| 1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si
interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha
personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Fondo
delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione
interna. Lo statuto è approvato dal Ministro del tesoro,
sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e
la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.
3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni
concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella
legge 2 gennaio 1991, n. 1.
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