti
finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la
scadenza.
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